TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-09-27, n. 202314289

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-09-27, n. 202314289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314289
Data del deposito : 27 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2023

N. 14289/2023 REG.PROV.COLL.

N. 11838/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11838 del 2017, proposto da
G A, G A, N A, C A, T A, M B, A B, F B, J M B, C B, D B, F M B, M M A B, P B, F B, S C, R C, A C, L C, R C, D C, G C, P C, P C, I C, F C, A C, P C, A D G, F D L, A D M, L D P, R D C, F D D, R D, F D M, N F, S F, F F, L F, L F, Roberto Forgione, Vladimiro Franceschini, Giovanni Fuschi, Fabio Gilardi, Angelo Iadevaia, Giovanni Iumiento, E M L, Luca Landolina, Ivano Lavalle, Marcello Liberti, P L, Salvatore Lo Faro, Angelo Lopis, Giuseppe Lo Schiavo, Giuseppe Lucarelli, Federico Luongo, Maurizio Lupini, Roberto Lupini, Alessio Maddaluno, L M, Giovanni Marino, Franco Mei, Mauro Mengarelli, Giuseppe Mercurio, Vito Mermina, Andrea Miccio, Mariano Morzilli, Michele Oliva, A O, Giorgio Pastorino, Francesco Piccolo, Maurizio Picco, Marco Pichetto, Salvatore Pirricone, Marco Querini, Franco Sannicandro, Marco Schiavolin, Tommaso Sciccone, Luigi Severi, Sergio Siddi, Pierluigi Silvi, Giuseppe Solina, Giuseppe Sorrentino, Franco Spallacci, Sergio Tedesco, Simone Terren, Riccardo Troiani, Antonio Troiso, Massimo Ventimiglia, Francesco Virgili, Francesco Ugolini Pentini Rossini, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Cardella, con domicilio eletto presso lo studio Gustavo Gianni Bacigalupo in Roma, piazza Pitagora 9/A;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Ministero del Tesoro, non costituiti in giudizio;
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Ester Sciplino, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, Giuseppe Matano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Inps in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;

per l'annullamento

dell'ordinanza commissariale della CRI n. 4086 del 26.02.1992 con ogni conseguenza di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana e di Ministero della Salute e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Ordinanza Commissariale della CRI (ora ESACRI) n. 4086 del 26 febbraio 1992 gli odierni esponenti, nella loro qualità di appartenenti al Corpo Militare della CRI, sono stati iscritti, ai fini previdenziali, nella Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.)

Con ricorso notificato in data 14 novembre 2017 e depositato il successivo 29 novembre, hanno chiesto al Tribunale adito di: annullare e/o disapplicare la predetta Ordinanza nella parte in cui è stata disposta l’iscrizione obbligatoria alla Cassa per le Pensioni ai Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) di tutto il personale non medico della CRI ;
di accertare il proprio diritto ad essere iscritti ai fini previdenziali nel Comparto Difesa Sicurezza e Soccorso Pubblico, con ogni conseguenza di legge ivi compreso il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico spettante;
in via subordinata, di accertare il proprio diritto “ al computo di 1/5 del servizio prestato ai fini pensionistici, con ogni conseguenziale pronuncia ”.

In sostanza, i ricorrenti hanno dedotto il Corpo Militare CRI deve essere ritenuto appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, con la conseguente applicazione anche a questo di tutti i diritti derivanti da questa posizione.

Il Ministero e l’Inps si sono costituiti con atti meramente formali.

Successivamente alla introduzione del presente giudizio, in data 1° gennaio 2018, l’ESACRI è stata posta “ in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata dal decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ”, ed “ il personale trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero in sovrannumero ” (art. 8, comma 2, del d.lgs. 178/2012 smi).

Nelle more della decisione, hanno ritualmente notificato atto di rinuncia al giudizio i signori L M, A O, P L, E M L.

Hanno in particolare evidenziato l’avvenuta messa in liquidazione della datrice di lavoro ESACRI e l’orientamento giurisprudenziale consolidato in forza del quale: “ in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro – anche se si tratta di impresa bancaria, per la quale la materia è disciplinata dall’art. 83 e ss. TUB – a liquidazione coatta amministrativa […] mentre le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) divengono improponibili o improseguibili temporaneamente (ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione), invece devono essere proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle di mero accertamento o dichiarative (riguardanti, ad esempio, la pregressa esistenza del rapporto di lavoro oppure la nullità o inefficacia del licenziamento, vedi Cass. SU 18 settembre 2014, n. 19665) oppure le azioni costitutive, come ad esempio quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro (Cass. SU 10 gennaio 2006, n. 141;
Cass. 1° giugno 2005, n. 11674;
Cass. 21 novembre 2000, n. 14998;
Cass. SU 18 settembre 2014, n. 19665)” (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 19 giugno 2017, n. 15066, grassetto e sottolineatura sono aggiunti e in termini ex multis Cass. Civ., sez. lav., 20 agosto 2013, n. 19271 che richiama Cass. Civ., sez. lav., 23 luglio 2004, n. 13877, Cass. Civ., sez. lav., 5 dicembre 2000, n. 15447, Cass. Civ., sez. lav. 27 luglio 1999, n. 8136 e Cass. Civ., sez. lav., 20 luglio 1995, n. 7907)
”.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. nei confronti dei signori L M, A O, P L, E M L che hanno rinunciato agli atti di causa in conformità a quanto prescritto dall’art. 84 c.p.a.

