TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2011-06-23, n. 201103350
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N. 03350/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2011, proposto da:
C E, rappresentato e difeso dall'avv. E R, con domicilio eletto presso E R in Napoli, via G. Melisurgo, 4;
contro
il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del sindaco p.t., non costituito;
nei confronti di
A R, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 2469 DEL 24.1.2011 DI DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI SU ISTANZA DEL RICORRENTE DEL 14/01/2011
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 15 aprile 2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente, con la nota depositata il 15 aprile 2011, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, in considerazione del fatto che, in tempo successivo alla presentazione del ricorso, l’amministrazione “confermava la disponibilità a concedere l’accesso ai documenti”, ma insisteva sulla condanna alle spese di giudizio;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile;
Ritenuto che, quanto alle spese, sussistono, comunque, giusti motivi per compensarle, non risultando dimostrato che l’accesso sarebbe stato consentito dopo la proposizione del gravame;