TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001912

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-04-15, n. 201001912
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201001912
Data del deposito : 15 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01816/2003 REG.RIC.

N. 01912/2010 REG.SEN.

N. 01816/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2003, proposto da:
LEGAMBIENTE - CIRCOLO VERBANO, circolo locale di Legambiente con personalità giuridica propria, aderente ed organo dell’associazione ambientalista riconosciuta con D.M. 20 Febbraio 1987 ai sensi dell'art. 13 L. 8 Luglio 1986 n. 349, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Verbania, Via alle Fabbriche 8, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M P in Torino, via Duchessa Jolanda, 7;

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA;
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

nei confronti di

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI (costituito tra le Società Acetati s.p.a., Italpet s.p.a., Expedio Otto s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verbania, Viale Azari n. 110, rappresentato e difeso dal prof. avv. Stelio Valentini, dal prof. avv. Federico Pernazza e dagli avv. Enrico Merli e Alberto Griva, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via Brofferio n. 3;
ITALPET PREFORME S.p.A., con sede in Verbania, Viale Azari n. 110, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Stelio Valentini, dal prof. avv. Federico Pernazza e dagli avv. Enrico Merli e Alberto Griva, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via Brofferio n. 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto prefettizio 21 giugno 2003, mai notificato al ricorrente, emesso dal Prefetto della Provincia del VCO quale Commissario delegato con ordinanza 11.12.2002 n. 3257 del Presidente del Consiglio di Ministri “per la realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare e superare la situazione di emergenza socio-ambientale in ordine all’inquinamento causato dai reflui prodotti dalle società Acetati s.p.a., Italpet s.p.a., ed Expedio Otto s.r.l.”, nonché per l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento, con particolare riferimento all’ordinanza prefettizia 30.4.2003 (prot. 452/emer/ilm/20.8/GAB) non notificata;

entrambe nella parte in cui consentono lo scarico di sostanza di provato potere cancerogeno, nei limiti ivi indicati, in deroga alla previsioni di cui all’art. 34, comma 1°, ma particolarmente quelle di carattere penale espresse dall’art. 59 D.Lgs. 152/99 in relazione ala tab. 5 dell’allegato 5.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Italpet s.p.a. e del Consorzio per la Depurazione dei Reflui Industriali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2010 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2003 e per i motivi nello stesso dedotti il Circolo Verbano di Legambiente ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- del decreto prefettizio in data 21 giugno 2003 prot. n. 864/EMER/ILM/20.8/GAB, con cui il Prefetto della Provincia del VCO, quale Commissario delegato ex D.P.C.M. n. 3257 dell’11 dicembre 2002 per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per fronteggiare e superare la situazione di emergenza socio-ambientale in ordine all’inquinamento causato dai reflui prodotti dalle società Acetati s.p.a., Italpet s.p.a. ed Expedio Otto s.p.a., ha prorogato, con prescrizioni, l’autorizzazione allo scarico precedentemente rilasciata al Consorzio per la Depurazione di Reflui Industriali ;

- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento, con particolare riferimento al provvedimento prefettizio 30/4/2002 (prot. 452/EMER/ILM/20.8/GAB);

entrambi nella parte in cui consentono lo scarico di sostanze di provato potere cancerogeno, nei limiti ivi indicati, in deroga alle previsioni di cui all’art. 34, comma 1, ma particolarmente quelle di carattere penale espresse dall’art. 59 D.Lgs. 152/99 in relazione alla tab. 5 dell’allegato 5.


Il Consorzio per la Depurazione dei Reflui Industriali e la società Italpet Preforme s.p.a. si sono costituti in giudizio con separate memorie e, dopo aver preliminarmente eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ed interesse a ricorrere, hanno entrambi concluso per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.


All’udienza camerale del 9 gennaio 2004 la società Italpet Preforme s.p.a., con note d’udienza, ha – tra l’altro – dedotto un ulteriore profilo d’inammissibilità del gravame, avuto riguardo alla circostanza che il ricorso è stato proposto da un circolo locale dell’Associazione Legambiente, in persona del proprio legale rappresentante, anziché dall’Associazione nazionale, in persona del Presidente nazionale, e, quindi in difetto dei presupposti di legittimazione previsti dalla Legge n. 349/1986.


All’esito dell’udienza su indicata questa Sezione, con ordinanza n. 3/2004, ha rigettato l’istanza cautelare contenuta nel ricorso, considerata la mancata allegazione di alcun pregiudizio grave ed irreparabile.


All’udienza pubblica di merito del 17 marzo 2010 la causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.


Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo al Circolo Verbano di Legambiente, essendo lo stesso una mera articolazione locale di un’associazione ambientale riconosciuta ed operante a livello nazionale.


Secondo la tradizionale opinione giurisprudenziale, che questo Collegio condivide, le sezioni locali di un’associazione ambientalistica nazionale o i connessi organismi periferici non sono legittimati a ricorrere in proprio avverso i provvedimenti suscettibili di arrecare danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (TAR Liguria sez. I 9 giugno 2004 n. 833 e 20 settembre 2002 n. 968;
T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 17 maggio 1999, n. 701;
T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 ottobre 1994, n. 278).


“La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'articolo 18 legge 8 luglio 1986 n. 349, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata” (v. C.d.S., IV Sezione n. 2151 del 2006, n. 3878 del 2001 e V Sezione n. 5136 del 2004).


Secondo tale indirizzo, infatti, “o l'articolazione costituisce un soggetto a sé stante, ed in tale caso non rientra nella sfera di previsione del citato articolo 18, ovvero rappresenta una articolazione territoriale della Associazione, ed in tal caso il presidente del Comitato locale, in quanto tale, non ha la rappresentanza dell'Associazione nazionale, la sola legittimata ex lege, né il potere di promuovere la lite per suo conto e in suo nome”.


Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è dunque titolare ex lege, proprio in virtù delle caratteristiche che ne consentono il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte, anche nel caso di giudizio introdotto dall'impugnazione di provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti.


Ne deriva che il presidente di un'articolazione locale di un'associazione ambientalista riconosciuta difetta di legittimazione attiva, in specie laddove non risulti delegato alla proposizione del ricorso dall'organo rappresentante dell'associazione nazionale medesima (T.A.R. Liguria, sez. I, 26 novembre 2002, n. 1151).


Orbene, nel caso di specie il ricorso è stato proposto direttamente dal Presidente pro tempore del Circolo Verbano di Legambiente, circolo locale aderente ed organo dell’Associazione Legambiente, in assenza di una specifica delega del presidente nazionale e senza allegare elementi particolari o ulteriori, in grado di far emergere titoli di legittimazione del Circolo Verbano diversi da quello legale, unitariamente spettante, invece, all'Associazione Nazionale, come del resto reso esplicito anche dall’art. 24 dello statuto nazionale dell’Associazione.


Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.


La natura della controversia induce, tuttavia, il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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