TAR Trieste, sez. I, sentenza 2012-11-14, n. 201200398
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N. 00398/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2004, proposto da:
I L, rappresentata e difesa dagli avv. A Kis, C A, con domicilio eletto presso A Kis Avv. in Trieste, via Zanetti 8;
contro
Comune di Fiume Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. B B, G M, con domicilio eletto presso Giovanni Borgna Avv. in Trieste, via S.Nicolo' 21;
Soprint.Archeologica Beni Ambientali, Archit.,Storici F.V.G., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
nei confronti di
Spagnol Dino Snc Costruzioni;
per l'annullamento
- della delibera 12.11.2003 n. 56 del c.c. comune di Fiume Veneto;
- del provvedimento 9.10.2003 (o 29.10.2003) della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della regione Friuli Venezia Giulia;
- nonché di ogni altro atto comunque collegato agli atti indicati (tra gli altri delibera giunta 247/2002 e 5/2003 consiglio comunale), e non noti afferenti l’approvazione variante n. 18 in relazione ai lavori di riqualificazione urbana e ambientale del centro urbano e della piazza del capoluogo II lotto e parere sovrintendenza).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiume Veneto e della Soprintendenza Archeologica Beni Ambientali, Archit.,Storici F.V.G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. O S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del ricorso è la delibera consiliare che approva la variante n. 18 al PRGC, con esame delle osservazioni. La variante è connessa al progetto preliminare già approvato – con effetti di adozione di variante – con la precedente deliberazione consiliare n. 24 del 30.4.2003 e riguarda i lavori di riqualificazione urbana e ambientale del centro urbano e del capoluogo II lotto.
La variazione progettuale che ha reso necessaria la variante risulta finalizzata alla realizzazione di una nuova viabilità veicolare e pedonale e comporta modifiche alla viabilità esistente e di progetto che interessano aree di proprietà comunale già destinate dal PRG a “Pubblici servizi (H-SM- DA)” , ovvero a “Viabilità veicolare pubblica” e in parte coinvolgono proprietà private ricadenti in zona di tipo B. Per tale fascia di terreno di proprietà privata si è pertanto resa necessaria una modifica di destinazione urbanistica da zona B ad area per “pubblica viabilità”.
Dato che una contenuta porzione del sedime della prevista rotonda ricade nel compendio di un complesso vincolato ex l. 1089/1939 “ Villa Bice” (alias Villa Bicchieri) è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza, che è anch’esso oggetto di impugnazione.
La ricorrente contesta la scelta comunale di disattendere le osservazioni-opposizioni presentate anche da un comitato spontaneo di cittadini formulando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 32 bis della l.r.. 52/91 e contraddittorietà con il progetto generale di riqualificazione della piazza risalente al 2002. Difetto di motivazione. Assenza di valutazione ambientale ( Tit. V cap. 1 l.r. 52/91) Violazione del progetto generale di sistemazione della piazza del capoluogo e illegittimità in relazione alla parallela variante generale di piano regolatore in itinere;perché sarebbero stati immotivatamente del tutto modificati i principi programmatori sottesi al progetto risalente a poco più di un anno addietro.
2) Eccesso di potere sotto il profilo della erronea valutazione dei fatti;nell’assunto che le scelte effettuate non sarebbero le migliori anche sotto il profilo ambientale e di sicurezza.
3) Violazione e falsa applicazione dei principi di partecipazione ( in materia urbanistica ed ex l.r. 241/90) in particolare con riguardo alle osservazioni/opposizioni avanzate ( termini e contenuto non valutato);nell’assunto che sarebbe mancata la previa informativa della cittadinanza, che il termine per le osservazioni sarebbe coinciso con quello per acquisire i documenti e che non sarebbe stato motivato il rigetto delle stesse.
4) Illegittimità in ordine a pareri obbligatori in particolare del parere della Sovrintendenza sotto il profilo della motivazione. Illegittimità ( ex artt. 32 e 32 bis ) per assenza di intervento e parere regionale;nell’assunto che il parere della Sovrintendenza avrebbe dovuto intervenire prima dell’adozione del piano, che non sarebbe motivato e che non sarebbe stato possibile ricorrere alla procedura semplificata/abbreviata e quindi gli atti avrebbero dovuto essere sottoposti al controllo regionale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fiume Veneto che, oltre a controdedurre, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Regione, soggetto che ha perfezionato l’efficacia della variante 18, e la Soprintendenza che eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione del parere per mancata enunciazione dei motivi di doglianza.
Nell’ultima memoria il Comune fa presente che esaminando l'estratto catastale contenuto nel Piano particellare di esproprio connesso al progetto preliminare del 2^ lotto si rileva che per l'esecuzione della rotatoria era stata prevista l’occupazione e successivo esproprio di una modesta porzione del mapp. 1511,p recisamente mq. 97, che, secondo i dati catastali, era in
comproprietà dei signori B M, I L (odierna ricorrente), Innocente Adilla, B L e V C e da ciò la ricorrente traeva il proprio interesse all’ impugnazione;da una più approfondita indagine dell'Amministrazione comunale funzionale alla redazione del secondo Piano particellare connesso al progetto definitivo, è peraltro emersa I'erroneità del citato dato catastale relativo ai (presunti) proprietari. In realtà, il mapp. 1511 e, di conseguenza, la porzione dello stesso interessata dall'esproprio era in proprietà dei soli B M, B L e V C. Detta modesta porzione del mapp. 1511 è poi divenuta -a
seguito di frazionamento- il mapp. 1759 ed è stata bonariamente ceduta al Comune dagli effettivi e unici proprietari: cioè dai signori B, B e V (come risulta da documentazione in atti), per cui la ricorrente non ha un interesse giuridicamente apprezzabile all’ impugnazione, non essendo mai stata proprietaria di aree interessate all'esproprio e potendo invocare soltanto un generico interesse di fatto quale residente nel Comune di Fiume Veneto, che comunque non potrebbe legittimarla al presente gravame, col quale censura scelte progettuali dell'Amministrazione che non le arrecano alcun concreto pregiudizio (del quale tra l’altro la ricorrente non ha offerto alcuna prova).
Il ricorso si rivela inammissibile e comunque improcedibile per svariate ragioni.
Non è stato impugnato il decreto regionale di esecutività della variante, che pur costituisce l'atto conclusivo del procedimento attivato dal Comune, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 della L.r. 52/91 e 63, comma 1, della L.r. 5/07;
Come questo Giudice ha avuto modo più volte di precisare (da ultimo, si vedano le sentenza n. 8/11 e n. 263/2012) " il P.R.G.C. [e le sue Varianti], nel sistema delineato dall'art. 32 della L.r. 52/91, si configura come una tipica fattispecie di atto complesso, contraddistinto dalla successione di specifici atti necessari demandati, in una particolare sequenza procedimentale, sia al Comune che alla Regione. Solo con l'intervento del conclusivo decreto del Presidente della Giunta Regionale di conferma dell'esecutività la particolare fattispecie provvedimentale viene portata a definitivo compimento, perché questo è l'ultimo atto della sequela procedimentale che completa la fattispecie dell'atto complesso".
Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad impugnare l'atto comunale n. 56 del 12.11.03 ed il collegato parere favorevole sopraintendentizio, senza neppure contestare (anche solo per lamentarne l'illegittimità derivata) il provvedimento regionale conclusivo del procedimento di Variante, senza la cui sopravvenienza il procedimento non avrebbe nemmeno potuto ritenersi concluso e la variante non avrebbe avuto possibilità di esecuzione, come invece si denuncia sia sicuramente avvenuto.
In ogni caso, poiché la conferma di esecutività (che conclude il procedimento) compete alla sola Regione, la mancata impugnazione di tale atto lo rende improcedibile così come la mancata notificazione del ricorso anche a tale Ente lo rende inammissibile anche sotto questo aspetto, così come eccepito.
Vi è anche da dire che la ricorrente non fornisce prova alcuna del suo interesse al gravame, nel senso di chiarire l’effettivo pregiudizio che le recano le scelte comunali censurate, non declinando nemmeno una generica vicinitas della sua proprietà rispetto alle zone interessate dalle scelte pianificatorie – cioè la contestata nuova rotonda - , a prescindere dal fatto che questa potrebbe comunque non essere sufficiente, dovendo sempre fornire il ricorrente la prova concreta della sua posizione differenziata e quindi del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica ( TAR Veneto 300 - 5 marzo 2012 - Sez. II) , il che nel caso di specie non è avvenuto neanche in relazione alla precisa eccezione di carenza di interesse a tale riguardo sollevata dalla resistente amministrazione.
Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.