TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2013-03-07, n. 201300440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2013-03-07, n. 201300440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201300440
Data del deposito : 7 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00402/2013 REG.RIC.

N. 00440/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00402/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2013, proposto da:


U G, rappresentato e difeso dagli avv. A M, F M, A T, con domicilio eletto presso A T in Napoli, via Vittoria Colonna N.14;
V G, S G, G S, rappresentati e difesi dagli avv. F M, A M, A T, con domicilio eletto presso A T in Napoli, via Vittoria Colonna N.14;


contro

Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. B R, G D, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Gabriele Romano, domiciliata in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

demanio: annullamento della disposizione dirigenziale del comune di napoli n.78/2012 di revoca della concessione di suolo cimiteriale di cui alla delibera n.117/1980 ed acquisizione del manufatto funebre;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, nel bilanciamento degli interessi, opportuno che l’attuale stato dei luoghi rimanga inalterato sino alla definizione nel merito del giudizio che si fissa per l’udienza dell’11.7.2013;

Che le spese della presente fase possono interamente compensarsi;

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