TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-06-25, n. 201500275

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2015-06-25, n. 201500275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201500275
Data del deposito : 25 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00390/2014 REG.RIC.

N. 00275/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00390/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 390 del 2014, proposto da:
Egenia s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. G C, L D T, con domicilio eletto presso G C in Pescara, Via G. D'Annunzio, 142;

contro

Invitalia Spa (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), rappresentata e difesa dall'avv. G G B, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

per l'annullamento

della nota prot. n.18178/FIMP-DEL del 08 aprile 2014 con la quale il Responsabile Finanza e Impresa di

INVITALIA

SpA ha comunicato alla società ricorrente la definitiva deliberazione di non ammissione al beneficio economico dalla stessa richiesto;
di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso ivi compresa la nota prot. n. 13687 del 25.07.2014 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invitalia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori gli avv.ti G C e L D T per la società ricorrente e l'avv. G G B per la resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società ricorrente espone di avere presentato a Invitalia s.p.a. domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al d.lgs. 185/2000 in relazione ad attività “nel settore della vendita dell’acqua attraverso gli erogatori denominati Case dell’acqua ”. Rappresenta di avere specificato che il suo intervento sul mercato sarebbe consistito nella fornitura di servizi attraverso la partecipazione a bandi pubblici per il noleggio o comodato di stazioni di distribuzione, specificando che, in considerazione della notevole vastità dei macchinari richiesti (piccoli, ricaricabili, medi, grandi, connessi alla rete idrica, condominiali…), “la società si sarebbe proposta solo come fornitrice di servizi distributivi, acquistando il macchinario ed utilizzandolo per elargire servizi”, nonché “mediante l’implementazione, per il quarto anno di attività, di una propria macchina dell’acqua moderna ed adattabile alle diverse esigenze del mercato, mettendo a frutto le proprie conoscenze tecniche”.

Si svolgeva quindi presso Invitalia il colloquio vertente sulle aree tematiche di approfondimento con l’audizione dei due soci.

All’esito Invitalia comunicava i motivi ostativi all’accoglimento della domanda basati sul rilievo della “mancanza di coerenza tra le caratteristiche del proponente e l’iniziativa proposta” poiché questa non prevede “alcuna forma di partecipazione operativa -diretta e continuativa- del soggetto proponente l’attività imprenditoriale” e non sarebbe perciò coerente con la normativa di riferimento in quanto “preordinata ad assicurare, attraverso l’erogazione di agevolazioni dello Stato, la qualificazione della professionalità di soggetti privi di occupazione e la promozione della cultura d’impresa in rapporto alla propria idea di autoimpiego (art. 13, secondo comma, D.L.vo n. 185/2000 – art. 4, lett. b, D.M. n. 295/2001). Infatti, tenuto conto di quanto indicato nelle varie sezioni della domanda, non si ravvisa alcun coinvolgimento operativo da parte dei proponenti nell’iniziativa che si intende avviare;
in particolare l’iniziativa si configura come noleggio/comodato d’uso dei beni e commercio di prodotti (acqua)”.

Venivano quindi presentate “specifiche e dettagliate osservazioni e controdeduzioni”, tuttavia non condivise da Invitalia che con l’atto impugnato negava l’ammissione alle agevolazioni, sostanzialmente confermando quanto già enunciato nel preavviso.

In particolare, le controdeduzioni con cui si era sostenuto che entrambi i soci avrebbero partecipato attivamente allo svolgimento dell’attività e che i ricavi non sarebbero derivati dalla vendita di acqua, bensì dall’insieme delle prestazioni fornite (installazione, gestione del processo erogativo e distributivo-filtraggio e gasatura nonché manutenzione macchinari), non sono state ritenute idonee a superare i rilievi in quanto, “l’80% dei ricavi previsti deriva dalla distribuzione di acqua, con un prezzo per litro di Euro 0.04, mentre la restante parte si riferisce a pubblicità e manutenzione”.

Con il primo motivo [violazione e falsa applicazione art. 13 comma 2 del D. Lgs. 21.4.2000 n. 185. Violazione e falsa applicazione art. 4 lett. b) D.M. 28.5.2001 n. 295. Violazione e falsa applicazione punto I Delibera

CIPE

14.2.2002 n.

5. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifeste], premessa la finalità della normativa di riferimento, parte ricorrente sostiene che dalla domanda, al contrario, emerge “la fattiva e costante partecipazione dei soci alla vita d’impresa”. Dalla Tabella C1 della domanda di ammissione si afferma infatti che l’azienda “si proporrà solo come fornitrice di servizi distributivi, acquistando il macchinario e utilizzandolo per fornire servizi”. Il punto suddetto è stato oggetto del colloquio in cui è stato chiarito cosa si intendesse per fornitura di servizi, e cioè che i ricavi relativi “non scaturiscono certamente né dal noleggio (la cui remunerazione è solitamente simbolica, aggirandosi a circa € 1,00), né dal comodato (peraltro gratuito) delle macchine, né tantomeno dalla vendita dell’acqua (che, essendo di proprietà pubblica non può essere venduta). Si tratta, piuttosto, di una vera e propria fornitura di servizi, per la quale è indispensabile che i soci apportino fattivamente e continuativamente il proprio contributo”. A tal fine nelle controdeduzioni è stato specificato che, come risulta dalla domanda (tab. 1.3), uno dei due soci, con mansione di “progettista installazione impianti … specializzato nella vera e propria costruzione dei macchinari distributivi e, dunque, anche preposto al controllo, di persona, della qualità dei macchinari da installare , avrebbe svolto attività di progettazione per l’installazione dell’impianto di erogazione, completo delle macchine (dall’allaccio al sistema di distribuzione interno ed all’erogazione), che, naturalmente, una volta acquistate, necessitano di essere allestite nell’impianto interno, che va, a sua volta, adattato all’ubicazione scelta”. Parimenti per l’altro socio, le cui mansioni di “progettista sviluppatore ambientale” attengono “al progetto ambientale ed alla location urbanistica, essendo egli un architetto”.

Il che smentirebbe che i soci non sono coinvolti in maniera diretta e continuativa all’attività imprenditoriale.

Con il secondo motivo [violazione e falsa applicazione art. 13 comma 2 del D. Lgs. 21.4.2000 n. 185. Violazione e falsa applicazione art. 4 lett. N D.M. 28.5.2001 n. 295. Violazione e falsa applicazione punto 1) Delibera

CIPE

14.2.2002 n.

5. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifeste] contesta il secondo motivo del diniego secondo cui l’attività si ridurrebbe a mero noleggio di beni e commercio di prodotti dato che “i ricavi che l’impresa si prefigge di ottenere derivano dalle attività di installazione, di gestione del processo erogativo e di distribuzione nonché dalla manutenzione dei macchinari. In questo consistono, infatti, i servizi che i committenti otterranno e, per l’effetto, pagheranno alla società fornitrice”. I servizi forniti (ossia, installazione, filtrazione, refrigerazione, gasatura e manutenzione) non sarebbero quindi configurabili quale mera attività di vendita di acqua.

Si è costituita in giudizio Invitalia che nella memoria di costituzione ha replicato ai motivi di ricorso.

In particolare, riguardo al primo di essi, richiamata la motivazione del provvedimento, ha sostenuto che la stessa proponente nella sua domanda ha indicato nel quadro F5 come ricavo primario quello derivante dalla distribuzione di acqua, attività per la quale non sarebbe necessaria l'attività continua e la presenza dei soci essendo la stessa assicurata dalle sole macchine che la erogano, le quali, una volta installate, necessitano solo di una manutenzione periodica, senza alcun intervento umano.

Deduce quindi di avere adeguatamente tenuto conto sia delle risultanze del colloquio avuto con i soci della proponente in data 24 aprile 2014, sia delle osservazioni contenute nelle controdeduzioni inviate 1'11 agosto 2014, per cui sarebbe del tutto infondata la doglianza relativa alla superficialità dell'istruttoria.

Replica quindi alle argomentazione della ricorrente secondo cui l'attività oggetto della sua domanda non è costituita dal commercio di acqua, bensì riguarda i diversi ambiti dell'installazione e gestione di macchine ed impianti di distribuzione, sostenendo che il core business di Egenia è costituito dalla distribuzione di acqua filtrata e refrigerata, anche previa gasatura con aggiunta di CO2, ed è quindi incentrato sulle macchine erogatrici di acqua, che escludono la necessità di una presenza e di un'attività dei soci, che la normativa di riferimento considera invece indispensabile per poter accedere ai richiesti incentivi in materia di autoimpiego. Sicché da un lato l'attività proposta si risolve nell'installazione di macchine erogatrici che vengono prodotte da terzi, e che una volta funzionanti richiedono solo una periodica manutenzione che esula dalla specifica competenza dei proponenti, dall'altro, i due soci risultano in possesso di specifiche competenze tecniche che esulano dal progetto aziendale e che comunque non trovano in esso una specifica e continuativa ragion d'essere (infatti l'una è laureanda in ingegneria, l'altro è architetto), con ciò discostandosi dal modello enucleato dal Legislatore, che ha inteso destinare le erogazioni in materia di autoimpiego solo a quelle iniziative che consentano un'effettiva crescita professionale ed aziendale a soggetti privi di occupazione che dedichino tutte le proprie risorse all'iniziativa proposta che, quindi, deve ontologicamente essere connaturata da una continua e costante presenza dei soci, non riscontrabile nel progetto in questione.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie in cui hanno ulteriormente ribadito le rispettive conclusioni.

DIRITTO

La normativa di riferimento è data dal d.lgs. 185/2000 (come modificato dal d.l. 145/2013, conv. dalla l. 9/2014), dal d.m. 295/2001 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego) nonché dalla delibera

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi