TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-01, n. 202301830

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-02-01, n. 202301830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301830
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2023

N. 01830/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09049/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9049 del 2008, proposto da Associazione

CODICI

Nazionale – Centro per i diritti del cittadino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- della nota prot. 32847 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – adottata in data 3 maggio 2007 e notificata in data 14 maggio 2007, con cui è stata disposta la cancellazione dell’Associazione dall’anagrafe delle ONLUS per insussistenza dei requisiti formali previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 gennaio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, l’Associazione ricorrente insorge avverso il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS, adottato dall’Agenzia delle Entrate in data 3 maggio 2007 e notificato in data 14 maggio 2007.

Con il summenzionato ricorso, l’Associazione ricorrente ha provveduto alla riassunzione – dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale – della domanda annullatoria originariamente interposta dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale con sentenza n. 189/61/08 aveva declinato la giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo.

Parte resistente si è ritualmente costituita nell’odierno giudizio di riassunzione, instando per la reiezione del gravame ed eccependo in via preliminare, inter alia , anche il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Nelle more dell’odierno giudizio, parte ricorrente ha rappresentato – con dichiarazione depositata in atti in data 22 settembre 2022 – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che “ è intervenuto il d.lgs 112/2017 di riforma del terzo settore, che ha superato tutta la precedente disciplina tra cui quella delle Onlus. Ne consegue che sicuramente il ricorso è divenuto improcedibile per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ”.

Parte ricorrente ha però precisato, altresì, che “ l’Associazione ricorrente (che dal 2007 in poi non ha potuto godere dei benefici fiscali normativi connessi all’iscrizione nel registro delle Onlus) ha interesse ad una pronuncia nel merito al fine di determinare la c.d. soccombenza virtuale e ottenere l’integrale rifusione delle spese e competenze di lite ”.

All’udienza straordinaria del 20 gennaio 2023, il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

Corre l’obbligo di evidenziare, in apice, che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (resa dalla ricorrente in data 22 settembre 2022) non esonera il Collegio dal verificare – preliminarmente – se lo stesso è munito di giurisdizione sulla controversia de qua , atteso che la sentenza declaratoria della cessazione della materia del contendere è una sentenza di merito che, in quanto tale, postula a monte la piena potestas iudicandi del Giudice che la emette (cfr. art. 34, comma 5, c.p.a.).

Ciò premesso, va osservato che in data successiva rispetto al momento in cui la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva pubblicato la sentenza declinatoria della propria giurisdizione sulla controversia de qua , le Sezioni Unite di Cassazione sono intervenute – sebbene in un altro giudizio (Cass. SS.UU. n. 1625/10) – sulla questione generale della giurisdizione sull’impugnazione del provvedimento di cancellazione delle Onlus dal registro di cui all’art. 11 d. lgs. n. 460/97.

Orbene, il Giudice della giurisdizione ha chiarito che rispetto a tale fattispecie difettano del tutto i presupposti per l’attribuzione della controversia agli organi di giustizia amministrativa, ove si consideri che l’iscrizione nel registro delle ONLUS spetta alle organizzazioni che presentano i requisiti richiesti dal d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione e, pertanto, ricorrendone i presupposti, costituisce un diritto dell’associazione richiedente cosicché, non risultando dalla legge l’attribuzione di una giurisdizione esclusiva in tale materia al Giudice Amministrativo, deve senz’altro escludersi che il provvedimento in esame ricada nella giurisdizione generale in materia di interessi legittimi.

Va osservato, dipoi, sempre in ossequio all’insegnamento delle Sezioni Unite di Cassazione, che non sussiste neppure la giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale e, dunque, l’iscrizione all’anagrafe non modifica lo status dell’associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato (così il d. lgs. n. 460 del 1997, art. 10), avente le (ulteriori) caratteristiche indicate dalla norma (cfr. sul punto TAR Lazio, sez. II ter, 10 gennaio 2019 n. 359).

Tenuto conto, peraltro, che la ragione dell’istituzione dell’anagrafe delle ONLUS e la ratio dell’intera disciplina sono prettamente fiscali, come del resto denunciano il titolo stesso del d. lgs. n. 460 del 1997 (“ Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ”) nonchè i numerosi benefici fiscali previsti dal decreto legislativo (e costituenti l’essenza della disciplina delle ONLUS), ricollegati alla iscrizione nell’anagrafe, avente effetto dichiaratamente costitutivo (D.M. 18 luglio 2003, n. 266, art. 1, quanto all’iscrizione, e art. 5, comma 3, quanto alla cancellazione) va da sé che le relative controversie attengano direttamente all’esistenza dei requisiti per la concessione di individuati benefici fiscali (Cass. SS.UU. n. 1625/10), con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, spetta indubitabilmente al Giudice Tributario, ai sensi dell’art. 19, lettera h), d. lgs. n. 546/92, avendo ad oggetto un atto di revoca di agevolazioni fiscali.

Le suesposte considerazioni conducono, pertanto, a dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto.

Questo Giudice, come si precisa per chiarezza e in ossequio ad un indirizzo già espresso dal Consiglio di Stato su situazione processuale analoga (cfr. sul punto Cons. St. n. 5504 del 1 luglio 2022), ritiene di dover dichiarare con sentenza il proprio difetto di giurisdizione nei termini di cui sopra - e non di sollevare conflitto negativo di giurisdizione - atteso che ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. il conflitto negativo può essere sollevato (anche ex officio ) soltanto “alla prima udienza” avanti il Giudice amministrativo: nella specie, la “prima udienza” avanti il Giudice amministrativo si è già tenuta.

Né può pensarsi ad un regolamento preventivo di giurisdizione d’ufficio, giacché, a tacere di altre considerazioni, tale rimedio è esperibile soltanto dalle parti del processo e dalla pubblica amministrazione (anche se non parte in causa), giusta quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 c.p.a. e 41 c.p.c.

La particolarità della questione, sulla quale non consta un orientamento giurisprudenziale consolidato, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi