TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-01-14, n. 201500477
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N. 00477/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09145/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9145 del 2006, proposto da:
i legali rappresentanti delle Aziende Agricole Avona Giuliano e Graziano s.s., B P, B U, C G, C G, C D, C F, F C, G F, G G B, M G, M L, P L, P S, P F e W, R D, Rigo Valter, Rosa Orlanda, Trivini R e G, Vn A, Cooperativa Iris Latte, Vallicella Imerio e Roberto s.s., Berataiola Giuseppe s.s., Bianchera Albino e Claudio s.s., Bianchera A Enzo e Simone s.s., Camapara Santo e Domenico s.s., Capella Adelchi e Gianfranco s.s., Cauzzi Bruno e Biancheria Marisa s.s., Cogo Elio e Paolo s.s., Dall'Aglio Virgilio, Amedeo e figli s.s., Lavarini Ettore e Roberto s.s., Gavioli Giuseppe e figli s.s., Giacomazzi Armando e Paolo s.s., Grigatti Raffaele e C s.s., Grole di Castellini Luigi, R e Guido s.s., Merlesco s.s., Predazzo di Azzoni s.s., Rigoletti Athos Ermes e W s.s., Scutari Ferdinando Mario e Silvano s.s., Vighi Paolo, Caterina, Cristina e Baraldi Maria s.s., Zantedeschi F.lli s.s., Zootecnica San Martino s.s., nonché da Eurolat scrl e Futuralat scrl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, con domicilio eletto presso Angela Palmisano in Roma, Via Tevere, 46 nonché da Bertagna Ennio, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima azienda agricola rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso Daniele Manca Bitti in Roma, Via Luigi Luciani, 1;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della comunicazione AGEA denominata “Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2005/2006” inviate in allegato alla comunicazione AGEA del 14 settembre 2006 ad oggetto “Regime quote latte – restituzione del prelievo supplementare relativo alle consegne del periodo 2005/2006”, dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1 aprile 2005/31 marzo 2006 relativa alle aziende ricorrenti;
di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo una pluralità di vizi, alcuni dei uali già prospettati in altre innumerevoli controversie relative a fattispecie in materia esaminate e decise da questa Sezione.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso formulando eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla Regione Lombardia ove hanno sede le aziende ricorrenti..
All’udienza pubblica del 26 novembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il Collegio - disattesa l’eccezione di inammissibilità in quanto l’amministrazione resistente è esclusivamente l’Agea, che ha adottato gli atti impugnati - ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.
La Terza Sezione del Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, sentenza 8 novembre 2013, n. 5322 nonché, più di recente, sentenza 23 aprile 2014, n. 2041), ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.
In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacché le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.
Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.
Ciò premesso, il Collegio rileva che le censure nelle quali è articolata l’azione di annullamento non sono comunque idonee a dare conto dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto volte a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale delle ricorrenti e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.
In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.
Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.
In definitiva, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione in materia.