TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-12-11, n. 202001240

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2020-12-11, n. 202001240
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202001240
Data del deposito : 11 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2020

N. 01240/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01767/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2015, proposto da
Società S.I.R.A. S.r.l. Abano Ritz Hotel Terme, Società Bristol Buja S.p.A., Società Hotel Terme Cristoforo S.p.A., Società Terme Bologna S.r.l., Società Hotel Terme Vena D'Oro S.r.l., Società Terme Apollo S.p.A., Società Aurora S.r.l., Società Hotel "Excelsior" S.r.l., Società Terme Formentin S.r.l., Società Terme Quisisana S.r.l., Società Gestione Atlantic Snc di RO MA & C., Società Hotel Terme Helvetia S.r.l., Società Hotel Terme Roma Snc, Società Hotel Terme Luna di Guariento Claudio e C. Sas, Società Grand Hotel Terme Stemma 8 S.r.l., Società Terme Salus S.r.l., Società Tena S.r.l., Società Solgest S.r.l., Società Hotel Columbia Terme S.r.l., Società Hotel Terme Olympia Sas di Albertin n.D. & C., Società Terme Villa Pace S.r.l., Società Gazzella Bianca S.r.l., Società Terme Preistoriche S.r.l., Società Terme Marco Polo S.r.l., Società Terme Antoniano S.r.l., Società Hotel Ariston Molino Terme S.r.l., Società Hotel Terme Savoia Delta B & B S.r.l., Società Hotel Europa, Hotel Terme Neroniane, Società Toson S.r.l. Gestioni Alberghiere, Società Hotel Terme Mioni Pezzato Prima S.p.A., Società Terme Belsoggiorno S.r.l., Società Terme di Battaglia S.r.l., Società Hotel Terme Villa Piave, Società Terme Millefiori S.r.l., Società Sporting Center S.r.l., Società Venezia Terme S.r.l., Società Hotel Terme Orvieto Snc di RO ZI e C., Società Hotel Terme Tullio Snc di AR L. e C., Società Hotel Firenze S.r.l., Società Patria Terme Hotel S.r.l., Società al Sole S.r.l., Società Floria Sas, Hotel Terme La Serenissima, Società Hotel Terme La Risorta, Società Hotel Esplanade Tergesteo Padova S.r.l., Società Hotel Terme Augustus S.r.l., Società Hotel Petrarca S.r.l., Società Residenza Gli Eucalipti S.r.l. Hotel Terme Imperial, Società Hotel Plaza S.r.l., Società Hotel Terme Adriatico S.r.l., Società Millepini Immobiliare S.r.l., Società Hotel Des Bains Terme S.r.l., Società Immobiliare Vulcania S.r.l., Società President S.p.A., Società Vivi S.r.l., Società Hotel Terme Milano S.r.l., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;



contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Azienda Ulss n. 16 Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Buonaiuto e Cristiana Parnigotto, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Emanuele Mio, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Venezia, Cannaregio 23;



Per l'accertamento

- dell'esistenza, in capo alle Società ricorrenti di un complessivo credito residuo non inferiore a Euro 800.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria concernente le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008;

Per la consequenziale condanna

della Regione Veneto, anche per il tramite dell'Ente pagatore A.U.L.S.S. n. 16 di Padova e, in solido, dello Stato soggetto impersonato dai Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a corrispondere in favore delle ricorrenti società l'importo residuo che risulterà quantificato all'esito del Giudizio anche all'esito dell'ammissione di necessaria C.T.U. contabile, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria concernente le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, dell’AULSS n. 16 di Padova, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2015, le società ricorrenti hanno agito in giudizio nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni indicate in epigrafe per sentire accertare l’esistenza di un credito residuo pari ad una somma complessiva non inferiore ad Euro 800.000,00, da accertarsi precisamente mediante CTU contabile, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, concernente le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale relative all'anno 2008 e, di conseguenza, sentire condannare la Regione Veneto, anche per il tramite dell'Ente pagatore A.U.L.S.S. n. 16 di Padova e, in solido, lo Stato soggetto, impersonato dai Ministeri della Salute, dell'Economia e delle Finanze nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a corrispondere in favore delle ricorrenti medesime l'importo residuo accertato.

A fondamento della propria azione le società istanti hanno dedotto che, in forza della l. n. 323 del 2000 e delle successive Intese Stato –Regioni e Province Autonome, in particolare avuto riguardo al Verbale di Intesa, di cui alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014, risulterebbe, a carico delle Amministrazioni resistenti, in primo luogo a carico della Regione, l’obbligo di corrispondere alle

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