TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2020-11-16, n. 202000740
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Pubblicato il 16/11/2020
N. 00740/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2020, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Guardi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Montello n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Bologna non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei Verbali di ritiro cautelativo di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. a carico di P G, generalizzato in atti, emessi in data 13.06.2020 e 17.06.2020 dalla Questura di Bologna - Commissariato di Pubblica Sicurezza “ Due Torri “ S. Francesco
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 il dott. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;
Visto l''art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per tre ragioni ciascuna da sola sufficiente a determinarne l'inammissibilità.
1. Il presente ricorso è stato notificato al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, ai seguenti indirizzi PEC:
- gabinetto.ministro@pec.interno.it, estratto dall'IPA;
- protocollo.prefbo@pec.interno.it, estratto dall'IPA, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna.
Secondo quanto dispone l'art. 11, comma 1, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 - nel testo modificato dall'art. 1 della L. 25 marzo 1958, n. 260 - richiamato per i giudizi amministrativi dal terzo comma dell'art. 41 del codice del processo amministrativo, gli atti costitutivi di una fase processuale proposti nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato vanno notificati alle predette amministrazioni presso la sede dell'ufficio dell'Avvocatura erariale, nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita.
Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) "le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611" presso gli indirizzi risultanti dall'elenco formato dal Ministero della Giustizia.
Per giurisprudenza consolidata, dalla notificazione dell'atto introduttivo presso la sede dell'ente, anziché presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, deriva la nullità della notificazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, salvo che l'Amministrazione intimata non si costituisca in giudizio, con efficacia sanante ex tunc rispetto al vizio determinatosi, secondo quanto dispone il richiamato art. 1 della L. n. 260 del 1958 (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. prima ter, 8 maggio 2020, n. 4864;Consiglio di Stato, sez. VI, 30 maggio 2008, n. 2619;28 agosto 2006, n. 5008;31 gennaio 2006, n. 312;T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 novembre 2007 , n. 10959;T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 2422).
Nel caso di specie l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e, quindi, non c'è stata la sanatoria del rilevato vizio di notificazione, con conseguente irrimediabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.