TAR Roma, sez. V, ordinanza cautelare 2022-10-07, n. 202206229

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, ordinanza cautelare 2022-10-07, n. 202206229
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206229
Data del deposito : 7 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2022

N. 09908/2022 REG.RIC.

N. 06229/2022 REG.PROV.CAU.

N. 09908/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9908 del 2022, proposto da


N G, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, C C, M B N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M B N in Roma, via Beccaria n.29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'elenco dei candidati che non hanno superato le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1.858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, bandito con determinazione del CdA n. 66 del 28 ottobre 2020, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente in data 20 luglio 2022, nella parte in cui contiene il nominativo dell'odierno ricorrente;

- dell'elenco dei candidati ammessi alle prove orali del predetto concorso pubblico, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione in data 20 luglio 2022, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluso, ove occorra e nei limiti di interesse, il foglio “telematico” con le istruzioni fornito ai candidati il giorno di svolgimento della prova scritta nonché il bando di concorso;

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.

- al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di ammissione alla procedura selettiva in esame nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2022 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito, non emergendo infatti con immediata evidenza la fondatezza delle questioni dedotte e dovendosi piuttosto ritenere – tenuto anche conto del contenuto delle difese spiegate dall’Inps - che i quesiti e le relative risposte oggetto della prova scritta siano stati correttamente formulati;

- che pertanto va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

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