TAR Bari, sez. II, sentenza 2023-06-27, n. 202300934
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Testo completo
Pubblicato il 27/06/2023
N. 00934/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00862/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fondazione ANT Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Follieri, Francesco Follieri e Marco Buccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta Andria Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Scarpellini Camilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione RG Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Tomasicchio e Giacomo Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Associazione MO Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso introduttivo e ai primi motivi aggiunti non impugnatori:
- della deliberazione della Direttrice Generale dell'ASL BT n. 687 del 15 giugno 2022, notificata il 16 giugno 2022, con la quale la ASL BT ha comunicato il “mancato perfezionamento della stipulazione della Convenzione” ex art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016 e quindi la revoca dell'aggiudicazione del servizio di “Assistenza domiciliare specialistica per cure palliative a favore di pazienti oncologici e oncoematologici in fave avanzata” originariamente disposta in favore della ricorrente con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del 25 gennaio 2022, all'esito della procedura di gara indetta con deliberazione del Commissario Straordinario della ASL BT n. 1690 del 5 ottobre 2021 (CIG 89362792B8);
nonché, ove occorra,
- dei provvedimenti conclusivi del “procedimento amministrativo di accesso civico generalizzato” e del “successivo procedimento amministrativo di riesame dell'aggiudicazione”, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, in quanto menzionati a fondamento della revoca di cui alla deliberazione della Direttrice Generale dell'ASL BT n. 687 del 15 giugno 2022;
- delle note della Regione GL riguardanti le “procedure regionali finalizzate all'autorizzazione, accreditamento, accordo contrattuale delle prestazioni domiciliari”, ancorché non conosciute dalla ricorrente, in quanto menzionate a supporto della revoca di cui alla deliberazione della Direttrice Generale dell'ASL BT n. 687 del 15 giugno 2022;
- di ogni altro atto comunque presupposto e connesso alla delibera della Direttrice Generale dell'ASL BT del 15 giugno 2022, ancorché non conosciuto, su cui si fonda la deliberazione della Direttrice Generale dell'ASL BT n. 687 del 15 giugno 2022 ovvero la decisione di disporre il “mancato perfezionamento della stipulazione della convenzione” con la ricorrente e quindi la revoca dell'aggiudicazione di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario della ASL BT n. 62 del 25 gennaio 2022;
o, in subordine, per la condanna dell'ASL BT al pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies, co. 1, l.n. 241/1990 in favore della ricorrente, commisurato alle spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e fino alla revoca dell'aggiudicazione, come si quantificheranno in corso di causa e comunque nella misura da accertarsi in corso di causa, nel caso in cui si dovesse ritenere legittima la revoca disposta con la deliberazione della Direttrice Generale dell'ASL BT n. 687 del 15 giugno 2022;
quanto ai secondi motivi aggiunti impugnatori:
- della comunicazione del 30 settembre 2022 prot. n. 0069145, trasmessa in pari data a mezzo pec, con la quale l’ASL BT ha notificato la terza proroga del servizio di “assistenza domiciliare oncologica” in essere fino “al 31.12.2022 – senza soluzione di continuità”;
- della nota dell’11 ottobre 2022 prot. n. 0072200, trasmessa in pari data a mezzo pec, con la quale l’ASL BT, “in sede di integrazione” della nota recante la terza proroga, ha inviato la “comunicazione della Direzione Strategica Aziendale Asl Bt prot. n. 0069123 del 30.09.2022”;
- delle due versioni della nota del 30 settembre 2022, prot. n. 0069123, ove l’ASL BT, nel richiamare la “nota del Dipartimento Promozione della Salute prot. n. AOO005/6467 del 29/09/2022”, ha confermato il differimento, senza soluzione di continuità, del servizio in essere alla data del 31 dicembre 2022 in considerazione dei “tempi previsti per il completamento delle procedure regionali”;
nonché, ove occorra,
- della nota della Regione GL del 29 settembre 2022, in quanto menzionata dalla ASL BT a supporto della decisione di disporre una terza proroga del servizio in essere sino al 30 dicembre 2022;
- di ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso agli atti sin qui impugnati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi l’“atto di significazione trasmesso dall’Associazione RG con nota pec del 15.09.2022” (con riferimento al quale è tutt’oggi pendente il procedimento di accesso avviato dall’ASL BT con nota del 19 ottobre 2022, prot. n. 0074346) e tutti le ulteriori note eventualmente trasmesse dalle controinteressate all’Amministrazione resistente al fine di sollecitare l’ennesima proroga del servizio in essere;
o comunque, in subordine, per la condanna
dell’ASL BT al pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies, co. 1, l.n. 241/1990 in favore della ricorrente, commisurato alle spese sostenute ai fini della partecipazione alla gara e fino alla revoca dell’aggiudicazione, come quantificate nel prospetto dei costi depositato con il ricorso e comunque nella misura da accertarsi in corso di causa, nel caso in cui si dovesse ritenere legittima la revoca disposta con la deliberazione della Direttrice Generale dell’ASL BT n. 687 del 15 giugno 2022;
quanto ai terzi motivi aggiunti impugnatori:
- della comunicazione del 27 dicembre 2022, prot. n. 0090784 con la quale l’ASL BT ha notificato la quarta proroga del servizio di “assistenza domiciliare oncologica” in essere “senza soluzione di continuità, alla data del 31.01.2023”;
- della nota del 27 dicembre 2022 prot. n. 0090784, allegata alla predetta comunicazione;
- della delibera dell’ASL BT n. 687/2022 e tutti gli atti ad essa presupposti e/o comunque connessi, anche nella denegata ipotesi in cui la predetta delibera dovesse essere qualificata alla stregua di un provvedimento di sospensione ex art. 21 quater, co. 2, l.n. 241/1990;
nonché
- di tutti gli atti già gravati con il ricorso e con i precedenti motivi aggiunti;
- di ogni altro atto comunque presupposto e/o connesso agli atti sin qui impugnati, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi incluse ulteriori note eventualmente trasmesse dalle controinteressate all’Amministrazione resistente al fine di sollecitare l’ennesima proroga del servizio in essere;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria intimata e delle associazioni controinteressate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv. Ilde Follieri, su delega orale dell'avv. Enrico Follieri, e avv. Marco Buccarella, per la ricorrente, avv. Andrea Scarpellini Camilli, per l'Azienda Sanitaria, avv. Ida Maria Dentamaro, per