TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-20, n. 202409999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-20, n. 202409999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202409999
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 09999/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12546/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12546 del 2016, proposto da Soc Satap - Società Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e L F, con domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, via Udine 6 e domicilio digitale come da Pec dei registri di giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mit -Dip. per Le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessioni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 12277 del 18 luglio 2016 con il quale è stato approvato con prescrizioni e raccomandazioni il progetto esecutivo presentato dalla società S.A.T.A.P. S.p.A. relativo ai lavori di “Ammodernamento degli impianti di esazione pedaggi per adeguamento a S.E.T. (Servizio Europea di Telepedaggio) e Percorrenza Reale” lungo l'Autostrada A4 per un importo complessivo di Euro 6.660.991,21;

b) della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 12277 del 18 luglio 2016, successivamente ricevuta in data 28 luglio 2016, con la quale il suddetto decreto è stato trasmesso alla società S.A.T.A.P. S.p.A.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 aprile 2024 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la società ricorrente, premesso di essere titolare della concessione di progettazione, costruzione e gestione del tratto autostradale A21 Torino - Alessandria – Piacenza, ha allegato e dedotto che: la Concessione è attualmente regolata dalla convenzione unica sottoscritta in data 10 ottobre 2007 tra la Concessionaria e ANAS S.p.A. cui è successivamente subentrato nel ruolo di concedente, a far data dall’1.10.2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in forza dell’art. 11, comma 5 del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni nella Legge 14/2012;
la Convenzione è stata successivamente integrata con due Atti Aggiuntivi di cui il primo sottoscritto in data 7 marzo 2011 ed il secondo in data 27 dicembre 2013;
con il II Atto Aggiuntivo si è provveduto tra l’altro (i) ad individuare gli interventi di adeguamento ed ammodernamento dell’infrastruttura autostradale da eseguirsi da parte della Concessionaria per il secondo periodo regolatorio di Concessione 2013 – 2017, includendovi anche quelli necessari per l’ammodernamento degli impianti di esazione del pedaggio alle prescrizioni comunitarie oggetto del presente ricorso;
(ii) ad aggiornare il Piano Economico Finanziario di Concessione per il secondo periodo regolatorio 2013 – 2017, che, per quanto qui rileva, prevede l’integrale copertura finanziaria della spesa prevista per la progettazione e la realizzazione dei suddetti interventi di adeguamento/ammodernamento degli impianti di esazione del pedaggio;
nella propria qualità di soggetto gestore di infrastruttura autostradale, è stata chiamata a dare attuazione alla normativa comunitaria per l’implementazione del SET con riferimento al tratto autostradale ad essa assentito in concessione;
in tale veste ha, pertanto, provveduto ad elaborare e successivamente a trasmettere al Concedente ai fini dell’approvazione il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento/ammodernamento da eseguire sugli impianti di esazione del pedaggio ubicati presso le autostazioni del tronco autostradale A4, corredato dei prescritti elaborati, nonché verificato ai sensi ai sensi dell’art. 93, comma 6 e 112, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e validato dal R.U.P. ai sensi dell’art. 55, comma 3 del D.P.R. 207/2010;
il Quadro Economico del progetto trasmesso dalla Concessionaria ha previsto un importo complessivo per gli interventi da realizzare pari ad Euro 7.507.515,92, di cui Euro 4.903.766,21 per lavori a base d’asta, Euro 39.212.,65 per oneri della sicurezza ed euro 2.503.749,71 per somme a disposizione;
nella relazione di sintesi allegata al progetto esecutivo il Concessionario ha precisato di avere fatto riferimento per la determinazione dei prezzi alle analisi ANAS – Comparto Regionale del Piemonte aggiornate al 2012;
