TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-30, n. 201801546

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-11-30, n. 201801546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801546
Data del deposito : 30 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2018

N. 01546/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00756/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 756 del 2018, proposto da
P C, O M C, rappresentati e difesi dall'avvocato O M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via G. Bovio, 41

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del decreto della Corte di Appello di Bari n. 2908/2017, depositato il 21.9.2017, munito di formula esecutiva il 2.10.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto il sig. P C e l’avv. O M C hanno agito per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze al decreto della Corte di Appello di Bari n. 2908/2017, depositato il 21.9.2017, munito di formula esecutiva il 2.10.2017 e regolarmente notificato e passato in giudicato.

Per effetto di tale decreto il Ministero intimato è stato condannato al pagamento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 89/2001, nella misura in favore del Sig. Cipriani Paolo della somma di €. 2.100,00 oltre interessi legali a decorrere dal 6.6.2017 all’1.6.2018, per un totale di €. 2.110,36;
ha altresì condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese della procedura liquidate in € 27,00 per spese documentate ed € 350,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Candiano: il tutto per €. 555,02 (di cui € 52,50 per rimborso forfettario 15%, € 16,10 per CAP 4%, € 92,10 per IVA 22%, € 27,00 per spese documentate ed € 17,32 per la ripetizione delle spese per l'attività successiva all’emissione del decreto),

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2018 la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.

Sul presupposto della persistente inerzia dell’Amministrazione intimata, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.

Occorre, quindi, ordinare che il Ministero dell’Economia e delle Finanze provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto in oggetto e, per l'effetto, corrisponda in favore del ricorrente gli importi dovuti, nella misura sopra indicata, oltre interessi legali sino al soddisfo.

Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un commissario ad acta, affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione delle problematiche connesse al pagamento dell’equo indennizzo per ritardata giustizia ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i detti pagamenti, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Vanno, infine, poste a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi