TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-17, n. 202414563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-17, n. 202414563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414563
Data del deposito : 17 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2024

N. 14563/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14748/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14748 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Bartolini e Enrico Martini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Ministro dell’Interno datato 07/08/2019 (protocollo n° -OMISSIS-) con il quale veniva respinta l’istanza presentata dal -OMISSIS- volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, primo comma, lettera f) Legge 05/02/1992 n. 91

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 aprile 2024 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 22 gennaio 2016.

II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto, con DM del 7 agosto 2019, la domanda dell’interessato, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza.

Il provvedimento denegativo è stato fondato, all’esito del contraddittorio con l’interessato assicurato in ragione della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, sulla presenza in capo al richiedente di una sentenza penale, emessa dal GUP del Tribunale di Prato in data 20.09.2012, irrevocabile il 13.02.2013, per omesso versamento delle ritenute previdenziali (art. 81 c.p. e art. 2 legge 11/11/1983 n. 638), commesso da marzo a novembre 2008.

III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia in quanto asseritamente affetto dai vizi di:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per perplessità manifesta; eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione di legge per omessa applicazione dell’art. 6, comma 3, legge 05/02/1992 n. 91; violazione di legge per omessa applicazione degli artt. 3 e 8 d.lgs. 15/01/2016 n. 8 . In particolare, secondo la prospettazione attorea, la condotta contestatagli sarebbe priva di rilevanza, vista la depenalizzazione intervenuta per le omissioni che riguardano importi inferiori a 10.000,00, che nel caso dell’interessato ha condotto alla revoca della sentenza di condanna;

2) eccesso di potere per travisamento; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per perplessità manifesta; violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 3 legge 07/08/1990 n. 241. In tal caso viene rimproverato all’autorità pubblica di non avere considerato se la condotta contestata, risalente nel tempo, denotasse uno scarso inserimento sociale e, quindi, una incompiuta integrazione nella comunità nazionale del richiedente lo status .

IV. – Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.

V. – All’udienza straordinaria del 19 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

I. - Il ricorso è infondato.

II. - Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità – consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ”, consistenti nell’apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).

A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo

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