TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-05-23, n. 201906316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-05-23, n. 201906316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906316
Data del deposito : 23 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2019

N. 06316/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02857/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2857 del 2015, proposto da
OP GR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Marascio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Battista Martini n. 2;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 27342/A del 02.12.2014, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed avente ad oggetto il dispositivo per traino autovetture Meb System tipo MS1600 (nome commerciale "Remora");

per l’accertamento del diritto alla commercializzazione e all’uso del dispositivo in esame;

e per la condanna del Ministero intimato al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

In data 11 febbraio 2013, la ditta OP GR s.r.l., titolare della licenza per la commercializzazione di un dispositivo per traino di autovetture Meb system (MS 1600), denominato commercialmente “Remora”, già omologato in Germania, presentava un'istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “per avviare l'iter di riconoscimento dell'idoneità ... alla circolazione del dispositivo”, previo aggiornamento della carta di circolazione dell’autoveicolo trainato su cui il dispositivo verrebbe installato.

Segnatamente, la richiesta della OP GR mirava a consentire l’utilizzo del dispositivo per il traino non solo di rimorchi ma anche di autoveicoli.

La Direzione Generale per la Motorizzazione, ritenendo che l'omologazione fosse riferita al solo "traino di veicoli rimorchi di categoria O1-O2" e richiamando l'articolo 63, comma 2, Codice della Strada, riteneva non ammissibile la richiesta della ditta OP GR.

La OP GR s.r.l. reiterava la richiesta in data 16.9.2014, evidenziando che l'omologazione rilasciata dall'autorità tedesca permetteva l’utilizzo richiesto e che la normativa europea e internazionale avrebbe in ogni caso consentito l’accoglimento dell’istanza.

La Direzione Generale per la Motorizzazione - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – confermava la risposta negativa con il provvedimento impugnato del 2.12.2014; con motivazione articolata, l’amministrazione esponeva le ragioni ostative alla richiesta rinvenibili nell’esclusione, in base alla disciplina nazionale e comunitaria, della possibilità di un treno stradale costituito da due autoveicoli e nella circostanza che l'omologazione ottenuta in Germania limitava l'uso del dispositivo al solo traino di rimorchi e non di autoveicoli.

Avverso la determinazione negativa, come indicata in epigrafe, è insorta la società ricorrente denunziando i seguenti motivi di doglianza:

- violazione di legge: violazione dell'articolo 34 TFUE; violazione della direttiva comunitaria 2007/46/CE (in particolare articoli 4 e 29), del Regolamento UE n. 1229/2012, del Regolamento CE n. 669/09 e UN/ECE n. 55 e della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale adottato in data 8 novembre 1968 (ratificata con legge 5 luglio 1995

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