TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-04-12, n. 202100505
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2021
N. 00505/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Star Works s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Tonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Servi 38;
contro
Comune di Fucecchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cavallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via L. il Magnifico 10;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 31 del 18/5/2018 a firma del Dirigente del Comune di Fucecchio, settore 3 – Assetto del Territorio e Lavori Pubblici;
- del provvedimento del 4.4.2018, con cui è stato deciso il diniego sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria;
e per quanto occorrer possa
- dell'ordinanza n. 37 dell'8/6/2017 a firma del Dirigente del Comune di Fucecchio, settore 3 – Assetto del Territorio e Lavori Pubblici;
- dei verbali di Polizia Municipale Re22/11 del 31.3.11, prot. 10300 del 7.4.2011; del verbale datato 13.5.2011 prot. 14059 del 13.5.2011; del verbale Re/49/16 del 24.9.2016, prot. 24839 del 27.9.2016;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati 6.5.2019:
- del provvedimento del 16 aprile 2019, notificato in data 19 aprile 2019, e del verbale di sopralluogo del 23 febbraio 2019, notificato contestualmente;
- dell’atto datato 28.3.2019 di “controdeduzioni alla invocata non demolibilità dei manufatti 5 e 6” a firma dell'istruttore tecnico del comune di Fucecchio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fucecchio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Fucecchio, con nota del 29.9.2016, ha comunicato a Star Works s.r.l. l’avvio del procedimento di accertamento di liceità delle opere segnalate nel verbale della polizia municipale del 27.9.2016. Secondo la ricorrente (pagina 3 del gravame) si tratterebbe di abusi edilizi realizzati dal conduttore.
Pertanto l’interessata (proprietaria), il giorno 7.9.2017, ha presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria (allegato n. 6 all’impugnativa).
E’ seguito il preavviso di diniego datato 7.11.2017, con il quale l’amministrazione ha comunicato che “l’istanza non risulta ammissibile in quanto gli interventi abusivi sono ripropositivi in parte di quanto già denegato con la pratica n. 184/2011 e in parte implementativi delle volumetrie per le quali permangono le stesse problematiche di inammissibilità sotto il profilo paesaggistico, come dettagliato nel sopraindicato diniego”.
Infine l’Ente, con provvedimento del 4.4.2018 (conosciuto a seguito di accesso agli atti del procedimento, dopo avere presentato domanda di ostensione in data 19.9.2018), ha respinto l’istanza di sanatoria, adducendo (per gli abusi edilizi di cui all’istanza n. 184/2011 e le ulteriori opere realizzate senza titolo abilitativo) il contrasto con la zona E1 (art. 178 del regolamento urbanistico), l’incompatibilità paesaggistica, la difformità dal piano paesaggistico regionale e l’inammissibilità, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, dell’ampliamento di superficie e di volume in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (allegato n. 9 depositato in giudizio dall’Ente).
L’amministrazione, con ordinanza n. 31 del 18.5.2018, ha richiamato il predetto diniego e i verbali di sopralluogo della polizia municipale del 31.3.2011, 13.5.2011 e 24.9.2016 ed ha ordinato la demolizione degli abusi edilizi, confermando l’ordinanza di demolizione n. 37 dell’8.6.2017 (la quale richiamava gli stessi verbali di sopralluogo), aggiungendo, come ulteriore opera da demolire, la sopravvenuta riorganizzazione della zona cucina pranzo soggiorno del fabbricato principale.
La ricorrente è insorta avverso l’ordinanza n. 31/2018 e il diniego di sanatoria, nonché, in via eventuale, avverso l’ordinanza n. 37/2017, deducendo:
1) Violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; difetto dei presupposti.
L’immobile in questione è detenuto, per effetto di contratto di locazione, dal signor FO RR e sua moglie, talché la ricorrente (nella persona del legale rappresentante Nicola RR) prima ha confidato nella presentazione e accoglimento dell’istanza di sanatoria, poi, in data 6.7.2018, ha diffidato i conduttori a demolire le opere abusive, pena la risoluzione del contratto (allegato n. 8).
L’ordinanza che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza è illegittima, non essendo qui responsabile il proprietario.
2) Violazione degli artt. 27 e 31 del d.p.r. n. 380/2001, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 153, 193 e 196 della L.R. n. 65/2014; violazione delle NTA del regolamento urbanistico riguardanti le zone B8 e E1, del regolamento edilizio, del PIT, delle norme sul giusto procedimento e degli artt. 146, 153 e 154 del d.lgs. n. 42/2004; difetto di istruttoria, contraddittorietà, indeterminatezza, difetto di motivazione.
L’impugnata ordinanza non indica le norme urbanistiche ostative alla regolarizzazione degli abusi edilizi, né evidenzia le ragioni del diniego di sanatoria (la mancata comunicazione del diniego impedisce di conoscerne le ragioni). L’amministrazione, nel preavviso di diniego, obiettava che l’istanza di sanatoria in questione in parte riproponeva quanto già denegato con la pratica n. 184/2011 e in parte aveva a oggetto l’implementazione di volumetrie, esposte agli stessi problemi di inammissibilità paesaggistica. Tuttavia, il diniego n. 184 del 2011 era parziale, e la parte delle opere ritenuta non sanabile lo era in ragione della tipologia costruttiva e dei materiali utilizzati e non perché vi fosse incremento volumetrico (trattasi in gran parte di tettoie che, come da regolamento edilizio, non sviluppano superficie utile e volumetria). Stante il parziale diniego, le tettoie furono in parte demolite e ricostruite con materiali rinnovati (tanto da essere diverse da prima, come indicato nell’ordinanza di demolizione n. 37 del 2017).
Sulle opere del 2011 (oggetto dell’ordine di demolizione del 2017) e sulle nuove opere occorreva una nuova istruttoria e la sottoposizione al giudizio della commissione per il paesaggio. I manufatti, non costituenti aumento di volumetria, sono ammessi dalle norme urbanistiche comunali (nelle zone E1 e B sono ammesse la realizzazione di superficie non residenziale e la ristrutturazione). Sono state violate le regole del giusto procedimento in quanto l’ordinanza di demolizione è stata notificata quando il diniego di sanatoria non era stato ancora reso noto alla ricorrente (il diniego peraltro non è stato preceduto dall’obbligatorio parere della commissione paesaggistica).
3) Quanto alla riorganizzazione della cucina soggiorno: violazione degli artt. 31 e 33 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 199 della L.R. n. 1/2005; violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del PIT.
Non si capisce perché tale intervento (incidente in modo limitato sulla sagoma dell’edificio) non sia sanabile.
4) Violazione degli artt. 31 e 33 del d.p.r. n. 380/2001, degli artt. 193, 196 e 199 della L.R. n. 65/2014, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e delle norme sul giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione; indeterminatezza (mancata specificazione dei manufatti da demolire).
5) Violazione dell’art. 33 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 199 della L.R. n. 65/2014; violazione del giusto procedimento; difetto di istruttoria e di motivazione.
Nell’allegata planimetria indicante le opere da acquisire è ricompresa anche la zona cucina pranzo soggiorno oggetto di ristrutturazione, non suscettibile di acquisizione al patrimonio comunale, trattandosi di ristrutturazione edilizia.
In pendenza del gravame, in data 22.2.2019, l’amministrazione ha svolto un sopralluogo alla presenza della ricorrente, ad esito del quale sono state accertate la parziale demolizione dei manufatti n. 1 (di cui erano presenti sei pilastri, travi e pavimentazione), 2 (due pilastri, trave, tavolato di calpestio e di parete) e 3 (due pilastri, trave, tavolato di calpestio, chiusura in cannicci verso lato esterno) e l’omessa demolizione degli altri.
Il Comune con atto del 16.4.2019, richiamato il verbale di accertamento con sopralluogo della polizia municipale e rilevato che i manufatti n. 5 e 6 sono semplicemente addossati alle preesistenti strutture e quindi eliminabili senza pregiudizio delle opere contigue, ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Avverso tale provvedimento e gli atti connessi la ricorrente è insorta con motivi aggiunti depositati in giudizio il 6.5.2019, deducendo:
1) Illegittimità derivata.
2) Violazione dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, delle norme sul giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, contraddittorietà e sviamento.
Il Comune non ha risposto alla nota con cui la ricorrente faceva presente di non avere la disponibilità dell’area, di avere dato mandato a un legale per la procedura di sfratto (non iniziata solo perché l’affittuario aveva avviato le demolizioni). Il fatto che l’esponente non abbia la disponibilità dell’area e non abbia concorso alla realizzazione degli abusi edilizi inficia la legittimità della prospettata acquisizione; lo stesso dicasi per la comminanda sanzione