3. Nel merito il ricorso è infondato.

Su identica questione si è già espresso questo TAR, da ultimo con la sentenza n. 860/2022, condivisa dalla Sezione, che qui di seguito si riporta ai sensi dell’art. 74 c.p.a.:

A prescindere dalla tardività dell’azione proposta avverso l’ordinanza Commissariale del 26 febbraio 1992 con la quale è stata disposta l’iscrizione dei ricorrenti alla Cassa Pensioni Enti Locali, posto che il ricorso è stato notificato nel 2017 e quindi ben oltre il termine decadenziale previsto, il ricorso è comunque infondato.

Com’è noto, la Corte Costituzionale con la decisione n. 79/2019 ha affermato che “non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, censurati, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto dispongono il trasferimento al ruolo civile del personale militare senza prevedere la progressione economica commisurata al grado rivestito, e garanzie di conservazione delle funzioni in precedenza attribuite e prevedono il ricorso alle procedure di mobilità e la destinazione ad altra amministrazione senza alcun richiamo a comparti o settori dell'amministrazione stessa, in cui si svolgano attività comparabili con quelle del personale di cui trattasi, in possesso di specifica professionalità per situazioni di emergenza. Il D.Lgs. n. 178 del 2012, agli artt. 5 e 6, non ha realizzato la soppressione del Corpo militare ausiliare, ma ne ha revisionato la struttura in coerenza con la generale riorganizzazione della CRI e con la rinnovata struttura associativa della stessa e il trasferimento al ruolo civile del personale militare risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico della CRI, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in associazione di diritto privato regolata dal Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, con conseguenti inevitabili modifiche delle modalità di sviluppo delle carriere, nel mentre le previste procedure di mobilità garantiscono il mantenimento dei rapporti di lavoro e la discrezionalità legislativa connessa al processo di riordino dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando che gli eventuali vizi che dovessero verificarsi nei conseguenti atti amministrativi potranno essere fatti dedotti dinnanzi agli organi giurisdizionali competenti (sentt. nn. 388 del 2004, 202 del 2016)”.

Per quanto attiene alla dedotta appartenenza del Corpo Militare CRI Ausiliario al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, la giurisprudenza concorde ha ritenuto che “il Corpo Militare della CRI è un Corpo "ausiliario" delle FF.AA. ('art. 1 del R.D. n. 484 del 1936, oggi art. 1626 D.Lgs. n. 66 del 2010), così come il personale che vi presta servizio il quale "non appartiene alle Forze Armate o alle Forze di polizia dello Stato ... essendo, tra l'altro, personale non dello Stato, ma di un ente ...non facente parte integrante delle stesse" (Corte Cost. n. 273 del 1999) trattandosi di iscritti che volontariamente hanno aderito agli ideali di Croce Rossa e che "alimentano un "serbatoio di risorse umane" cui la Croce Rossa può attingere, volta per volta, per soddisfare le proprie necessità e bisogni ..." (TAR Napoli n. 4292/2012). E infatti, sia in materia di trattamento giuridico che in materia di trattamento economico il personale militare della CRI è dotato di una propria normativa diversa da quella delle FF.AA.” (Cons. St. sez. IV, 19 ottobre 2021, n.7028).

L’equiparazione del Corpo Militare della CRI alle Forze Armate non è rinvenibile nemmeno nella sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2019, la quale ha precisato che già "sotto la vigenza del d.P.R. n. 613 del 1980, adita nell'ambito di un procedimento attivato da alcuni sottoufficiali dell'ente per ottenere la «perfetta equiparazione giuridica ed economica» al personale delle Forze armate, ha affermato che «il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato [...], essendo [...] personale non dello Stato, ma di un ente» (ordinanza n. 273 del 1999). Infatti, il «corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, [...] non facente parte integrante delle stesse Forze armate ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed obbligato al giuramento, ha mantenuto - in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 - la sua [...] collocazione», confermata dalla «dipendenza dell'autorità di vertice del corpo direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione, salvo che nei periodi di mobilitazione» (ordinanza n. 273 del 1999)>>.

Dall’applicazione di quanto sopra discende consequenzialmente l’infondatezza di tutte le censure che sostanzialmente si fondano su un’equiparazione tra il Corpo Militare della CRI e le Forze Armate e con le quali si chiede l’applicazione delle disposizioni esclusivamente applicabili ai lavoratori del comparto sicurezza ”.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c), c.p.a. nei confronti dei signori L M, A O, P L, E M L.

Deve essere respinto nei confronti di tutti gli altri ricorrenti.

5. Le spese vengono compensate, anche in considerazione del fatto che le amministrazioni resistenti non hanno svolto difese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi