TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-08-29, n. 202200726
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Testo completo
Pubblicato il 29/08/2022
N. 00726/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per il personale militare prot. M_D GMIL REG2021 0532679 del 6.12.2021, recante il rigetto dell’istanza di congedo straordinario senza assegni per la frequenza del corso di specializzazione medica in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” presso l’Università di Chieti-Pescara, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 dicembre 2021 e depositato il 20 dicembre 2021 il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, medico in forza alla Marina Militare con il grado di tenente di vascello, ha impugnato il provvedimento in data 6 dicembre 2021, con cui la Direzione Generale per il personale militare ha rigettato la sua istanza di collocamento in congedo straordinario senza assegni, al fine di frequentare il corso di specializzazione in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” presso l’Università di Chieti-Pescara per la durata del corso (4 anni).
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione di legge come mancata applicazione dell’art. 1506 del d.lgs. n. 66/2010, in violazione degli artt. 97 e ss. Cost . Il diniego avversato oblitererebbe la disciplina generale del congedo straordinario senza assegni recata dall’art. 1506 c.o.m., richiamando erroneamente l’art. 757 c.o.m., che esclude l’aspettativa ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999 per i soli medici militari in formazione specialistica per scelta dell’Amministrazione.
II) Violazione di legge come violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 97 e 3 Cost. Eccesso di potere. Falsa applicazione di legge anche in relazione alla circolare Persomil del 15 novembre 2012 . Il Ministero non avrebbe opposto esigenze collegate alla professionalità e peculiarità di impiego del richiedente, il quale svolgerebbe mansioni prevalentemente burocratico-amministrative.
III) Violazione di legge come violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 come difetto di motivazione. Illogicità manifesta, difetto di istruttoria. Disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento di potere . Il provvedimento di ripulsa sarebbe privo di congrua motivazione e mortificherebbe l’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento.
IV) Eccesso di potere per mancata corrispondenza all’interesse pubblico . L’atto oppugnato violerebbe il principio di proporzionalità, perché, al termine del percorso di specializzazione, il deducente rientrerebbe in servizio con una competenza necessaria al corpo di appartenenza.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, sostenendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con decreto cautelare n. 341 del 20 dicembre 2021 e con ordinanza cautelare n. 19 del 17 gennaio 2022 il Tribunale, nelle more della decisione della controversia, ha disposto la collocazione del dott. -OMISSIS- in congedo straordinario senza assegni.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato, sez. II, ha respinto l’appello cautelare interposto dall’Amministrazione.
Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2022 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, medico della Marina Militare, contesta la decisione con cui l’Amministrazione datrice di lavoro gli ha negato il congedo straordinario per frequentare il corso di formazione specialistica in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” presso l’Università di Chieti-Pescara, cui egli è stato ammesso a seguito di pubblico concorso.
Occorre premettere che la disciplina del personale medico inquadrato nei ruoli della sanità militare, che acceda alle scuole universitarie di specializzazione, è contenuta nelle seguenti disposizioni:
- art. 757 del d.lgs. n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare): “ Per le esigenze di formazione specialistica dei medici, nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 1999, è stabilita, d’intesa con il Ministero della difesa, una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per le esigenze di formazione specialistica della sanità militare ” (comma 1, nel quale è confluito l’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999); “ Al personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del d.lgs. n. 368 del 1999, eccetto le disposizioni di cui agli artt. 37, 39, 40, comma 2, e 41, commi 1 e 2. Al personale di cui al presente comma continua ad applicarsi la normativa vigente sullo stato giuridico, l’avanzamento e il trattamento economico propria del personale militare. Lo stesso personale è tenuto, ai sensi del d.lgs. n. 368 del 1999, alla frequenza programmata delle attività didattiche formali e allo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, e in particolare all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 368 del 1999 ” (comma 3, nel quale è confluito l’art. 42 del d.lgs. n. 368/1999);
- art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999: “ Il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza ”;
- art. 1506, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 66/2010: “ Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:…d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi