TAR Palermo, sez. II, sentenza 2019-11-26, n. 201902724
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Pubblicato il 26/11/2019
N. 02724/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02418/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2418 del 2017, proposto da
F M, rappresentata e difesa dagli avvocati R S e V S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V S, in Palermo, via Principe di Belmonte n. 94;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto n. 1367/14 della Corte di Appello di Caltanissetta, depositato il 3.12.2014 nel procedimento di equa riparazione iscritto al n. 713/12 RG della Corte, promosso dall'odierna ricorrente contro il suddetto Ministero, spedito in forma esecutiva il 17.02.2015, in tale forma notificato in data 17.2.2016, non impugnato e passato in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto ritualmente notificato e depositato, la ricorrente ha proposto il presente giudizio, al fine di ottenere l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Caltanissetta indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma ivi indicata, a titolo di risarcimento del danno da irragionevole durata del processo, oltre alle spese di giudizio.
Si è costituita l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuto soddisfacimento della pretesa creditoria, in pendenza di giudizio.
Considerato che al decreto per la cui esecuzione è stato proposto il presente giudizio è stata data esecuzione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
Con riguardo alle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale;pertanto, in considerazione dell’ammissibilità e della fondatezza della domanda, le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero resistente.