TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza collegiale 2010-08-21, n. 201000204
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N. 00204/2010 REG.ORD.COLL.
N. 00824/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 824 del 2010, proposto da:
Lamezia Multiservizi Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. G P, con domicilio eletto presso Gaetano Iannello, in Catanzaro, Via Crispi 18;
contro
Commissario Delegato Emergenza Rifiuti Urbani della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore 34;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Ordinanza Commissariale n. 8896 del 29 aprile 2010 con la quale si disponeva di prendere atto che era stato completamente ammortato l'investimento di € 4.489.142,63, IVA compresa, per la costruzione della discarica gestita dalla società ricorrente, nonchè corrisposto l'accantonamento per l'attività di post-gestione, pari ad € 3.393.788,13, oltre IVA, al netto del recupero energetico da bio-gas, di cui al P.E.F. approvato con l'Ordinanza del Commissario n. 5253 del 19/1/2007, e si disponeva, di conseguenza, di compensare l'importo complessivo di € 2.586.821,44, indicato nelle fatture emesse dalla Lamezia Multiservizi, per le causali sopra indicate, portandolo in detrazione dalle stesse;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Delegato Emergenza Rifiuti Urbani della Regione Calabria;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/08/2010 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che in relazione alla controversia di cui si tratta sussiste la competenza funzionale del Tar Lazio ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 245/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 21/2006, anche in ordine all’emanazione di misure cautelari;
che l’incompetenza di questo Tar deve essere rilevata d’ufficio ai sensi del successivo comma 2-ter del citato art. 3;
che, inoltre, all’odierna udienza le parti hanno concordato sulla competenza del Tar del Lazio;