TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202418949

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202418949
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418949
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 18949/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14456/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14456 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A T, rappresentata e difesa dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;



nei confronti

A D, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 19.4.2023, con cui è stato conferito alla dott.ssa A D l’ufficio direttivo di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; del DPR di nomina; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi i verbali della Quinta Commissione del CSM e del relativo atto di concerto con il Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 21.4.2024: per l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione impugnata a fini risarcitori in forma specifica o per equivalente monetario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e di A D;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto in sede giurisdizionale a seguito di atto di opposizione del Ministero della Giustizia e del CSM, la dott.ssa A T ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 19.4.2023, con cui è stato conferito alla dott.ssa A D l’ufficio direttivo di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; del DPR di nomina; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi i verbali della Quinta Commissione del CSM e del relativo atto di concerto con il Ministero della Giustizia.

Occorre premettere che relativamente all’ufficio direttivo oggetto del contendere è accaduto che con deliberazione del CSM del 20.1.2021 l’incarico in questione è stato conferito alla dott.ssa A D; che, tuttavia, tale provvedimento è stato impugnato dalla dott.ssa A T dinanzi a questo Tribunale, che, con sentenza del 14 giugno 2022, n. 7936 ha accolto l’impugnazione: in particolare, sono state ritenute “ meritevoli di accoglimento le doglianze avverso la decisione del Plenum di tenere conto nella motivazione di un nuovo elemento di valutazione (i ritardi maturati dalla ricorrente nell’esercizio delle funzioni) in assenza di una adeguata istruttoria e in violazione dell’obbligo di instaurare un contraddittorio con l’interessata sul punto ”, nel senso che la dott.ssa T non sarebbe stata messa “ nelle condizioni di chiederne l’attivazione in quanto la proposta presentata al Plenum (e rispetto alla quale la dott.ssa T aveva presentato osservazioni) non conteneva alcun riferimento alla presunta incapacità organizzativa della ricorrente, desunta dai ritardi maturati. L’argomento è stato introdotto, invece, in maniera effettivamente “estemporanea” e in asserita replica alle osservazioni della ricorrente, solo nel corso del Plenum, tramite l’apposizione di emendamenti che sono stati oggetto di immediata successiva votazione. Tale iter ha, in sostanza, impedito alla ricorrente di prendere posizione su specifici elementi negativi che il CSM ha ritenuto di valorizzare al fine di ritenere il suo profilo professionale non adeguato rispetto alla nomina. La mancata attivazione del contraddittorio ha altresì viziato il contenuto della motivazione, che risulta carente e perplessa, in quanto non sorretta da una adeguata istruttoria ”; segnatamente, sarebbero stati rilevati a carico dell’odierna ricorrente “ alcuni ritardi in cui è incorsa, in passato, quanto al deposito delle minute di provvedimenti giurisdizionali (segnalazione del Presidente titolare della Prima sezione penale della Corte di Cassazione richiamata nel parere attitudinale specifico del 6.2.2017 del Consiglio Direttivo presso la medesima Corte ” aggiungendosi, tra l’altro, che i ritardi erano stati comunque recuperati “ a seguito dell’adozione e del puntuale rispetto di apposito piano di rientro del 14.3.2016 ”; ha, però, evidenziato il giudice di prime cure che “ da questi vaghi riferimenti, il CSM ha dedotto una sub-valenza, in chiave comparativa, della dott.ssa T rispetto alla dott.ssa D quanto all’indicatore specifico di cui all’art. 21, lett. a), del Testo Unico (“l’adeguato periodo di permanenza nelle funzioni di legittimità almeno protratto per sei anni complessivi anche se non continuativi”) nonché di quello di cui alla lett. c) (“l’esperienze e le competenze organizzative maturate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, anche con riferimento alla presidenza dei collegi”). Il ragionamento seguito dall’organo deliberativo è affetto da illogicità, in quanto non viene chiarito per quale ragione i ritardi - che non sono stati considerati significativi in relazione al parametro del “merito” (che afferisce alla capacità e laboriosità del magistrato) - sono stati, invece, apoditticamente ritenuti di “indubbio rilievo” in relazione all’indicatore specifico attitudinale relativo alla permanenza nelle funzioni di legittimità. Tali ritardi, inoltre, sono genericamente richiamati negli emendamenti ma non ne è analizzata la consistenza né la significatività, nonché la eventuale giustificabilità in ragione di situazioni contingenti riguardanti le condizioni di salute o familiari della ricorrente ovvero dell’ufficio di appartenenza. In sostanza, la grave lacuna istruttoria circa la natura ed entità dei ritardi rende impossibile comprendere per quale ragione essi sono stati automaticamente considerati un indice di una minore “adeguatezza” del periodo svolto dalla ricorrente nelle funzioni di legittimità rispetto a quello, di durata inferiore, vantato dalla controinteressata ”; pertanto, siccome “ i ritardi in questione paiono riferirsi a un periodo circoscritto nel tempo, in relazione alle funzioni di magistrato relatore, e che i pareri attitudinali successivi non menzionano alcun deficit organizzativo in capo alla ricorrente ma le riconoscono, invece, una “eccellente capacità auto ed etero organizzativa ”, nella sentenza n. 7936/2022 si è concluso che “ i riscontrati vizi sono di tale gravità da inficiare e travolgere l’intero giudizio di prevalenza della dott.ssa D nei confronti della dott.ssa T, non essendo possibile ricostruire l’iter logico seguito dal CSM nell’esprimere la propria valutazione ”: e si è, pertanto, accolta la predetta impugnazione “ con assorbimento di ogni altro motivo ”.

