TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-12-04, n. 200902971
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Testo completo
N. 02971/2009 REG.SEN.
N. 01740/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1740 del 1996, proposto da:
Soc. Emmedue S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. A S, G S, con domicilio eletto presso G S in Firenze, via Masaccio 172;
contro
Comune di Bagno A Ripoli;non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza n. 135 prot. n. 8606 del 1-3-1996, notificata il 13-3-1996, con la quale è stato negato il rilascio della concessione a sanatoria di manufatto in muratura composto da un bilocale, oltre a servizio igienico ed un terrazzo tergale ed è stata ordinata la demolizione dello stesso manufatto;
- nonchè di tutti gli atti preliminari ed in particolare del parere della Commissione Edilizia Integrata del 25-1-1996;
- della conferma di diniego di concessione edilizia contenuto nella lettera del 17-4-1996 n. 15599 e del parere della Commissione Edilizia Integrata dell11-4-1996;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Alessio Liberati e uditi per le parti i difensori E' presente l'avvocato V. Cappannella delegata da A. Stancanelli.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente (in qualità di proprietaria di un immobile sito in Bagno a Ripoli, via R. Pizzi n. 9) ha impugnato il provvedimento di diniego di sanatoria del 1.3.1996 n. 135.
In particolare ha lamentato il difetto motivazione, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
Non si è costituita l’amministrazione intimata.
Sono state prodotte memorie e documenti.
È stata accolta la istanza di sospensione, limitatamente all’ordine di demolizione.
Nel corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
In primo luogo deve rilevarsi come il ricorso non sia divenuto improcedibile, come dedotto dalla parte, atteso che non è ancora stato emesso alcun provvedimento definitivo.
Il ricorso è infondato.
L’attività edilizia posta in essere è relativa a manufatto insistente su zona soggetta a vincolo.
In sede di istruttoria, la commissione edilizia integrata ha espresso un parere negativo,ostativo al rilascio della sanatoria, recepito dall’amministrazione comunale.
Tale parere è incentrato sulla difficoltà di inserimento del manufatto nel contesto ambientale. Tale motivazione, ancorchè sintetica, non può dirsi viziata, né, tantomeno, mancante. La censura formulata in tal senso, invero, deve essere disattesa, specie se si considera che il provvedimento va letto alla luce della documentazione di riferimento, nella quale le caratteristiche del manufatto sono esplicitate.
In questa prospettiva il danno ambientale è implicito nella mancata armonia del manufatto rispetto al contesto, e non necessita di ulteriore specificazione.
Inoltre, l’amministrazione non aveva alcun obbligo di pronunciarsi nuovamente, essendo le considerazioni dedotte dalla società ricorrente in sede di riesame relative ad aspetti di dettaglio, che nulla cambiano rispetto all’originale istanza, rispetto alla quale, perciò, la richiesta di riesame si palesa come meramente confermativa.
Il ricorso è perciò infondato, e deve essere respinto.
Nulla spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione.