TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-09-20, n. 202402199
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2024
N. 02199/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- - Sezione Coordinata di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, San Marco 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC al difensore domiciliatario il giorno 22.05.2024, ed avente ad oggetto la revisione della patente di guida n.-OMISSIS-
- della nota Prot. nr.-OMISSIS- relativa alla comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. 241/90 da parte dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l’Ufficio 1 Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, ha disposto la revisione della patente di guida nella titolarità della signora -OMISSIS- mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada).
2. La signora -OMISSIS- ha impugnato in questa sede il suddetto provvedimento, proponendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128 d.lgs. 285/1992 - carenza dei necessari presupposti - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”.
La ricorrente osserva come dal provvedimento gravato e dal verbale degli agenti accertatori non emergerebbe una responsabilità soggettiva in capo alla stessa nella causazione del sinistro stradale occorso il -OMISSIS- tale da giustificare l’adozione della contestata misura. In specie, l’atto di revisione non darebbe conto di una specifica ed autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione sulle caratteristiche personali dell’esponente, né