TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801583

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-11-05, n. 201801583
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801583
Data del deposito : 5 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2018

N. 01583/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01229/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2018, proposto da:
Antonio D’Amaro, rappresentato e difeso dagli avvocati V D L e A D L, con domicilio eletto presso il loro studio in Angri, via G. da Procida, n. 5;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Civile di Nocera Inferiore n. 1018/13, pubblicata in data 20 giugno 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2018 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe, con cui il Ministero della salute è stato condannato a corrispondere in suo favore “ la rivalutazione monetaria sulla componente “indennità integrativa speciale” presente sull’indennizzo ex l. 210/1992 riconosciuto al ricorrente in relazione alle annualità dal 2005 (dal 1° giugno) al 2011, oltre interessi in misura legale dalla maturazione del diritto sino al soddisfo ” nonché al pagamento delle spese di lite liquidate “ in euro 1.100,00 oltre IVA, CPA e contributo (ove versato)”.

Il Ministero della Salute si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.

Alla camera di consiglio del 30 ottobre 2018, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Deve, infatti, in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato il 25 luglio 2018 e che la notifica della decisione del Tribunale Civile di Nocera Inferiore in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sua sede legale è avvenuta il 25 settembre 2017.

Ne consegue che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione è stata, inoltre, depositata in copia conforme all’originale ai sensi dell’articolo 114, secondo comma, cod. proc. amm. ed è passata in giudicato come da relativa attestazione della Cancelleria del Tribunale Civile di Nocera Inferiore in data 16 febbraio 2018, in atti.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, dovendo, quindi, ordinarsi al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Salerno - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Successivamente, tale commissario depositerà presso la Segreteria di questa Sezione - entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 - l’eventuale documentata nota spese per l’attività svolta, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del medesimo d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. Giustizia del 30 maggio 2002.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico dell’amministrazione resistente.

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