TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-09-20, n. 202402199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-09-20, n. 202402199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402199
Data del deposito : 20 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2024

N. 02199/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00940/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 940 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS- - Sezione Coordinata di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, San Marco 63;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC al difensore domiciliatario il giorno 22.05.2024, ed avente ad oggetto la revisione della patente di guida n.-OMISSIS-

- della nota Prot. nr.-OMISSIS- relativa alla comunicazione di avvio procedimento ai sensi della L. 241/90 da parte dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di -OMISSIS-;

- di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, l’Ufficio 1 Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, Sezione di -OMISSIS-, ha disposto la revisione della patente di guida nella titolarità della signora -OMISSIS- mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada).



2. La signora -OMISSIS- ha impugnato in questa sede il suddetto provvedimento, proponendo i seguenti motivi di ricorso:

I) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 128 d.lgs. 285/1992 - carenza dei necessari presupposti - eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”.

La ricorrente osserva come dal provvedimento gravato e dal verbale degli agenti accertatori non emergerebbe una responsabilità soggettiva in capo alla stessa nella causazione del sinistro stradale occorso il -OMISSIS- tale da giustificare l’adozione della contestata misura. In specie, l’atto di revisione non darebbe conto di una specifica ed autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione sulle caratteristiche personali dell’esponente, né sulla sussistenza di circostanze oggettive idonee a far insorgere dubbi circa il permanere dei necessari requisiti di perizia nella guida.

II) “ Illegittimità dell’atto per irragionevolezza ”.

La ricorrente sostiene che l’irragionevolezza della decisione dell’Amministrazione di sottoporla a revisione sia desumibile dal fatto che, a causa del suddetto sinistro, le è stata contestata una violazione minore del Codice della strada, sanzionata con importi minimi, senza alcuna decurtazione dei punti, né l’adozione di alcun provvedimento di natura cautelare a tutela della sicurezza della circolazione. Una violazione, peraltro, contestata sulla base di valutazioni soggettive compiute ex post dagli agenti accertatori, non fondate su misurazioni strumentali o visione diretta degli accadimenti.

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