Tale sentenza è stata impugnata dal CSM innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza del 9 febbraio 2023, n. 1435, ha respinto tale impugnazione nonché l’appello incidentale proposto dalla stessa ricorrente A T.

Si è, pertanto, proceduto ad una rinnovazione della valutazione, limitata “ quanto al profilo “soggettivo”, (…) ai soli candidati dott.ri A T e A D, avendo gli altri (originari) aspiranti (ove non già revocanti ovvero destinati a nuove funzioni) prestato acquiescenza al pregresso conferimento dell’incarico in oggetto. Quanto al profilo “oggettivo”, la medesima riedizione è compiuta “ora per allora”, ossia con riferimento ai profili professionali relativi ai due citati candidati sussistenti al momento della vacanza (ossia al 4.12.2019; sul punto, cfr., da ultimo, Cons. St., 18.10.2022, n. 9343) ”.

Segnatamente, la ricorrente, “ nominata con DM 30.12.1977, è stata: dal 22.2.1979 giudice presso il Tribunale di Milano; dal 25.9.1985 giudice presso il Tribunale di Palermo; dal 15.5.2001 sostituto procuratore generale presso la Procura Generale di Palermo; dall’1.10.2010 è consigliere presso la Corte di Cassazione ”; e la controinteressata dott.ssa A D, “ nominata con DM 18.2.1984, è stata: dal 26.6.1985 pretore presso la Pretura di Cerignola; dal 16.6.1987 giudice presso il Tribunale di Trani; dal 29.1.2004 consigliere presso la sezione lavoro della Corte d’appello di Bari; dal 16.9.2013 è consigliere presso la Corte di Cassazione ”.

Poste in comparazione, il CSM ha evidenziato che “ il profilo della dott.ssa A T deve senza dubbio ritenersi subvalente rispetto a quello della dott.ssa D ”.

In particolare, si è rilevato – dopo aver riepilogato lo stato di servizio prestato in varie sedi – che “ le fonti di conoscenza – e le informazioni acquisite dal Consiglio con l’attività istruttoria compiuta in sede di riedizione – evidenziano l’esistenza di taluni ritardi maturati dalla dott.ssa T nel deposito delle minute di provvedimenti (cfr., sul punto, i prospetti trasmessi dal Comitato Direttivo della Corte di Cassazione, in atti). Ancorché oggettivamente rilevanti (per quantità ed estensione), i ritardi in parola – accumulati dall’aspirante in esame a causa della complessità dei procedimenti trattati, del tempo dedicato all’attività di studio dei fascicoli e della sussistenza di ragioni personali nel medesimo periodo di maturazione degli stessi ritardi in questione (cfr., in proposito, quanto precisato dalla medesima candidata in occasione della audizione del 28.3.2023)– non possono ritenersi, alla luce dell’istruttoria svolta, valutata l’intera carriera della dott.ssa T, come tali “dirimenti” ai fini della presente comparazione, trovando piuttosto la sicura prevalenza della candidata

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