TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-01-10, n. 201800214
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Pubblicato il 10/01/2018
N. 00214/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11213/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11213 del 2010, proposto da:
Società Az Bianchera Albino e Claudio Ss, Azienda Agricola Carretta Giuliano, Azienda Agricola Cauzzi Daniele e Mauro S.S., Azienda Agricola Merlesco S.S., Azienda Agricola Corbari Diego, Azienda Agricola Cordioli Francesco, Azienda Agricola Cordioli Angelo e Giacomino S.S., Azienda Agricola Dordini Elena e Bernini Marco S.S., Azienda Agricola Gecchele Fabio, Azienda Agricola Giacomazzi Bruno, Roberto e Flavio S.S., Azienda Agricola Prandi Cesare, Azienda Agricola Sacchetti Flora, Azienda Agricola Zootecnica San Martino, Azienda Agricola Visintin Aldo, Società Agricola Bernini Vincenzo, Enrico e C S.S., Azienda Agricola Zantedeschi F.Lli S.S., Azienda Agricola Schenato Romeo, Azienda Agricola Vallicella Imerio e Roberto S.S., Azienda Agricola Vighi Paolo, Caterina, Cristina e Baraldi Maria S.S, Azienda Agricola Turrini Andrea, Società Agricola La Pailonga S.S. di Bianchera Aldo, Enzo e Simone, Azienda Agricola Rigo Valter, Azienda Agricola Cauzzi Carlo e Roberto S.S., Azienda Agricola Cantarane, Azienda Agricola Zucchelli Luciano, Azienda Agricola Cogo Elio e Paolo S.S., Azienda Agricola Giacomazzi Armando e Paolo S.S., Azienda Agricola il Trifoglio S.S, Azienda Agricola Pradazzo di Azzoni S.S, Carretta Giuliano, Cauzzi Daniele, Cauzzi Franco, Corbari Diego, Cordioli Francesco, Cordioli Giacomino, Dordini Elena, Gecchele Fabio, Giacomazzi Bruno, Vescovin Miriam, Sacchetti Flora, Schenato Romeo, Visintin Aldo, Tosi Zelinda, Zantedeschi Luciano, Vallicella Imerio, Schenato Romeo, Vighi Paolo, Turrini Andrea, Bianchera Aldo, Rigo Valter, Cauzzi Carlo, Madella Giordano, Zucchelli Luciano, Cogo Paolo, Giacomazzi Paolo, Bertagna Ennio, Azzoni Fabio, Romani Roberto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
Azienda Agricola Bertagna Ennio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Ermondi e Fabrizio Tomaselli, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Mancabitti in Roma, via L. Luciani, 1;
Azienda Agricola Levante di Romani F.Lli S.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfredo Giatti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delle comunicazioni AGEA in data 8 luglio 2010 aventi ad oggetto: “Regime Quote Latte – versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, meglio indicate nell’elenco di cui al ricorso, con cui AGEA ha intimato, ai sensi dell’art. 8 quinquies della l. n. 33/2009, alle aziende ricorrenti il pagamento del debito esigibile a titolo di prelievo supplementare comprensivo di interessi maturati alla data del 8.7.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia Per Le Erogazioni in Agricoltura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, le aziende ricorrenti hanno impugnato le comunicazioni AGEA in data 8 luglio 2010 aventi ad oggetto: “Regime Quote Latte – versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, meglio indicate nell’elenco di cui al ricorso, con cui AGEA ha intimato, ai sensi dell’art. 8 quinquies della l. n. 33/2009, alle aziende ricorrenti il pagamento del debito esigibile a titolo di prelievo supplementare comprensivo di interessi maturati alla data del 8.7.2010.
La richiesta è stata indirizzata alla parte interessata al fine di ammettere la stessa alla rateizzazione del predetto debito esigibile (possibilità prevista in caso di debito superiore ai 25mila euro), per un periodo massimo di 30 anni, previo pagamento degli interessi previsti dalla citata normativa (art. 8 quater della legge n. 33/2009).
Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, ha proposto impugnativa parte ricorrente chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:
1) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90;mancata comunicazione di avvio del procedimento;eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo e del contraddittorio, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia;sviamento dell'interesse pubblico e violazione del principio del buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost..
Prima dell'adozione della nota impugnata, non è stata inviata, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90, la comunicazione di avvio del procedimento non potendosi intendere in tal senso l'intimazione di che trattasi, sebbene si inviti la parte interessata a proporre entro 60 gg. dal ricevimento, ai sensi dell' art. 8 quinquies, della legge n. 33/2009, la richiesta di rateizzazione del debito esigibile.
2) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/90 e degli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies della legge n. 33/2009 nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, carenza di motivazione, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell'interesse pubblico;mancato previo accertamento dei debiti intimati come dovuti e come esigibili.
Gli artt. 8 ter e ss. della legge n. 33/2009 prevedono che AGEA attivi la procedura ivi prevista previa iscrizione degli importi "accertati come dovuti" presso il Registro nazionale dei debiti. L'Agenzia resistente ha intimato il pagamento dei debiti prima di effettuare il prescritto adempimento, in violazione della normativa citata.
Peraltro, gli importi intimati non possono comunque essere ritenuti accertati come dovuti in quanto essi sono ancora sub iudice.
A ciò si aggiunga che AGEA nulla ha spiegato, nella richiesta impugnata, con riferimento al richiesto (dalla legge n. 33/2009 ) addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea dei debiti per il prelievo supplementare sul latte prodotto in eccedenza, posto che fino al 2003 responsabili del pagamento erano i produttori e non lo Stato membro. Da ciò deriva che, per le annate precedenti al 2003, il debito, non potendo essere imputato allo Stato nazionale, non poteva neanche essere iscritto nel Registro nazionale dei debiti;
3) sull'esigibilità dell'imputazione di prelievo intimata;illegittimità per violazione di legge;violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati);violazione e falsa applicazione dell' art. 4, comma 2, della legge n. 119/03 e dell' art. 24 del Reg. CE n. 595/2004 nonché dell' art. 3 della legge n. 241/90;eccesso di potere.
Va, anzitutto, precisato che i provvedimenti di assegnazione delle QRI ai singoli produttori (quote di riferimento individuali), dall'annata 1995/96 in poi, sono tutti impugnati e sospesi in sede giurisdizionale.
Ed ancora, in molti casi, non risultano conteggiati i recuperi operati per compensazione con i premi PAC effettuati a partire dal dicembre 2006
4) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, della legge n. 33/2009 e dell' art. 3 della legge n. 241/90;illegittima intimazione degli interessi;eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione.
Come prevede l' art. 8 quinquies della legge n. 33/09, l'AGEA avrebbe dovuto richiedere agli interessati le sole imputazioni del prelievo supplementare e non anche gli interessi maturati sulla predetta somma;
5) sul conteggio degli interessi;illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell' art. 3 del Reg. CE n. 536/93 della Commissione, dell' art. 8 del Reg. CE 1392/2001 e dell' art. 15 del Reg. CE n. 595/2004, così come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 ;violazione e falsa applicazione dell' art. 3 della legge n. 241/90;eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, sviamento di potere e difetto di motivazione.
L'AGEA ha errato nel conteggio degli interessi sia sotto il profilo della decorrenza (dies a quo) che della misura dei tassi applicati.
Con riferimento al dies a quo, l'Agenzia resistente ha calcolato gli interessi dalla data prevista nei regolamenti comunitari (ovvero dal 1° settembre successivo al termine della campagna lattiera) quando, a quella data, non aveva ancora inviato ai produttori e agli acquirenti il conteggio finale del prelievo supplementare a loro imputato.
A ciò si aggiunga che, a partire dall'annata 2000/2001, la richiesta di pagamento del prelievo supplementare è stata inviata ai soli primi acquirenti. Pertanto è solo con l’intimazione qui impugnata che per la prima volta l’amministrazione chiede il pagamento ai ricorrenti del prelievo supplementare, pertanto non possono essere fatti decorrere gli interessi a carico dei produttori che non sono stati, a suo tempo, destinatari delle predette comunicazioni.
Con riferimento, invece, alla misura dei tassi applicati, l'AGEA ha applicato il tasso legale fino al 31 agosto 2002 (fissato dallo Stato membro ex Reg. CE n. 536/93 ), il tasso maggiorato ex Reg. CE n. 1392/2001 dal 1° settembre 2002 al 30 settembre 2006 (ovvero Euribor a tre mesi maggiorati di un punto percentuale) e dal 1° ottobre 2006 al 31 maggio 2009 lo stesso tasso maggiorato a decorrere però non più dal 1° settembre bensì dal 1° ottobre di ogni anno ( Reg. CE n. 1468/2006 ).
Pur tuttavia, i tassi maggiorati applicabili dal 2002 in poi sono stati calcolati anche con riferimento ai prelievi relativi alle annate lattiere precedenti quando, per il principio "tempus regit actum", avrebbe dovuto essere applicato il tasso legale previsto per quelle campagne (ovvero tasso legale oscillante nel tempo fino al 31 maggio 2009).
La misura dei tassi applicata da AGEA ha, invero, provocato un incremento della situazione debitoria, non giustificata dalla normativa vigente;
6) illegittimità comunitaria derivata per violazione e falsa applicazione dell' art. 3 del Reg. CE n. 536/93, dell' art. 8 del Reg. CE n. 1392/2001 e dell'art. 15 del Reg. CE n. 595/04 come modificato dal Reg. CE n. 1468/06;mancata disapplicazione della normativa interna non conforme (ossia dell' art. 8 quater della legge n. 33/2009;illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. ;eccesso di potere.
La richiesta di pagamento ora pervenuta da AGEA è altresì illegittima per violazione della normativa comunitaria in quanto pretende di applicare sulla somma ivi indicata (composta da capitale ed interessi) gli ulteriori interessi previsti per accedere alla rateizzazione di cui all' art. 8 quater della legge n. 33/2009.
Ed invero, i tassi fissati dalla predetta legge n. 33/2009 (ovvero tasso di riferimento per l'Italia calcolato dalla CE maggiorato di 60, 140 o 220 punti base in caso, rispettivamente, di rateizzazione fino a 13, 22 o 30 anni) sono superiori rispetto a quelli previsti dai Reg. CE nn. 595/04, 1392/2001 e 536/1993, con conseguente violazione della normativa comunitaria.
Si aggiunga, poi, che l'amministrazione richiede, ex art. 8 quater della legge n. 33/2009, il versamento di ulteriori interessi sugli interessi già maturati con riferimento alle singole annate, il che provoca il fenomeno dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. , i cui presupposti per l'applicabilità nel caso di specie non sussistono;
7) illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. ;illegittimità costituzionale dell' art. 8 quinquies, comma 3, della legge n. 33/2009;violazione del diritto di difesa e del giusto processo;eccesso di potere.
L' art. 8 quinquies, comma 3, della legge n. 33/2009 prevede che, in caso di accettazione della domanda di rateizzazione, "i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari".
Ciò costituisce una grave violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost. in quanto si lede il diritto di difesa in giudizio per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi;
8) illegittimità per violazione e falsa applicazione dell' art. 8 quinquies del DL n. 5/2009 convertito in legge n. 33/2009 nonché degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, difetto di motivazione ed istruttoria poiché non si comprende quale sia il calcolo del prelievo supplementare a livello nazionale.
Parte ricorrente chiedeva infine di sollevare la questione di costituzionalità.
Si è costituita in giudizio AGEA per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 16.2.2011 si è preso atto della rinuncia alla tutela cautelare di parte ricorrente.
In prossimità della trattazione del merito, l’avvocatura dello Stato ha citato un precedente della sezione in termini (sent. nn. 3459/2010;4118/2010) e ha insistito per il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha prodotto copia di vari documenti.
La causa, all’odierna udienza, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
1. È, anzitutto, opportuno chiarire il quadro normativo di riferimento:
- il legislatore nazionale, con decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33 (entrato in vigore il 12 aprile 2009), ha introdotto la possibilità per i produttori a cui, nelle annate lattiere fino al 2008/2009, era stato intimato il pagamento del prelievo supplementare, di chiedere ad AGEA la rateizzazione dei debiti (fino ad un massimo di 30 anni, in ragione dell'importo richiesto) c.d. esigibili ovvero di quelli che, oltre al mancato pagamento, non risultino sospesi o annullati in sede giurisdizionale ( art. 8 quinquies, comma 1, della legge n. 33/2009);
- tale sistema è stato introdotto per porre fine a gran parte del contenzioso avviato in materia di "quote latte" da parte degli operatori del settore anche perché, in sede comunitaria (con i Regg. CE nn. 248/2008 e 72/2009), è stato assegnato allo Stato Italiano un QGG (quantitativo globale garantito) maggiore rispetto al passato (da distribuire quindi ai produttori) che dovrebbe porre fine, per il futuro, (o comunque limitare molto) le richieste di prelievo a carico dei produttori di latte titolari di QRI (con ciò corrispondendo alle aspettative dei titolari di azienda e avvicinando il più possibile domanda e offerta interna di latte);
- le assegnazioni aggiuntive di QRI a favore dei produttori, a partire dall'annata 2009/2010, sono state effettuate, ai sensi dell' art. 8 bis, comma 3, della legge n. 33/2009, nel mese di aprile 2009 in via provvisoria, nel senso che il consolidamento è stato subordinato all'esito positivo della procedura di rateizzazione, come previsto dall' art. 8 quinquies, comma 7, della legge n. 33/2009 (nel senso che è disposta la revoca delle QRI aggiuntive in caso di mancato pagamento del prelievo, omessa presentazione o rigetto della richiesta di rateizzazione, rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni da parte del Commissario straordinario);
- l' art. 8 quater, comma 1, della legge n. 33/2009 prevede, altresì, che i debiti di cui il produttore può chiedere la rateizzazione sono quelli iscritti nel Registro nazionale di cui al precedente art. 8 ter per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione Europea;
- l'art. 8 quinquies disciplina, poi, la procedura di rateizzazione distinta in tre fasi: la prima di avvio con cui il produttore agricolo, se intende accedere alla rateizzazione dei debiti esigibili, deve presentare una richiesta entro 60 gg. dal ricevimento della nota inviata da AGEA (comma 1);la seconda, istruttoria, che si conclude con l'accettazione da parte del Commissario straordinario entro tre mesi dalla presentazione della richiesta (comma 6). A sua volta, il produttore, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione da parte di AGEA, deve accettare in via definitiva la rateizzazione (terza fase, comma 6);
- infine, l'art. 8 quinquies, comma 3, prevede che, in caso di accettazione da parte del Commissario straordinario di AGEA della richiesta di rateizzazione, i produttori "devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari";
- in applicazione della legge n. 33/2009, AGEA ha comunicato a tutti i produttori, , i debiti ritenuti esigibili, indicando altresì, in altre tabelle allegate, quelli invece non esigibili in ragione della sussistenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli agli interessati di cui l'Agenzia resistente era a conoscenza;
- nelle note di che trattasi (cfr pg. 3), altresì, AGEA ha dato la possibilità ai produttori di segnalare eventuali errori ivi contenuti sia nel caso in cui il debito risulti pagato (anche solo in parte) ovvero siano stati proposti ricorsi giurisdizionali e/o adottati provvedimenti favorevoli agli interessati non conosciuti dall'Agenzia resistente. La segnalazione di eventuali errori contenuti nelle note di AGEA del giugno 2009 apre, infatti, la seconda fase della procedura (art. 8 quinquies, comma 6) ovvero il contraddittorio tra le parti all'esito del quale il Commissario straordinario adotterà o meno un atto di accettazione attraverso il quale potrà riconoscere, in tutto o in parte, ovvero non riconoscere la validità delle segnalazioni effettuate dai singoli produttori. A fronte di un'accettazione parziale ovvero di una mancata accettazione delle segnalazioni da parte di AGEA, il singolo produttore, nella terza fase, potrà a sua volta accettare o meno le decisioni del Commissario straordinario (art. 8 quinquies, comma 6), con le conseguenze di cui al successivo comma 7 (revoca della quota aggiuntiva, in caso di mancata accettazione).
2. Ciò premesso, può, ora, passarsi ad esaminare il merito delle censure proposte con il presente ricorso. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. in particolare sent. nn. 3459/2010;4118/2010 v. inoltre più di recente: TA.R. Lombardia-Brescia, sentenza n. 184/2015, confermata sul punto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 870/2016, richiamata da Tar Lazio sez. II ter, 10667/2017 e 11583/2017).
2.1 Va anzitutto respinta la tesi secondo cui la nota impugnata (nella quale, come detto, sono stati individuati, ai sensi della citata legge n. 33/2009, i debiti esigibili per i quali avanzare richiesta di rateizzazione) avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90.
Risulta evidente che la procedura disciplinata dall' art. 8 quinquies della legge n. 33/2009 ha natura speciale rispetto a quella prevista dalla legge n. 241/90, costituita da tre fasi nelle quali è garantito il contraddittorio con le parti, finalizzato ad individuare, in via definitiva, i debiti c.d. "esigibili" (ovvero anche quelli non sospesi in sede giurisdizionale) per i quali si potrà accedere alla rateizzazione.
Ed invero, nella prima fase, è richiesto al produttore di manifestare la volontà di procedere alla rateizzazione dei debiti esigibili dopo la quale si apre il contraddittorio con l'amministrazione, della durata di 90 gg., al fine di verificare, tra l'altro, la correttezza dei dati in possesso da AGEA e mettere nelle condizioni il Commissario straordinario di accertare, entro il predetto termine, la sussistenza dei presupposti per l'accettazione, ex art. 8 quinquies, comma 3, della legge n. 33/2009.
Né può esservi, altresì, dubbio sul fatto che la richiesta di collaborazione rivolta ai produttori con le note di che trattasi possa riguardare anche l'avvenuto pagamento dei debiti tramite compensazione dei contributi PAC ovvero quei recuperi che l'amministrazione ha effettuato, in via diretta dal 2006, a carico delle aziende che avevano diritto al predetto finanziamento.
2.2 Anche il secondo motivo deve essere respinto in quanto non risulta smentito che, con decreto del 29 maggio 2009 , il Direttore dell'area coordinamento dell'AGEA, su indicazione del Commissario straordinario istituito con legge n. 33/2009 (art. 8 quinquies, comma 6), abbia disposto l'iscrizione dei prelievi supplementari in apposita sezione del Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8 ter della predetta normativa di riferimento.
Ora, il fatto che, nel Registro nazionale dei debiti, avrebbero dovuto essere iscritti i soli debiti accertati come dovuti (art. 8 ter, comma 2) e che, nel caso di specie, questi non possono considerarsi tali in quanto, sul punto, sono pendenti numerosi ricorsi giurisdizionali, non costituisce una censura caratterizzata da elementi di fondatezza.
Deve, invero, aversi riguardo all'intero impianto normativo della legge n. 33/2009 che, nell'intento del legislatore, vuole dare un'agevolazione ai produttori non in regola con il pagamento dei prelievi supplementari attraverso la possibilità di procedere alla rateizzazione dei debiti esigibili, secondo l'accezione di cui all'art. 8 quinquies, comma 1.
In questo quadro, l'AGEA ha avviato una procedura che, con l'intento di porre fine a parte del contenzioso in atto sulla questione dei prelievi supplementari in materia di "quote latte", è basata proprio sulla richiesta di pagamento di somme per le quali esiste un problema di accertamento (inteso, qui, in senso tecnico), in ragione della pendenza di controversie giurisdizionali sul punto.
Ora, la tesi prospettata secondo cui AGEA non avrebbe potuto iscrivere nel Registro nazionale debiti non accertati perché sub iudice non può essere condivisa in quanto verrebbe meno lo stesso impianto disciplinato dalla legge n. 33/2009 che, come detto, si basa proprio sul mancato pagamento del prelievo supplementare in ragione, nella maggior parte dei casi, della pendenza di controversie giurisdizionali.
Non è un caso, invero, che i soli debiti per i quali è possibile accedere alla rateizzazione sono quelli "esigibili" secondo l'accezione di cui all'art. 8 quinquies, comma 1 (ovvero non sospesi in sede giurisdizionali) che, infatti, non corrisponde a quella accolta in sede civilistica.
In ogni caso, non può non ribadirsi come l'Agenzia resistente abbia aperto un contraddittorio con i produttori proprio al fine di chiarire quali debiti siano "esigibili" (secondo - come detto - l'accezione accolta dal citato art. 8 quinquies, comma 1) in modo tale da correggere eventuali errori contenuti nelle comunicazioni e, di conseguenza, nel Registro nazionale dei debiti.
Né vale quanto prospettato dalla parte ricorrente con riferimento al fatto che i debiti di che trattasi non sono addebitati al bilancio nazionale da parte della Commissione europea tanto che non avrebbero potuto essere iscritti nel Registro nazionale dei debiti ( art. 8 quater, comma 1, legge n. 33/2009 secondo cui "... il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea").
Ed invero, in disparte il fatto che a partire dal Reg. CE n. 1782/2003 (annata 2003/2004) la responsabilità del mancato pagamento è stata espressamente addebitata in capo allo Stato membro, va al riguardo precisato che, con decisione del 16 luglio 2003, il Consiglio Europeo ha autorizzato l'Italia a concedere un aiuto di Stato (poi sfociato nell' art. 10 della legge n. 119/2003 con cui è stato concesso ai produttori non in regola con il pagamento dei prelievi supplementari di rateizzare i debiti per le annate dal 1995/1996 al 2001/2002, senza l'imputazione degli interessi), previo riconoscimento del debito fino ad allora dovuto dai produttori pari ad euro 1.386.475.250,00 e previa sostituzione dello stesso ai produttori nel pagamento del predetto importo totale dovuto alla Comunità (che, poi, lo Stato italiano avrebbe recuperato mediante i pagamenti differiti dei produttori - cfr 6° considerando della decisione CE del 16 luglio 2003 ).
Da ciò deriva che l'iscrizione nel Registro nazionale risulta effettuata in conformità a quanto previsto dall' art. 8 quater, comma 1, della legge n. 33/2009 in quanto, anche per i debiti derivanti dalle annate a partire dal 1995/96, deve ritenersi che si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2.3 Con il terzo motivo, la parte ricorrente sostiene che l'AGEA non abbia preso in considerazione provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai produttori (anche di natura cautelare), tanto che il debito indicato nelle note di che trattasi non ha il carattere dell'esigibilità imposto dall' art. 8 quinquies , comma 1, della legge n. 33/2009.
Ora, nelle comunicazioni impugnate (cfr. tab. 1), l'AGEA ha espressamente indicato come debiti esigibili solo i prelievi non direttamente interessati dalle ordinanze cautelari emanate.
In questa parte, la doglianza va quindi respinta.
2.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente sostiene che l'AGEA avrebbe dovuto richiedere agli interessati le sole imputazioni del prelievo supplementare e non anche gli interessi maturati sulla predetta somma.
La doglianza va disattesa.
Il collegio non ritiene infatti dirimente il fatto che, a partire dall'annata 2000/2001 le comunicazioni sono state inviate ai soli primi acquirenti e non ai produttori in quanto l'acquirente è obbligato comunque a informare i produttori dell'esito delle compensazioni e delle conseguenti restituzioni effettuate a livello nazionale, come dimostra l' art. 9, comma 5, legge n. 119/2003 secondo cui gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti ovvero provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.
Da ciò consegue che, al termine dell'annata lattiera, i primi acquirenti devono poi informare le aziende produttrici (sulle quali grava infine l'obbligo di corrispondere la somma dovuta per lo sforamento o per il mancato pagamento del prelievo) sulla base delle comunicazioni inviate da AGEA, del prelievo supplementare dovuto in relazione all'annata lattiera di riferimento.
Va, invero, anticipato in questa sede come tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3101) con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto (nel caso di specie, AGEA).
Ora, posto che la parte ricorrente non deduce alcuna omissione da parte dei primi acquirenti circa l'adempimento dell'obbligo di comunicazione imposto dal citato art. 9, comma 5, legge n. 119/2003, non si ha motivo di ritenere che l'azienda, con riferimento alle annate 2005/2006 e 2007/2008, non sia stata informata dell'entità del prelievo supplementare da versare ad AGEA.
2.5 Con il quinto motivo, si introduce la tematica relativa al conteggio degli interessi calcolati da AGEA.
In particolare, si deduce che l' art. 8 quinquies, comma 1, della legge n. 33/2009, nel momento in cui fa riferimento alle "imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale", si riferisca alle somme "in sorte capitale" e non anche agli interessi maturati nel tempo.
La tesi non può essere condivisa in quanto, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, ciò (ovvero il pagamento della sola sorte capitale) comporterebbe il riconoscimento della istituzione da parte del legislatore nazionale di un aiuto di Stato, non ammesso dalla normativa comunitaria.
Non è, infatti, un caso che, in occasione della c.d. "sanatoria 2003" ( art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003, secondo cui "i produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 19951996 e 20012002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni"), lo Stato italiano ha chiesto l'autorizzazione alla Comunità europea a concedere un aiuto di stato, come risulta dalla decisione del Consiglio d'Europa del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE.
2.6 Per quanto riguarda, invece, il dies a quo di conteggio degli interessi, è necessario evidenziare quanto segue:
- non è revocabile in dubbio che, nei primi anni di applicazione del sistema delle "quote latte", le comunicazioni relative alle imputazioni del prelievo supplementare siano arrivate ai produttori dopo la scadenza del termine imposto per il pagamento da parte dei regolamenti comunitari (ovvero al 1° settembre dell'anno di riferimento, come previsto dal Reg. CE n. 536/93 per le annate dal 1995/96 al 2001/2002);
- in particolare, per le annate 1995/1996 e 1996/1997 (quindi pagamento rispettivamente entro il 1° settembre 1996 e 1° settembre 1997), le comunicazioni sono state inviate ai produttori tra il mese di settembre e quello di ottobre del 1999, per le campagne 1997/1998 e 1998/1999, nel mese di giugno 2000 e, infine, per l'annata 2000/2001, il 30 settembre 2000;
- per le annate successive (ovvero dal 2001/2002 in poi), risulta invece che le predette comunicazioni siano state inviate ai soggetti legittimati prima della scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria.
Ciò premesso, il Collegio è dell'avviso che l'Agenzia resistente, tranne che per le annate 1995/1996, 1996/1997 e 1997/98, abbia correttamente imputato gli interessi a decorrere dal 1° settembre dell'anno di riferimento (e dal 1° ottobre a partire dal 2006), in applicazione della normativa comunitaria.
Ed invero, a partire dall'annata 1998/1999, a fronte dell'assegnazione della QRI ad ogni singolo produttore sulla base della procedura prevista dalla legge n. 5/98 , il sistema delle "quote latte" è entrato a regime secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 468/1992 .
La normativa da ultimo citata prevedeva (art. 5), tra l'altro, l'obbligo di trattenuta da parte dei primi acquirenti per tutte le consegne che oltrepassavano la quota individuale assegnata ai produttori ed il versamento all'allora AIMA entro tre mesi dal termine del periodo di riferimento (ovvero al termine dell'annata lattiera prevista per il 31 marzo di ogni anno).
Ora, posto che sussisteva tale obbligo di trattenuta a carico dei primi acquirenti, è chiaro che, al termine dell'annata lattiera, non poteva accadere, in caso di svolgimento regolare della procedura, che, entro il termine previsto dalla normativa comunitaria (1° settembre), il produttore fosse ancora obbligato a versare il prelievo supplementare.
L'unica possibilità che residuava è che il produttore fosse a credito nei confronti del primo acquirente nel caso in cui, al termine delle operazioni di compensazione effettuate a livello nazionale, risultasse che avrebbe dovuto pagare una somma minore rispetto a quanto trattenuto dal primo acquirente durante l'annata lattiera di riferimento.
Ora, posto che non risulta che il primo acquirente, dopo aver trattenuto il prelievo a carico dei produttori, abbia poi omesso il versamento in favore dell'amministrazione al termine dell'anno di riferimento, deve ritenersi che siano stati i produttori a non consentire la trattenuta del prelievo supplementare tanto che, al termine dell'annata di riferimento, il primo acquirente non era in possesso delle somme da versare all'allora AIMA (ora AGEA).
Del resto, fino alla legge n. 119/2003 , la normativa comunitaria e nazionale fissava come diretto responsabile del pagamento del prelievo il produttore tanto che l'omessa trattenuta non poteva che ricadere su quest'ultimo.
Non è un caso infatti che il primo acquirente è stato assimilato al sostituto d'imposta, figura conosciuta in ambito fiscale, dove la responsabilità dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria grava sul sostituito (ovvero sul produttore) sia con riferimento al pagamento della sorte capitale che degli interessi, tranne che per quegli obblighi direttamente imputati al sostituto e dallo stesso violati (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3101).
Né a tale ricostruzione osta quanto affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (n. 26435/2006) secondo cui gli artt. 5 e 11 della legge n. 468/1992 vanno interpretati alla luce del Reg. CE n. 3950/92 (come interpretato dalla CGCE con sentenza dell'aprile 1999 e condiviso dalla Cass. Civ., SS.UU., n. 26435/2006) ovvero che i primi acquirenti non sono obbligati ma solo facoltizzati a trattenere il prelievo supplementare nei confronti dei produttori.
Al riguardo, non può anzitutto non darsi conto che, sulla questione, si è espresso il Consiglio di Stato (sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4134) il quale, seppure con riferimento a prelievi riguardanti l'annata 2002/2003, ha avuto modo di affermare che"... la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione 12 dicembre 2006, n. 26434 che ha preso atto della incompatibilità del sistema italiano che prevedeva l'obbligatorietà della "trattenuta", ed ha escluso la predicabilità dell'applicazione di sanzioni amministrative per l'omessa conformazione a tale obbligo...non incide certo, ovviamente, con l'obbligo di versamento incombente sul primo acquirente, né può inficiare la validità degli atti prescrittivi di tale obbligo".
Il giudice di appello, quindi, ha ridimensionato, già con riferimento alla normativa precedente (in particolare, artt. 5 e 11 della legge n. 468/92), l'ambito di applicabilità della pronuncia della Sezioni unite della Corte di Cassazione, limitando l'affermazione di principio ivi contenuta alla sola irrogazione delle sanzioni nei confronti degli acquirenti che non osservavano quanto previsto nelle norme da ultimo citate.
Il Collegio non ha motivi di discostarsi da quanto affermato sul punto dai giudici di appello, dal che deriva che, con riferimento al dies a quo, risulta corretta l'imputazione degli interessi effettuata da AGEA a partire dalle campagne 1998/1999, in ragione della tempistica in termini di trattenuta e versamento del prelievo prevista dalla citata legge n. 468/1992 a carico dei primi acquirenti e dei produttori (sui quali grava, come detto, un vincolo di solidarietà).
2.7 Discorso a parte deve essere svolto con riferimento alle annate dal 1995/96 al 1997/98, in quanto il sistema delineato dalla predetta legge n. 468/1992 è stato per quelle campagne "sospeso", in ragione del fatto che erano stati riscontrati notevoli problemi nella assegnazione delle quote (QRI) ai singoli produttori.
Per tale motivo, la legge n. 5/98 aveva disposto una serie di accertamenti al fine di correggere errori nella distribuzione delle QRI (art. 2).
In attesa dell'esito dei predetti accertamenti e dell'assegnazione delle QRI rideterminate ai produttori, è stato sospeso il meccanismo della trattenuta previsto dalla legge n. 468/1992 tanto che, con l' art. 1 della citata legge n. 5/1998, è stato ordinato ai primi acquirenti di restituire parte rilevante degli importi trattenuti unitamente agli interessi nel frattempo maturati.
Ora, non vi è dubbio che l'esito definitivo degli accertamenti si è avuto solo con la richiesta rivolta ai produttori del prelievo supplementare che, con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, è avvenuta tra il mese di settembre ed ottobre 1999 e, per la campagna 1997/98, nel mese di giugno 2000.
Per quelle annate, quindi, proprio in ragione delle difficoltà riscontrate nell'assegnazione delle QRI che ha portato all'adozione della legge n. 5/98 e alla sospensione (di fatto) per quelle campagne della procedura di cui alla legge n. 468/92 , gli interessi vanno fatti decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore l'entità del prelievo supplementare dovuto e non dal 1° settembre dell'anno di riferimento, seppure richiesto dalla normativa comunitaria.
2.8 Ciò posto, la doglianza va accolta posto che, come risulta dalle nota impugnate, i debiti esigibili sono riferiti anche alle annate 1995/1996 e 1996/97, tanto che, in questa parte, l'imputazione degli interessi effettuata da AGEA, con riferimento al dies a quo, deve essere corretta facendoli decorrere dal momento in cui è stata comunicata al produttore interessato l'entità del prelievo supplementare dovuto.
2.9 Per quanto riguarda, invece, la misura dei tassi applicati, il Collegio ritiene che l'Agenzia resistente abbia operato correttamente.
Ed invero, non può essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui alle annate precedenti al 2002/2003 debba continuare ad applicarsi, fino al 31 maggio 2009, il tasso di interesse legale (oscillante nel tempo) previsto dal Reg. CE n. 536/1993, ciò in ossequio al principio "tempus regit actum".
In sintesi, la parte ricorrente è dell'avviso che il riferimento al tasso legale contenuto nel Reg. CE n. 536/1993 debba essere costante nel tempo senza tenere conto, quindi, dei mutamenti normativi introdotti al riguardo con i Regg. CE n. 1392/2001 (ovvero tasso Euribor a tre mesi maggiorato di un punto percentuale) e n. 1468/2006 (che ha posticipato la decorrenza dal 1° settembre di ogni anno al 1° ottobre).
L'assunto non può essere condiviso in quanto, oltre a non tenere conto del fatto che l'inadempimento nel pagamento del prelievo perdura nel tempo (ovvero dalla data in cui è sorta l'obbligazione fino al 31 maggio 2009) tanto da essere soggetto al mutamento normativo dei tassi di riferimento registrati in ambito comunitario, esso si basa sulla concezione secondo cui, in materia di "quote latte", tutti gli adempimenti previsti nelle normative dettate in materia si dovrebbero far decorrere di annata in annata, per cui se una previsione è dettata per una campagna lattiera deve applicarsi senza avere riguardo ad eventuali sopravvenienze normative.
Ora, sebbene vada condiviso il principio secondo cui le "regole del gioco" devono essere conosciute prima di avviarlo (in omaggio al principio di certezza del diritto derivante dal diritto comunitario), non può sottacersi che gli adempimenti in materia di "quote latte" hanno diverse scansioni temporali in relazione alle quali l'applicazione del principio "tempus regit actum" assume connotazioni differenti rispetto agli adempimenti da effettuare.
Ciò che si vuole dire è che la misura degli interessi di natura moratoria (in quanto connessi al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria) non può essere calcolata con riferimento al tasso vigente al momento del primo inadempimento in quanto, negli anni successivi (nel caso in cui perduri il mancato pagamento), ciò a cui deve farsi riferimento è il persistere dell'inadempimento che deve scontare i tassi imposti, a quel momento, dalla normativa (anche sopravvenuta) vigente.
In caso contrario, dovrebbe affermarsi che si tratta di interessi avente natura corrispettiva (legati cioè alla naturale remuneratività del denaro) i cui tassi, come noto in caso di stipula dei contatti di mutuo a tasso fisso (ma il discorso non cambia anche con il tasso variabile, non potendosi prescindere dall'accordo a monte tra gli interessati), vengono concordati tra le parti e sono svincolati da eventuali oscillazioni contenute in normative sopravvenute.
Trattandosi, invece, di interessi moratori, il principio "tempus regit actum" va applicato con riferimento ai tassi vigenti al momento in cui perdura l'inadempimento nel senso che, nel momento in cui gli stessi sono variati in ragione della sopravvenienza della normativa comunitaria, varranno, per il futuro, i nuovi tassi imposti dalla legge.
Lo stesso avverrebbe, infatti, nel caso in cui il tasso scendesse nel tempo tanto che, per la parte di inadempimento svoltasi durante la vigenza del tasso (normativamente previsto) più favorevole, si applicherebbe quest'ultimo nonostante, all'inizio, la normativa vigente avesse previsto un tasso più alto.
In sintesi, le previsioni contenute nei predetti Regg. CE nn. 536/93, 1392/2001 e 1468/2006 hanno introdotto un'ipotesi di mora "ex lege" nel senso che la loro applicabilità nel tempo, oltre ad essere sottratta all'accordo delle parti, è connessa al momento dell'inadempimento ed è, pertanto, soggetta alle sopravvenienze normative intervenute quando ancora perdura l'omesso pagamento del debito.
2.10 Anche il sesto motivo va respinto, non ravvisando il Collegio la violazione dell'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo.
Come è stato precisato in precedenza, la legge n. 33/2009 consente a coloro che ne facciano richiesta di accedere alla rateizzazione delle somme nel tempo non pagate e, in ragione di ciò, lo Stato italiano anticipa alla Comunità europea le somme dovute dagli interessati fino al 31 maggio 2009 (comprensivo degli interessi moratori nel tempo maturati, secondo quanto descritto al punto precedente), a fronte della restituzione di rate fino ad un massimo di trenta anni, previa applicazione del tasso di interesse fissato nell' art. 8 quater della legge n. 33/2009.
Al riguardo, va anzitutto respinta la censura secondo cui la rateizzazione avrebbe dovuto avere ad oggetto il solo prelievo supplementare senza conteggiare gli interessi (moratori) fino ad allora maturati. Sul punto, è sufficiente richiamare quanto già esposto in precedenza con riferimento alla decisione del Consiglio del 16 luglio 2003, resa in occasione della precedente rateizzazione prevista dalla legge n. 119/2003 , che autorizzava la concessione di un aiuto di stato consistente nel non imputare gli interessi fino ad allora maturati a coloro che intendevano la loro situazione debitoria, autorizzazione che, in questo caso, non è stata richiesta né tantomeno concessa.
Ciò posto, va osservato anzitutto che gli interessi di cui all' art. 8 quater della legge n. 33/2009 hanno natura corrispettiva (e non moratoria) e sono concessi a fronte di una agevolazione riservata ai produttori che non risultano in regola con i pagamenti, nel senso che, per coloro che non intendono aderire alla rateizzazione, continueranno ad applicarsi la misura degli interessi (moratori) previsti dal Reg. CE n. 1392/2001 come modificato dal Reg. CE n. 1468/2006 .
Pertanto, a fronte della situazione debitoria accumulata dagli interessati (comprensiva di prelievo e interessi, per non incorrere in un aiuto di stato), lo Stato italiano si è dichiarato disposto ad anticipare un finanziamento che, secondo le regole civilistiche, è soggetto all'applicazione di un tasso di interesse fissato (anche qui) per legge e quindi costante nel tempo, fino cioè al termine della restituzione.
In ragione di ciò, va pertanto respinta l'ulteriore censura secondo cui il tasso applicabile nel caso di rateizzazione avrebbe dovuto essere quello previsto dai regolamenti comunitari (nn. 536/93, 1392/2001 e 1468/2006) in quanto, come detto, questi ultimi hanno una natura diversa da quelli previsti come forma di agevolazione dall' art. 8 quater della legge n. 33/2009.
Da ciò risulta evidente che, nel caso di specie, non è ipotizzabile il verificarsi di una ipotesi di anatocismo ex art. 1283 c.c..
2.11 Va, poi, respinta l'ulteriore doglianza con cui si deduce l'illegittimità costituzionale della legge n. 33/2009 nella parte in cui si pretende, a fronte dell'accettazione della rateizzazione, la rinuncia al contenzioso giurisdizionale pendente presso gli organi di giustizia (cfr art. 8 quinquies, comma 3).
È sufficiente osservare che, nella fattispecie in esame, non vi è alcuna lesione al principio costituzionale di tutela dei diritti in quanto la procedura di rateizzazione prevista dalla legge n. 33/2009 è rimessa alla libera scelta delle parti interessate le quali possono anche non presentare istanza in tal senso e proseguire quindi nelle azioni giudiziarie.
3. In conclusione, In conclusione, il ricorso il ricorso deve essere accolto negli stretti limiti di cui in motivazione (cfr punto 2.8) ovvero laddove le intimazioni impugnate si riferiscano anche alle campagne del 1996-1997 mentre, per il resto, va respinto
4. La novità e la complessità delle questioni trattate all’epoca di proposizione del ricorso giustificano la decisione di compensare tra le parti le spese di giudizio.