TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-11-20, n. 202403187
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 03187/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall’avv.to M S, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Goethe n. 56;
contro
Comune di Monreale, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
- DELL’ORDINANZA -OMISSIS-, NOTIFICATA -OMISSIS- SUCCESSIVO, RECANTE L’ORDINE DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE (EDIFICIO A 2 PIANI FUORI TERRA CON 2 UNITÀ IMMOBILIARI E 2 CORPI DI FABBRICA ULTERIORI);
- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E/O CONSEQUENZIALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 novembre 2024 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Riferiscono le ricorrenti di essere comproprietarie di un piccolo immobile in -OMISSIS- nel Comune di Monreale (foglio di mappa -OMISSIS-), mai assentito con titolo abilitativo e ciononostante mai oggetto in precedenza di procedimenti repressivi.
B. Si tratta un edificio a due elevazioni fuori terra corrispondenti a due unità immobiliari, di 533 mc. per ciascun piano. In aggiunta, si riscontrano due piccoli corpi di fabbrica rispettivamente di 58 e 121 mc.
C. L’ordinanza gravata intima la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.
D. Con l’introdotto gravame le ricorrenti impugnano il provvedimento repressivo in epigrafe, deducendo in diritto la violazione della L. 241/90 per difetto di motivazione nonché l’eccesso di potere per deficit istruttorio, travisamento e sviamento, in quanto:
- anche la giurisprudenza più rigorosa riconosce l’obbligo di motivare la sanzione demolitoria nel caso di un lungo lasso di tempo trascorso dalla conoscenza dell’abuso, così che il protrarsi dell’inerzia abbia suscitato un legittimo affidamento presso l’interessato (con obbligo di soppesare l’interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità);
- l’incondizionata adesione alla formula dell’interesse pubblico in re ipsa può produrre effetti distorsivi, con de-responsabilizzazione dell’amministrazione rimasta inerte per un lungo lasso temporale;
- l’incidenza del decorso del tempo nei rapporti di diritto pubblico opera tanto sul versante dei poteri esercitabili dall’amministrazione quanto su quello delle posizioni giuridiche riconosciute ai privati.
- occorre una motivazione rinforzata che esamini entità,