TAR Milano, sez. III, sentenza 2018-09-26, n. 201802148
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Testo completo
Pubblicato il 26/09/2018
N. 02148/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F F, rappresentato e difeso dall'avvocato M A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Manara, n.1;
contro
Libera Università di Lingue e Comunicazione - IULM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A C e R M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, corso Magenta, n. 45;
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
nei confronti
E L, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2016, nella parte in cui decide di non dare corso alla chiamata diretta del dott. F F, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
- del verbale del Senato Accademico del 21 novembre 2016;
- del verbale del Consiglio di Facoltà del 16 novembre 2016;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso e, in particolare, per quanto occorrer possa:
- della delibera del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali del 7 settembre 2016;
nonché per la condanna dell'Università al risarcimento danni
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 7\11\2017:
- del provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) del 20 settembre 2017;
- della delibera del Senato Accademico della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) del 19 settembre 2017;
- della delibera del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della stessa Università del 6 settembre 2017;
- della convocazione e dell'o.d.g. del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della stessa Università del 29 agosto 2017;
- dell'art. 37 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, nella parte in cui dovesse intendersi come facoltizzante l'Ateneo ad attivare o meno il procedimento di chiamata diretta dei RTD-b) alla fine del triennio contrattuale;
e la condanna della resistente al risarcimento dei danni derivanti dagli atti e provvedimenti impugnati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 19\1\2018:
- del provvedimento del Rettore dello IULM del 20 dicembre 2017, assunto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, nella parte in cui si fa decorrere la chiamata diretta del dott. F F “agli effetti giuridici dal 29/12/2017 e agli effetti economici dalla data dell’effettiva presa di servizio”;
- dei verbali del Senato Accademico dell’11 dicembre 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2017 della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), nella parte in cui qualificano la chiamata del prof. F come “provvisoria” e con decorrenza “agli effetti giuridici dal 29/12/2017 e agli effetti economici dalla data dell’effettiva presa di servizio”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso
nonché per la condanna della resistente al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Libera Università di Lingue e Comunicazione - IULM e del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 la dott.ssa V M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente veniva assunto con contratto triennale come ricercatore senior a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, c. 3, lett. b, a seguito della procedura selettiva approvata con D.R. n. 16600 in data 13/11/2013, per il settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americana, S.S.D. L-LIN/05 – Letteratura spagnola, presso la Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali dell’Università IULM di Milano. La durata del contratto era stabilita a partire dal 09/01/2014 fino all’08/01/2017.
Nel frattempo conseguiva l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/I1, bando 2012 (DD n. 222/2012).
Al ricorrente, in relazione all’anno accademico 2016/2017, nell’ambito del rapporto con l’Università venivano affidati due insegnamenti annuali (ottobre 2016/maggio 2017), destinati a superare i termini temporali di scadenza del contratto da RTDb; inoltre il ricercatore veniva designato dal Dipartimento per la partecipazione a un corso di formazione finalizzato alla presentazione di un progetto di ricerca finanziato dai programmi dell’Unione Europea, con termini di presentazione successivi alla scadenza del contratto da ricercatore. Circostanze queste che inducevano il ricorrente a confidare nella chiamata nei ruoli di professore associato, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, alla scadenza del contratto di ricercatore.
In data 16 novembre 2016 il Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali predisponeva e approvava una relazione sulle attività di didattica e di ricerca svolte dal ricorrente F nel periodo gennaio 2014 – gennaio 2017, rilevando che “L a specializzazione del dott. F nel campo della traduzione, con una non comune combinazione di pratica traduttiva e analisi critico-teorica sia sulla narrativa che sulla poesia, lo ha reso un collaboratore ideale nella LM in Traduzione e più in generale per tutto il settore delle lingue e delle letterature dell’Università IULM. A questo va aggiunta la sua partecipazione, sempre vivace e propositiva, alle attività di ricerca promosse dal Dipartimento, in particolare all’europrogettazione, giunta in questo periodo in una fase decisiva di elaborazione ”.
Approvata all’unanimità la relazione, il Consiglio della Facoltà esprimeva pieno apprezzamento sulle attività di didattica e di ricerca svolte dal dott. F F nel triennio di riferimento.
Il Senato Accademico del 21 novembre 2016, recependo la relazione approvata dal Consiglio di Facoltà, rinviava alla successiva seduta dello stesso Senato la discussione e deliberazione relativa alla chiamata del ricorrente come professore di seconda fascia.
Sennonché, nella successiva seduta - convocata per il giorno 20 dicembre 2016 e proseguita, per la parte che qui interessa, il 21 - il Senato Accademico decideva di non procedere all’attivazione della procedura di chiamata del dott. F, prendendo atto “ della non sussistenza, allo stato attuale, della copertura finanziaria che costituisce condizione dirimente per l’avvio delle procedure valutative di cui allo stesso art. 24, comma 3, lett. B) ” e contestualmente incaricando il Rettore di individuare, ove possibile, eventuali diverse forme contrattuali con la conseguente adeguata retribuzione.
Avverso la deliberazione del Senato Accademico e gli altri atti meglio indicati in epigrafe l’interessato proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti nonché il risarcimento del danno, previa tutela cautelare.
Si costituivano in giudizio sia l’Università sia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 430 del 29 marzo 2017 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare rilevando che, tenuto conto del disposto di cui all’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, “ l’asserita mancanza attuale di copertura finanziaria, conseguente alla violazione da parte dell’Ente di detta previsione normativa, non può costituire una legittima ragione per non concludere la suddetta procedura di cui all’articolo 24, comma 5” e, conseguentemente, ordinando all’Amministrazione di concludere la procedura di valutazione di cui al citato art 24, comma 5, e, in caso di esito positivo, di procedere alla chiamata del ricorrente inquadrandolo nel ruolo dei professori associati, assicurandone la copertura finanziaria.
Successivamente veniva costituita la Commissione per la valutazione del ricorrente, i cui lavori si concludevano positivamente per il dott. F, dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 10/I1 - Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/05.
In data 5 luglio 2017 il Rettore approvava gli atti della Commissione, trasmettendoli al Preside della
Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali “per le deliberazioni di competenza”.
Il Senato Accademico, nella seduta del 19 settembre 2017, tuttavia, riteneva che non vi fossero “ i presupposti e le condizioni perché l’Ateneo…possa disporre la chiamata del dott. F, non risultando l’immissione in ruolo di un nuovo docente…sostenibile sul piano delle risorse finanziarie, né coerente con la riorganizzazione dell’offerta didattica ”. Pertanto, pur prendendo atto e facendo propria “ la valutazione positiva del dott. F espressa dalla Commissione di valutazione, esclusivamente sotto il profilo tecnico e del merito scientifico” , deliberava di non procedere alla chiamata “ non sussistendo risorse disponibili, nonché in ragione delle esigenze connesse con la attuale organizzazione della didattica ”.
Nella seduta del 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Università deliberava di fare propria la deliberazione con la quale il Senato Accademico aveva escluso