TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-03-28, n. 202300279
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 00279/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2022 REG.RIC.
N. 00973/2022 REG.RIC.
N. 00976/2022 REG.RIC.
N. 01008/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Terravision Electric s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P P e E S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.A.C.B.O. - Società per la gestione dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F B e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E.N.A.C. - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Cnte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Flibtravel International Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autostradale s.r.l., A.T.I. Autoservizi Locatelli s.r.l., Airpullman s.p.a., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2022, proposto da
Autoservizi Locatelli s.r.l., Air Pullman s.p.a., A.T.I. Autoservizi Locatelli - Air Pullman, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Carnielli e Francesco Versaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.A.C.B.O. s.p.a. - Società per la gestione dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E.N.A.C. - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Flibtravel International Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cnte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, Autostradale s.r.l., Terravision Electric s.p.a., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2022, proposto da
Autostradale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano e Alessandro Arduino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.A.C.B.O. s.p.a. - Società per la gestione dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E.N.A.C. - Ente nazionale aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Flibtravel International Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cnte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.B. Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati B B e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Terravision Electric s.p.a., Autoservizi Locatelli s.r.l., A.T.B. mobilità s.p.a., non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2022, proposto da
Cnte s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.A.C.B.O. s.p.a. – Società per la gestione dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F B e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Flibtravel International Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.T.B. Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B B e V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
E.N.A.C. - Ente nazionale aviazione civile, Regione Lombardia, Terravision Electric s.p.a., Autoservizi Locatelli s.r.l., Autostradale s.r.l., A.T.B. Mobilità s.p.a., non costituiti in giudizio;
quanto al ricorso n. 961 del 2022:
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della lettera di invito, prot. 223537 del 26 ottobre 2022, con cui la S.A.C.B.O. s.p.a. ha invitato a partecipare alla “ selezione per l’affidamento di spazi aeroportuali ad uso stalli bus e biglietterie, per la gestione dell’attività di trasporto passeggeri a mezzo bus, non in esclusiva, per la linea da e per l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio – Stazione SACBO - Protocollo N. 22-10027 del 16/11/2022 \PRE/DG \LEG \NAVCentrale di Milano ”;
- della lettera di S.A.C.B.O. s.p.a., prot. 3742 datata 11 novembre 2022, di rettifica e proroga dei termini, nonché del documento riepilogativo delle risposte ai quesiti (quali atti facenti parte della lex specialis di gara);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente incluso, in parte qua , il regolamento della Regione Lombardia 27 ottobre 2015 n. 8 e, per quanto occorrer possa, l’ordinanza E.N.A.C. n. 3/2018 del dirigente competente per l’ufficio aeroportuale di Bergamo e l’atto di S.A.C.B.O. s.p.a. denominato “ regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo degli stalli destinati alla fermata e sosta dei mezzi adibiti allo svolgimento della linea aeroporto Bergamo – Milano ”;
e per
la dichiarazione di inefficacia e/o nullità degli eventuali contratti che fossero stipulati con gli aggiudicatari.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 29 novembre 2022, proposizione di censure avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
quanto al ricorso n. 973 del 2022:
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della lettera di invito, emessa da S.A.C.B.O. s.p.a. prot. n. 22-3533/DG/NAV del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “ selezione per l’affidamento di spazi aeroportuali ad uso stalli bus e biglietteria, per la gestione dell’attività passeggeri a mezzo bus, non in esclusiva, per la linea da e per l’Aeroporto di Bergamo – Milano Stazione Centrale Milano ” e del relativo disciplinare di gara.
- della lettera di S.A.C.B.O. s.p.a., prot. n. 22-3746/DG/NAV datata 11 novembre 2022, di rettifica disciplinare di gara e di proroga dei termini;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento
- della nullità o inefficacia dei contratti eventualmente stipulati ad esito della procedura avviata;
quanto al ricorso n. 976 del 2022:
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della procedura selettiva indetta dalla S.A.C.B.O. s.p.a. per “ l’affidamento di spazi ad uso stalli autobus e biglietterie per esercitare la linea da e per l’aeroporto di Milano – Bergamo – Stazione centrale di Milano ” e del relativo disciplinare di gara.
- della lettera di invito, prot. n. 22-3534/DG/NAV/ del 26 ottobre 2022, con cui S.A.C.B.O. ha invitato alla selezione conque operatori;
- in parte qua e ove occorrer possa, del Regolamento della Regione Lombardia 27 ottobre 2015 n. 8 e dell’ordinanza E.N.A.C. n. 3/2018;
- del “ regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo degli stalli destinati alla fermata e sosta dei mezzi adibiti allo svolgimento della linea aeroporto Bergamo – Milano ” adottato da S.A.C.B.O. s.p.a.;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.
quanto al ricorso n. 1008 del 2022:
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della procedura selettiva indetta dalla S.A.C.B.O. s.p.a. per “ l’affidamento di spazi ad uso stalli autobus e biglietterie per esercitare la linea da e per l’aeroporto di Milano – Bergamo – Stazione centrale di Milano ” e del relativo disciplinare di gara.
- della lettera di invito, prot. n. 22-3535/DG/NAV/ del 26 ottobre 2022, con cui S.A.C.B.O. s.p.a. ha invitato alla selezione cinque operatori;
- in parte qua e ove occorrer possa del Regolamento della Regione Lombardia 27 ottobre 2015 n. 8 e dell’ordinanza E.N.A.C. n. 3/2018;
- del “ regolamento per la disciplina delle modalità di utilizzo degli stalli destinati alla fermata e sosta dei mezzi adibiti allo svolgimento della linea aeroporto Bergamo – Milano ” adottato dalla S.A.C.B.O. s.p.a.;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati.
e per la dichiarazione di inefficacia e/o nullità
degli contratti eventualmente stipulati con gli