TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-01-27, n. 202200196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-01-27, n. 202200196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202200196
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2022

N. 00196/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01254/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2012, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. L G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T sito in Palermo, via Abela n. 10;



contro

- la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;
- l’Assessorato infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana – Ufficio del Genio civile di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Piritore, con domicilio digitale come da PEC risultante nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Maurizio Cannizzo sito in Palermo, via Resuttana Colli n. 366;



per l’annullamento

-dell'ordinanza prot. -OMISSIS-del 3 maggio 2012 con cui sono stati disposte la cessazione di ogni prelievo di acqua dal laghetto collinare realizzato in c.da -OMISSIS-presso il Comune di -OMISSIS-e la dismissione delle opere di derivazione delle acque dallo stesso;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e di -OMISSIS-;

Viste le memorie e le note d’udienza delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2022 l’avv. Acierno, in sostituzione dell’avv. Piritore, per la parte controinteressata;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1.- La domanda di annullamento proposta da -OMISSIS-verte sull’ordinanza n. -OMISSIS-con la quale l’Ufficio del Genio civile -OMISSIS-ha disposto nei confronti del sig. -OMISSIS-, avente causa dell’Istituto odierno ricorrente, la cessazione del prelievo d’acqua dal laghetto collinare sito in contrada -OMISSIS-in comune di -OMISSIS-e la dismissione delle opere di derivazione delle acque dal medesimo laghetto.

2.- La motivazione posta a base di siffatto divieto risiede, sostanzialmente, nella evidenziata carenza di titolo abilitativo, necessario per il prelievo delle acque di cui si è detto.

3.- A sostegno della propria pretesa-OMISSIS-ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Carenza della comunicazione di avvio del procedimento. La decisione adottata dall’Amministrazione avrebbe un contenuto non sincronizzabile con quello «enunciato» nella comunicazione di avvio del procedimento;

2) Violazione di legge (art. 97 Cost.; artt. 1-10 l. n. 241 del 1990), eccesso di potere sotto diversi profili. L’asserito scostamento del contenuto del provvedimento rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento determinerebbe il difetto di istruttoria e di motivazione del primo;

3) Violazione di legge (art. 97 Cost., artt. 1-10 l. n. 241 del 1990; l. n. 36 del 1994), eccesso di potere sotto diversi profili. L’Amministrazione avrebbe emesso

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