TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-30, n. 202301573

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-01-30, n. 202301573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301573
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2023

N. 01573/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11255/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11255 del 2018, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale presso la PEC risultante dai Registri e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-del 12.04.2018, notificato il 13/06/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 gennaio 2023 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il ricorrente, straniero di origine -OMISSIS-, ha presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis Legge n. 241/1990, ha respinto la domanda dell’interessato ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza. In particolare, a fondamento del diniego ha posto una serie di notizie di reato a carico dell’istante, segnatamente per reati di giuda in stato di ebbrezza, lesioni personali, estorsione ed usura, violazione delle norme sugli stupefacenti, ricettazione e favoreggiamento della prostituzione (contestati in un arco temporale dal 1995 al 2008), nonché per un precedente penale (relativo al reato previsto e punito dall’art. 460 c.p.), dichiarato estinto con ordinanza del 2017.

1.1. Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, censurando il difetto di motivazione in relazione al giudizio di non meritevolezza del beneficio richiesto, nonché per travisamento ed erronea valutazione di fatti costitutivi della fattispecie impediente, tenuto conto che il fatto contestato sarebbe di lieve entità e comunque non idoneo a sostenere sotto il profilo motivazionale il gravato decreto essendo, invece, necessario un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale.

1.2. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, depositando la documentazione inerente al procedimento comprensiva di relazione.

1.3. Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2023, celebrata nelle forme previste per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è passata in decisione.



DIRITTO

2. Il ricorso non è meritevole di favorevole apprezzamento.

2.1. Giova, in punto di diritto, osservare che:

- ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447);

- il

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