per i prezzi non rinvenuti nel suddetto prezziario, ha precisato di aver provveduto alla determinazione di Nuovi Prezzi per i quali ha comunque previsto ed allegato delle puntuali analisi di dettaglio;
il tempo stimato per l’esecuzione dei lavori è stato determinato in complessivi 557 giorni, naturali e consecutivi;
con nota prot. n. 14.49/U in data 3 gennaio 201, ha rappresentato al MIT la propria intenzione di provvedere, in attesa dell’approvazione del progetto esecutivo trasmesso e stanti i termini ristretti previsti per il recepimento della normativa comunitaria, ad affidare alla propria collegata Sinelec S.p.A. l’esecuzione degli interventi di prima fase finalizzati “a rendere conforme ai dettami della Direttiva SET almeno una pista in ingresso ed una in uscita di ogni nostra stazione autostradale” precisando che: (i) il suddetto affidamento sarebbe intervenuto con un ribasso del 9,075%;
(ii) il completamento delle ulteriori fasi attuative del progetto esecutivo già trasmesso sarebbe intervenuto solo a valle della formale approvazione da parte del Concedente;
tale nota è rimasta priva di riscontro da parte del Concedente;
pertanto. stante il silenzio dell’Amministrazione e considerato che (i) il termine previsto dall’art. 20 della Convenzione di Concessione per l’approvazione del progetto esecutivo (pari a 90 giorni decorrenti dalla sua presentazione al MIT intervenuta nel dicembre del 2012) era ormai completamente decorso (ii) gli interventi da eseguire sugli impianti di esazione dei pedaggi erano ormai divenuti improcrastinabili considerati i tempi (in parte già scaduti) dettati dalla normativa comunitaria per l’avvio del servizio (ottobre 2012 per i mezzi pesanti e ottobre 2014 per tutti i restanti veicoli) (iii) lo stesso Concedente aveva espressamente invitato tutte le concessionarie autostradali ad adoperarsi per rendere possibile l’implementazione del SET attesa “l’ineluttabilità” degli interventi da realizzare, ha diligentemente e doverosamente dato seguito a quanto già preannunciato allo stesso MIT nella precedente comunicazione del gennaio 2013, formalizzando, con contratto prot. n. 4492/u del 21/06/2013, l’affidamento alla collegata Sinelec degli interventi di adeguamento al SET nelle more dell’approvazione del relativo progetto esecutivo, dandone pedissequa comunicazione al MIT;
i lavori sono stati ultimati in data 9.10.2015 e risultano attualmente in attesa di collaudo da parte dell’Amministrazione Concedente;
solo con nota prot. n. 12277, in data 18 luglio 2016, il MIT ha trasmesso il decreto di pari estremi e data - impugnato con il presente ricorso - con il quale (i) ha approvato, con raccomandazioni e prescrizioni, il progetto esecutivo degli interventi per un importo complessivo di Euro 6.660.991,21 di cui Euro 5.555.455,56 per lavori a base d’appalto (comprensivi di Euro 13.610,09 per oneri della sicurezza) ed Euro 1.105.535,66 per somme a disposizione;
(ii) ha previsto che “alla copertura finanziaria della predetta spesa la società concessionaria provvederà come specificato in premessa” (art. 2) e dunque che poiché “l’intervento in esame non è previsto nell’investimento di cui all’art. 2 della vigente Convenzione” e che “il progetto esecutivo … non trova copertura nella previsione di Piano Finanziario vigente”, “la copertura finanziaria della suddetta spesa potrà essere garantita, qualora ricorrano le condizioni di cui alla delibera Cipe n. 39/2007 art. 5.3, secondo le previsioni di cui alla vigente Convenzione. In caso di mancato riconoscimento a fini regolatori la spesa risulterà integralmente a carico del Concessionario rimanendo esclusa ogni azione di rivalsa verso il Concedente” (Premesse al Decreto);
(iii) ha disposto, nelle Premesse e all’art. 3, rispettivamente che “all’affidamento dei lavori la Società Concessionaria procederà nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche” (Premesse) e che “i lavori saranno affidati secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche” (cfr. art. 3 del Decreto) (iv) ha, infine, fissato il tempo utile contrattuale per l’esecuzione dei lavori “in 557 giorni naturali e consecutivi” (art. 4);
nelle Premesse al Decreto la sensibile decurtazione dell’importo dei lavori rispetto al progetto trasmesso dalla Concessionaria nel dicembre 2012 (Euro 6.660.991,21

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