TAR Napoli, sez. V, ordinanza cautelare 2015-12-17, n. 201502257
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N. 02257/2015 REG.PROV.CAU.
N. 05504/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5504 del 2015, proposto da:
Condominio del Fabbricato sito in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 72, rappresentato e difeso dagli avv.ti V S, P D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to P D M in Napoli, Riviera di Chiaia n.180;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso per legge dagli avv. G R, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R, domiciliato in Napoli, piazza Municipio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza sindacale n. 990/2015 nella quale viene intimato di far eseguire "ad horas" gli opportuni accertamenti tecnici e tutte le opere a tutela della incolumità dei cittadini dello stabile sito in via Arco Mirelli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, si presenta verosimile la tesi della parte ricorrente secondo la quale gli elementi di fatto posti alla base del provvedimento impugnato (caduta di calcinacci da una facciata dell’edificio) debbono ritenersi causalmente collegati al crollo parziale dell’edificio, avvenuto nel 2013 in relazione a lavori eseguiti in zona per conto del Comune;
Ritenuto, conseguentemente, che i lavori di messa in sicurezza debbano essere eseguiti dalla stessa amministrazione comunale (fatta salva la possibilità di quest’ultima di ripetere le relative spese, ove, a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, dovesse risultare l’imputabilità allo stesso condominio del pericolo di danno paventato);