TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-07-25, n. 201201942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-07-25, n. 201201942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201201942
Data del deposito : 25 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02809/2011 REG.RIC.

N. 01942/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02809/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2011, proposto da:
S S e G M, rappresentati e difesi dall'avv. P P L V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale XX Settembre,19;

contro

Comune di Gravina di Catania, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze,20;

per l'esecuzione

della sentenza del Tar Sicilia, Sede Staccata di Catania, III Sez., n. 3837/2010 del 14.7/27.9.2010, sul ricorso numero di registro generale 4354/2003, notificata al Comune munita di formula esecutiva il 29.4.2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Sicilia, Sede Staccata di Catania, III Sez., n. 3837/2010 del 14.7/27.9.2010, sul ricorso numero di registro generale 4354/2003, con la quale (previa declaratoria di interruzione del giudizio con riferimento ad un terzo ricorrente) è stata accolta la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti contro il Comune di Gravina di Catania , con conseguente condanna del Comune medesimo ad emanare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della sentenza, un provvedimento di acquisizione ex art. 43 T.U. espropriazioni, contenente la indicazione del risarcimento dovuto ai ricorrenti per la perdita della proprietà del fondo, quantificato secondo le disposizioni di cui al citato art. 43, del D.P.R. n. 327/2001, integrato dai criteri ricavabili dalla stima fatta dal consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Sezione nella causa in questione, oltre agli interessi, previsti dall’art. 43, quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo.

Il Comune è stato altresì condannato alle spese di consulenza tecnica e di giudizio.

I ricorrenti espongono che la sentenza è stata notificata al Comune munita di formula esecutiva il 29.4.2011, ma l’Amm.ne non ha prestato adempimento.

Il Comune si è costituito in giudizio ed ha eccepito la pendenza di un giudizio in appello avanti al CGA;
la sussistenza di difficoltà ad ottemperare alla sentenza avuto riguardo alla circostanza che i ricorrenti hanno incardinato distinti ricorsi, aventi ad oggetto la stessa procedura espropriativa, ricorsi che si sono conclusi con differenti sentenze;
difficoltà economiche nel reperire le somme dovute ai ricorrenti.

Di seguito, i ricorrenti hanno depositato copia della decisione n.528 del 5.6.2012, con la quale il CGA ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune, condannando lo stesso alle spese di giudizio.

Il 6.6.2012 il Comune ha depositato una proposta di rateizzazione del debito, ivi quantificato, mediante pagamenti annuali fino all’anno 2015.

La quantificazione della sorte capitale indicata in detta proposta è stata riconosciuta corretta –giusta dichiarazione contenuta nel verbale della camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 - dai ricorrenti, i quali non hanno comunque accettato la proposta di rateizzazione.

Quindi, esaurita la trattazione orale, il ricorso in epigrafe è stato trattenuto per la decisione

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Sotto il profilo del rito va osservato che i ricorrenti hanno comprovato il passaggio in giudicato della sentenza , poiché con decisione n.528 del 5.6.2012 il CGA ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune.

D’altra parte, la mancata ottemperanza alla sentenza è pacificamente ammessa dal Comune, le cui eccezioni devono essere disattese.

Quanto alle dedotte difficoltà ad ottemperare alla sentenza, avuto riguardo alla circostanza che i ricorrenti hanno incardinato distinti ricorsi, aventi ad oggetto la stessa procedura espropriativa, ma con riferimento a porzioni di terreno diverse, in comproprietà indivisa, ricorsi definiti –come ovvio- con differenti sentenze, è appena il caso di precisare che si tratta di situazioni del tutto comuni, essendo innumerevoli le procedure espropriative nel corso delle quali comproprietari indivisi adottano differenti iniziative (taluni addivenendo a cessione volontaria, altri opponendosi alla stima, altri impugnando gli atti amministrativi ed agendo in via risarcitoria), con la conseguenza che la P.A. è tenuta ad effettuare liquidazioni ispirate a differenti criteri, attività che non comporta particolari difficoltà.

E la pretestuosità dell’eccezione è conclamata dal fatto che la medesima Amm.ne il 6.6.2012 ha depositato un atto contenente la quantificazione della sorte capitale, quantificazione riconosciuta corretta dai ricorrenti.

Quanto alle lamentate difficoltà economiche nel reperire le somme dovute ai ricorrenti, è evidente che il giudicato non può incontrare ostacoli nella mancata programmazione della provvista occorrente ad eseguire la sentenza, avuto peraltro riguardo all’obbligo, discendente già dalla legge, di ristorare i danni patiti dai privati a causa dell’illegittimo esercizio del potere ablatorio.

Questo Collegio ribadisce quindi che il Comune di Gravina di Catania è tenuto a dare esecuzione al giudicato, secondo quanto indicato nella sentenza in questione, e a corrispondere quanto dovuto ai ricorrenti, con interessi e rivalutazione come per legge.

Ai fini, pertanto, della dovuta esecuzione del giudicato in parola, questo Tribunale ritiene di concedere all’Amministrazione intimata il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza , onde responsabilizzare il Comune affinchè provveda, evitando l’ulteriore pregiudizio erariale discendente dal compenso del commissario ad acta e dall’aggravio per interessi e rivalutazione.

Il Collegio , contestualmente, nomina, per l’ipotesi di persistente inadempimento, Commissario ad acta il Prefetto di Catania, ovvero funzionario dallo stesso delegato, in possesso di adeguata competenza professionale al fine dell’espletamento dell’incarico, che provvederà a dare esecuzione alla sentenza, sostitutivamente, entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità.

Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del medesimo commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché di una dettagliata documentata relazione circa l’attività posta in essere.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

In coerenza con quanto previsto nella sentenza di cui in epigrafe, il Collegio dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti.

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