TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-06-29, n. 202101584

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2021-06-29, n. 202101584
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101584
Data del deposito : 29 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/06/2021

N. 01584/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01591/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A N C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Emilio Visconti Venosta, 4;



contro

Università telematica e-Campus, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati A L, C P e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Rettore dell’Università telematica e-Campus n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicato in data non nota sul sito dell’Ateneo, avente ad oggetto l’approvazione degli atti della selezione finalizzata alla copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia presso la Facoltà di -OMISSIS-, nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, nella quale è risultato vincitore il dottor -OMISSIS-;

- della relazione finale e dei verbali delle sedute della Commissione giudicatrice;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso il bando di concorso di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato sul sito dell’Ateneo e nella Gazzetta ufficiale dell’-OMISSIS-, ove si ritenesse corretta l’interpretazione secondo cui l'articolo 3 comminerebbe l’esclusione, in caso di mancata sottoscrizione di tutte le schede (dalla A1 alla A6) allegate alla domanda, ed ove non fosse annullata l'esclusione della ricorrente dalla procedura in oggetto;

- della chiamata e del contratto di lavoro stipulato dal controinteressato nonché della sua eventuale presa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università telematica e-Campus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa R P e uditi, nella discussione effettuata da remoto mediante la piattaforma telematica Microsoft-Teams , per la ricorrente l’avvocato A N C e per l’Università telematica e-Campus l’avvocato A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto rettorale n. -OMISSIS-, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell’-OMISSIS-, l’Università telematica e-Campus (d’ora in avanti solo l’Università) ha indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura - tra gli altri - di un posto di professore universitario di seconda fascia presso la Facoltà di -OMISSIS-, per il settore concorsuale -OMISSIS-, settore scientifico disciplinare -OMISSIS-.

Hanno inoltrato domanda telematica per la partecipazione alla procedura selettiva quattro candidati.

La Commissione giudicatrice (d’ora in avanti solo la Commissione), riunitasi nella seconda seduta del 21 maggio 2019, ha verificato che la candidata -OMISSIS-, al pari di un altro candidato, ha presentato una domanda di partecipazione corredata da alcuni allegati privi di sottoscrizione.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, lettera b), del bando di concorso, la Commissione ha ritenuto di non poter prendere in considerazione la predetta domanda di partecipazione.

All’esito delle operazioni di valutazione dei due candidati ammessi alla procedura selettiva, la Commissione ha stilato una graduatoria di merito ed ha individuato come idoneo a ricoprire il posto messo a concorso il candidato -OMISSIS-.

Con decreto rettorale n.-OMISSIS-, l’Università ha approvato gli atti della procedura selettiva, finalizzata alla copertura di un posto di professore di seconda fascia presso la Facoltà di -OMISSIS-, nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, nella quale è risultato vincitore il candidato -OMISSIS-.

1.1. Con ricorso notificato il 12 luglio 2019, depositato il 18 luglio 2019, la candidata -OMISSIS- ha domandato l’annullamento del decreto rettorale n.-OMISSIS-, con il quale l’Università ha approvato gli atti della Commissione ed ha individuato quale vincitore della procedura selettiva il candidato -OMISSIS-, nonché tutti gli atti presupposti, inclusa la sua esclusione disposta con verbale della Commissione del 21 maggio 2019 e, in subordine, del bando di gara.

Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la sua esclusione dalla procedura concorsuale, determinata dalla mancata sottoscrizione degli allegati da A1 ad A6, per sviamento di potere, contraddittorietà, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti.

Secondo la ricorrente, la sua esclusione dalla procedura sarebbe stata disposta in base ad un’erronea interpretazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del bando, il quale richiederebbe la sottoscrizione, a pena di esclusione, solo della dichiarazione sostitutiva di certificazione, contraddistinta come <<Allegato A>> e contenente l’attestazione del possesso di tutti i titoli riportati nei sotto allegati.

I sotto allegati, contraddistinti come <<Allegato A1>>, <<Allegato A2>>, <<Allegato A3>>, <<Allegato A4>>, <<Allegato A5>> e <<Allegato A6>>, non richiederebbero invece la sottoscrizione poiché in essi, a differenza che negli Allegati A e B, non sono individuati i riquadri per l’indicazione delle generalità del dichiarante e per l’apposizione della firma autografa.

La ricorrente sostiene che la mancata sottoscrizione dei sotto allegati, la quale non sarebbe prevista dal bando a pena di esclusione, costituirebbe una mera irregolarità, della quale la Commissione avrebbe dovuto consentire la rettifica con il ricorso al soccorso istruttorio.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente ha contestato il comportamento discriminatorio tenuto dall’Università nei suoi confronti, asseritamente finalizzato ad impedirne la partecipazione alla procedura selettiva.

Tale disegno discriminatorio si sarebbe concretizzato nella mancata conclusione della precedente procedura selettiva indetta nel 2016, alla quale la ricorrente ha partecipato, e nella conseguente illegittima indizione della procedura selettiva in oggetto, per la copertura del medesimo posto messo a concorso con il bando del 2016, dalla quale la ricorrente sarebbe stata esclusa poiché, a differenza del candidato risultato vincitore, è in possesso - parimenti all’altro candidato escluso - dell’abilitazione nazionale a professore di prima fascia.

Con il terzo ed il quarto motivo, proposti anch’essi in via subordinata, la ricorrente ha fatto valere l’interesse alla riedizione della procedura per illegittimità di alcune clausole del bando, ed in particolare:

a) dell’articolo 3, il quale, in violazione dell’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, ha fissato un termine dimidiato per la presentazione delle domande di partecipazione, in tal modo favorendo <<la possibilità di errore nella compilazione della domanda>> e svilendo la pubblicità del procedimento;

b) dell’articolo 8 del bando, il quale prevede la facoltà delle parti di recedere ad nutum dal contratto di lavoro entro i primi tre mesi;

c) dell’articolo 14 del bando, il quale

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