TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-02-18, n. 201100165
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N. 00165/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 105 del 2005 R.G., proposto da F V, rappresentata e difesa dall’avvocato T A, presso il cui studio in Latina, via Carducci n. 7, è elettivamente domiciliata;
contro
il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata sull’atto di diffida e messa in mora notificatole il 9 novembre 2004 e del conseguente obbligo di provvedere.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2011 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, la ricorrente, insegnante non di ruolo, afferma: a) di essere in possesso di abilitazione per la classe di concorso A075;b) di essere altresì in possesso del titolo di studio occorrente all’abilitazione per la classe A076;c) di avere pertanto titolo a tale ultima abilitazione in forza dell’articolo 6 del circolare ministeriale 8 settembre 1999, n. 215 secondo cui: “… sono considerati già abilitati: … i docenti abilitati nella classe di concorso 75/A in possesso dei titoli di studio prescritti per accedere alla classe di concorso 76/A (Ambito Disciplinare 6), relativamente a quest’ultima classe”;d) che non osta alla sua pretesa la successiva circolare ministeriale n. 115 del 12 aprile 2000 che, pur riaffermando la necessità anche per gli insegnanti abilitati per la classe A075 in possesso del titolo di studio richiesto per l’abilitazione alla classe A076, di sostenere al fine di conseguire quest’ultima abilitazione l’esame prescritto dal D.M. n. 354 del 1998, aveva espressamente fatto salva la posizione di coloro che l’avevano già ottenuta ai sensi della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999.
2. La ricorrente denuncia che l’amministrazione intimata – cui aveva presentato istanza per l’inserimento nella graduatoria relativa alla classe di concorso A076 per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 – non ha provveduto su tale istanza, in particolare non inserendola né nella graduatoria provvisoria né in quella definitiva nonostante avesse presentato reclamo avverso la graduatoria provvisoria e nonostante la successiva notifica dell’atto di diffida e messa in mora indicato in epigrafe.
Chiede pertanto che il tribunale dichiari l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’amministrazione intimata sulla sua istanza di inserimento nella graduatoria sopra indicata e ordini all’amministrazione di provvedere.
3. Resiste l’amministrazione.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile dovendosi in astratto escludere l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di inserimento nella graduatoria relativa alla classe di concorso A076, essendo la ricorrente priva della relativa abilitazione, cioè del fondamentale presupposto richiesto per la l’inserimento nella graduatoria cui si riferisce la controversia;in particolare osserva il Collegio che la pretesa della ricorrente all’estensione “automatica” del titolo abilitante alla classe di concorso A075 anche alla classe di concorso A076 si pone in contrasto con il disposto del D.M. 21 dicembre 1998, n. 487 che - integrando il precedente D.M. 10 agosto 1998, n. 354 che, per i docenti di ruolo, già aveva disposto: “limitatamente all'ambito disciplinare 6 ( classi 75/A e 76/A ), i docenti titolari degli insegnamenti compresi nella classe 75/A sono abilitati per tutti gli insegnamenti confluiti nel nuovo ambito disciplinare, previo superamento di apposito corso di riconversione professionale” - ha statuito che “i docenti non di ruolo in possesso dell'abilitazione per la classe 75/A conseguono l'abilitazione per la classe 76/A mediante il superamento di tutte le prove d'esame previste per l'ambito disciplinare n. 6, non applicandosi ad essi la predetta tabella di corrispondenza, di cui all'allegato 2 del citato D.M. 354/98”.
La circolare invocata dalla ricorrente non può del resto dare fondamento alla sua pretesa, non potendo la stessa derogare a una fonte sovraordinata.
5. Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese della presente fase processuale.