TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-05-21, n. 201500228

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2015-05-21, n. 201500228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201500228
Data del deposito : 21 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00457/2014 REG.RIC.

N. 00228/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00457/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 457 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti M D C, M S M e A G, con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, Via S. Caterina da Siena 5;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Udine, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;



e con l'intervento di

con l’intervento ad adiuvandum del Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. G Sbisa', Giangiacomo Martinuzzi e Claudia Micelli, con domicilio eletto presso il primo, in Trieste, Via Donota 3;



e per la declaratoria di nullità ovvero in subordine per l'annullamento:

-del decreto del Prefetto della Provincia di Udine dd. 27 ottobre 2014, prot. n. 64234/2014 con il quale il Prefetto ha decretato l'annullamento della trascrizione del matrimonio della ricorrente nei registri dello stato civile del Comune di Udine;

-dell'atto di delega del Prefetto di Udine prot. 64686/2014 dd. 29 ottobre 2014;

-del processo verbale del vice Prefetto aggiunto del 29 ottobre 2014;

-della pregressa nota prefettizia n. 60632 dd. 9 ottobre 2014;

-della nota prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Udine;

Visto l’atto d’intervento ad adiuvandum del Comune di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il presidente Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I. La ricorrente, cittadina italiana residente in Belgio e iscritta all'anagrafe del comune di Udine, chiede con il presente ricorso la declaratoria di nullità ovvero in subordine l'annullamento:

- del decreto del Prefetto della Provincia di Udine dd. 27 ottobre 2014, prot. n. 64234/2014 con il quale il Prefetto ha decretato l'annullamento della trascrizione del matrimonio della ricorrente nei registri dello stato civile del Comune di Udine;

- dell'atto di delega del Prefetto di Udine prot. 64686/2014 dd. 29 ottobre 2014;

- del processo verbale del vice Prefetto aggiunto del 29 ottobre 2014;

- della pregressa nota prefettizia n. 60632 dd. 9 ottobre 2014;

- infine dell'acclusa nota – circolare prot. n. 10863 dd. 7 ottobre 2014 del Ministero dell'Interno.

*****

II. Fa presente che in data 30 settembre del 2014 il sindaco di Udine aveva iscritto nel registro dei matrimoni presso l'ufficio di stato civile il matrimonio contratto all’estero dalla ricorrente con una persona del medesimo sesso.

Con nota del 7 ottobre 2014, il Ministro dell'interno, ritenendo che tali trascrizioni non siano consentite dal d.p.r. 396 del 2000, ha disposto che i prefetti invitino i sindaci ad annullare tali trascrizioni.

Con una nota del 9 ottobre 2014 non notificata alla ricorrente il prefetto ha invitato il sindaco a procedere a tale cancellazione; il sindaco ha risposto sostenendo l'impossibilità di procedere all'annullamento di una trascrizione in assenza di una pronuncia giurisdizionale.

Infine, con il decreto in questa sede impugnato datato 27 ottobre 2014, il prefetto ha ordinato l'annullamento d'ufficio della trascrizione del matrimonio; successivamente ha nominato un delegato che ha provveduto ad annullare detta trascrizione apponendo nel registro apposita annotazione.

*****

III. A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

1. Nullità del decreto prefettizio per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta, ex articolo 21 septies della legge 241 del 1990 ed ex articolo 31 del decreto legislativo 104 del 2010. Violazione dell'articolo 453 del codice civile e dell'articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000. Violazione del d.p.r. 396 del 2000, articoli 12, 11, 5, 69 e 100. Violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002.

Premette la ricorrente che non è questa la sede per discutere il tema della correttezza della trascrizione effettuata dal sindaco di Udine, anche alla luce del limite della giurisdizione del giudice amministrativo; oggetto del presente giudizio è unicamente la legittimità dell'atto prefettizio.

Sostiene la ricorrente che non vi sarebbe alcun potere in capo al prefetto di annullare la trascrizione.

Quanto al merito, si tratta di uno status personale della ricorrente che è un diritto personale e intangibile e che l'avvenuta trascrizione crea in capo alla ricorrente il diritto a vedere la trascrizione assoggettata al regime giuridico di cui agli articoli 449 e seguenti del codice civile e al d.p.r. 396 del 2000.

Appare poi infondata la pretesa del prefetto di applicare l'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990, perché la trascrizione dell'atto di matrimonio non sarebbe un provvedimento amministrativo, ma un atto pubblico formale con effetto dichiarativo e di certificazione, laddove il decreto prefettizio invece non sarebbe un atto pubblico formale, ma un vero provvedimento amministrativo, come tale sostanzialmente diverso dall'atto che vorrebbe annullare.

Precisa poi la ricorrente come l’ordinamento dello stato civile costituisce un sistema chiuso e tassativo, per cui le registrazioni dello stato civile non possono subire variazioni; ne consegue che l'ufficiale di stato civile ha solo il potere di aggiornare i registri o di correggere gli errori materiali, mentre la rettificazione e la cancellazione è rimessa all'autorità giudiziaria ordinaria.

Infatti, tra le annotazioni possibili nel registro dei matrimoni non è previsto alcun atto di annullamento o di autotutela, ma solo l'annotazione della rettifica giudiziaria.

2. Violazione e falsa interpretazione degli articoli 9 del d.p.r. 396 del 2000 e 54 del decreto legislativo 267 del 2000: non sussiste in capo al prefetto una posizione di sovraordinazione rispetto al sindaco quale ufficiale di stato civile; il ministro ha il potere d’indirizzo e il prefetto un potere di vigilanza, ma il prefetto non può sostituirsi al sindaco e non può esercitare poteri superiori a quelli del sindaco, che non può annullare le trascrizioni. Il potere sostitutivo del prefetto è previsto solo in caso d’inerzia del sindaco.

3. Illegittimità dell'ordine di annotazione per violazione dell'articolo 453 del codice civile, degli articoli 69, 11 e 12 del d.p.r. 396 del 2000; violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2002.

L'ordine del prefetto di annotare il decreto impugnato è viziato in via derivata dalla nullità del decreto stesso. L'annotazione quale atto tipico e tassativo è da qualificare come atto pubblico formale e non si può ordinare in alcun modo. L'ordinamento, infatti, non contempla la possibilità di annotare un decreto dell'autorità amministrativa, ma solo un provvedimento dell'autorità giurisdizionale.

Nel decreto ministeriale del 5 aprile 2002 non esiste, infatti, alcuna formula che consenta l'annotazione effettuata dal prefetto.

4. Violazione del procedimento e degli articoli 7 e 10 della legge 241 del 1990, violazione del diritto di difesa e dell'articolo 24 della Costituzione.

Il decreto dà atto che non è intervenuta alcuna comunicazione di avvio del procedimento, e anzi la nota è stata indirizzata al sindaco e non all'interessata; il procedimento quindi ha violato il diritto alla partecipazione e alla difesa.

*****

IV. Si è costituito in giudizio ad adiuvandum il Comune di Udine, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 26 gennaio 2015.

*****

V. L’Avvocatura dello Stato resiste in giudizio premettendo che a suo avviso il Sindaco di Udine ha agito al di fuori dei limiti della sua competenza, eseguendo una trascrizione che la legge non prevede e che le indicazioni governative pochi giorni dopo avrebbero escluso esplicitamente. Il Prefetto di Udine ha posto rimedio a tale atto extra ordinem annullando la trascrizione.

Eccepisce poi che la ricorrente avrebbe dovuto instaurare correttamente il ricorso di fronte al giudice ordinario, per ottenere l’accertamento sul suo diritto ad ottenere la trascrizione del proprio matrimonio.

Inoltre, nemmeno ricorrendo innanzi al tribunale ordinario l’interessata potrebbe ottenere alcun accertamento del suo diritto a trascrivere il matrimonio contratto all’estero, in quanto sulla materia l’unico soggetto competente a pronunciarsi è il legislatore nazionale, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 e conformemente all’art. 9 della Carta di Nizza e all’art. 12 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo - CEDU.

Eccepisce poi l’inammissibilità nel rito per difetto assoluto d’interesse ad agire in capo alla ricorrente ex art. 100 c.p.c. e per il contenuto contra legem della domanda.

L’inammissibilità del ricorso si evidenzierebbe – nella tesi della resistente – nella considerazione che l’ordinamento non riconosce al privato cittadino la possibilità di adire il Tribunale Amministrativo per ottenere una decisione teorica sulla legittimità in astratto di un atto, bensì ogni domanda giudiziale deve essere supportata da idoneo e concreto interesse alla tutela di un preciso bene della vita del privato, laddove il ricorso in esame non poggerebbe su alcun interesse giuridicamente tutelato.

Secondo la resistente amministrazione,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi