TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2021-05-24, n. 202101258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2021-05-24, n. 202101258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101258
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 01258/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00621/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 621 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A G, M V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A G in Milano, via Bernardino Zenale, 19;

contro

Comune di Barzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensiva, anche inaudita altera parte

- della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barzio -OMISSIS-(pubblicata in Albo Pretorio il 15.04.2021), con cui è stato approvato il verbale redatto in data 3 dicembre 2020 dalla Commissione di gara per l'esame della documentazione prodotta dal conduttore uscente ai fini dell'esercizio della prelazione, non si è dato corso all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Azienda Agricola -OMISSIS- e nel contempo si è aggiudicato l'affittanza dei pascoli alla -OMISSIS-;

- del verbale redatto in data 03 dicembre 2020 dalla Commissione di gara per l'esame della documentazione prodotta dal conduttore uscente ai fini dell'esercizio della prelazione per l'affittanza dei pascoli dei -OMISSIS-, nel quale si è preso atto che dall'analisi della documentazione trasmessa con nota prot.-OMISSIS-del 10.09.2020, la -OMISSIS- ha ottenuto un punteggio tecnico pari a 75, superiore rispetto a quello ottenuto dall'-OMISSIS-pari a 74 e che pertanto, pur confermando l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario provvisorio, il conduttore uscente vanta il diritto ad esercitare il diritto di prelazione;

- della relativa comunicazione inviata il 16.04.2021 dal Comune di Barzio all'-OMISSIS-,

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti qui impugnati, ivi compresi gli atti della lex specialis, laddove lesivi dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barzio e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2021, celebrata ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’art. 6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione del dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, in qualità di titolare della -OMISSIS-aggiudicataria provvisoria dell’asta pubblica per l'affittanza dei pascoli in località -OMISSIS- denominati "-OMISSIS-", ha impugnato la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Barzio -OMISSIS-(pubblicata in Albo Pretorio il 15.04.2021), con cui non si è dato corso all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Azienda Agricola -OMISSIS- e nel contempo si è aggiudicato l'affittanza dei pascoli alla -OMISSIS- a seguito dell’accertamento dell’avvenuto esercizio del diritto di prelazione da parte di quest’ultima.

Contro i suddetti atti il ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di ricorso: “i procuratori del ricorrente dichiarano che stanno per depositare istanza di accesso a tutta la documentazione di gara, ivi compresi i verbali di gara, l’offerta presentata dalla -OMISSIS-, le verifiche dei requisiti effettuate dal Comune di Barzio, e tutte le comunicazioni intercorse tra il resistente e la controinteressata citate nei provvedimenti impugnati. Il ricorrente ha infatti motivo di ritenere che la controinteressata difetti dei requisiti tecnici e morali per il raggiungimento del punteggio utile all’aggiudicazione. Si riserva pertanto di articolare specifici motivi di doglianza con un successivo ricorso per motivi aggiunti all’esito dell’accesso agli atti.

Contestualmente, i procuratori dichiarano di essere in procinto di incardinare il già citato ricorso innanzi alla -OMISSIS-, che affronterà la questione relativa alla sussistenza del diritto di prelazione in capo alla -OMISSIS-. Tale questione sarebbe pregiudiziale rispetto a quella che qui ci occupa ed il giudicato che ne scaturità sarà inevitabilmente destinato a produrre i suoi effetti anche all’interno del presente ricorso per cui richiedono la sospensione del giudizio o l’emanazione di misura cautelare fino alla definizione del giudizio civile”.

Con memoria depositata in data 30/04/21 la controinteressata ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto le questioni relative all’esercizio del diritto di prelazione involgono diritti soggettivi, come già riconosciuto nel caso di specie da questo Tar in precedente giudizio. In subordine chiede l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 co. 1 lett. d) D. LGS. n. 104/2010 in quanto non risulta specificato alcun motivo di doglianza relativamente alla determinazione impugnata. In ulteriore subordine chiede la reiezione del ricorso per infondatezza.

Anche la difesa del Comune, con memoria depositata in data 03/05/2021 ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ed in subordine la reiezione.

Alla camera di consiglio del 19 maggio 2021 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione in forma semplificata.

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