TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-11-26, n. 201800354

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2018-11-26, n. 201800354
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800354
Data del deposito : 26 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2018

N. 00354/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00165/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2018, proposto da
Set S.r.l., Som S.p.A, T.D.P. Carburanti S.r.l., Lunikgas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Martignacco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B B e I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Friuli Venezia Giulia, Arpa Friuli Venezia Giulia, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, Consorzio e Bonifica Pianura Friulana non costituiti in giudizio;



nei confronti

Iper Montebello S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami, Carola Ragni e Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandro Tudor in Trieste, Galleria Arrigo Protti n. 1;



per l'annullamento

dell'autorizzazione unica n. 94/16 del 2 novembre 2017 rilasciata dal Comune di Martignacco ad istanza del legale rappresentante di Iper Montebello S.p.A. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti – stazione di servizio, con variante urbanistica ai sensi dell'art. 40, L.R. 19 del 2012 sull'area sita presso la bretella di collegamento tra la S.R. 464 ed il complesso commerciale “Città Fiera” e di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e comunque connessi, nonché per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dai ricorrenti per effetto degli atti e dei provvedimenti oggetto di impugnativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Martignacco, di Iper Montebello S.p.A. e di Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, in parte titolari e in parte gestori di impianti di distribuzione di carburanti, impugnano l’autorizzazione unica n. 94/16 del 2 novembre 2017 rilasciata dal Comune di Martignacco, ad istanza della società Iper Montebello s.p.a., per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, con variante urbanistica ai sensi dell’art. 40, L.R. 19/2012 sull’area sita presso la bretella di collegamento tra la strada regionale n. 464 ed il complesso commerciale “ Città Fiera ”.

Espongono di essere collocati in prossimità della nuova stazione di servizio e di opporsi alla sua realizzazione, perché inevitabilmente “ destinata a ridurre il flusso della rispettiva utenza, ciò incidendo sui loro incassi, se non anche sulla loro stessa sopravvivenza ”.

2. Avverso tale provvedimento, viene proposto un unico, articolato motivo (rubricato “ Violazione dell’art. 7.1.1 del dM 19 novembre 2006. Violazione dell’art. 35, L.r. 11 ottobre 2012, n. 19. Violazione dell’art. 41, comma 1, lett. f), L.r. 11 ottobre 2012, n. 19. Violazione dell’art. 60, dPR 16 dicembre 1992, n. 495. Violazione della Circolare ANAS n. 09/73 del 29/10/1973. Violazione dell’art. 45, dLgs 30 novembre 1992, n. 285. Violazione dell’art. 34, L.r. 11 ottobre 2012, n. 19. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento ”), con il quale viene contestato che:

-- a) il nuovo impianto sarebbe collocato in una posizione incompatibile con l’attuale assetto della viabilità, con particolare riferimento alla distanza dalle intersezioni a raso e alla pericolosità dell’accesso;

-- b) non sarebbe inoltre prevista l’erogazione di gas metano per autotrazione, in violazione dell’obbligo sancito dall’art. 35, comma 8, L.R. n. 19 del 2012;

-- c) il progetto prevedrebbe un’area di stoccaggio di prodotti alimentari, funzionale ad assicurare le consegne degli acquisti effettuati via web presso il centro commerciale, la cui previsione non potrebbe però essere ricondotta al ristretto novero di attività commerciali integrative, consentite nelle stazioni di servizio, ai sensi dell’art. 34, L.R. n. 19 del 2012.

Si

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