TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-26, n. 202307161

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-04-26, n. 202307161
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307161
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 07161/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05438/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5438 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G M e A M e dall'avvocato T D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del 17 gennaio 2019, reso all'esito della pratica n. -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9, co.1, lett. d), Legge 5 febbraio 1992 n. 91;

nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e conseguente, anche infra procedimentale e comunque connesso, anche se non conosciuto o comunque non noto e, in particolare, del parere negativo espresso dalla Prefettura di Roma, del 14 settembre 2016 e del preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis Legge n.241/1990 del 10 aprile 2018


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 91/1992, in data 09/06/2014.

Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione ha respinto la domanda, non ravvisando la coincidenza tra interesse pubblico ed interesse della richiedente alla concessione della cittadinanza, non essendo stato dimostrato dall’interessata il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento. In particolare, si esclude che la richiedente possa far valere ai fini del possesso del requisito della capacità economica l’allegato reddito proveniente dall’attività lavorativa del marito della madre, “ in quanto manca la dimostrazione del rapporto parentale ” e “ CONSIDERATO che i redditi dei parenti conviventi possono essere considerati utili al fine di incrementare i redditi familiari ai sensi dell’art. 433 c.c. ”.

Avverso detto provvedimento l’odierna ricorrente insorge, chiedendone l’annullamento per i seguenti vizi di legittimità:

I. Violazione di legge - illogica ed erronea applicazione dell’art.9, co.1, lett. d) legge 5 febbraio 1992 n.91 e dell’art.3, decreto legge 25 novembre 1989, n.382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990 n.8 e confermato dall’art.2 co.15 della legge 28 dicembre1995 n.549 - illogica ed erronea applicazione dell’art.433 cc - travisamento dei fatti , per non avere la p.a. tenuto conto che la ricorrente fa parte, anche ai fini fiscali, del nucleo familiare del marito della madre e che l’obbligo alimentare di cui all’art. 433 prescinde dall’esistenza del medesimo nucleo familiare, estendendosi anche ai conviventi;

II. Eccesso di potere - illogicità manifesta - travisamento ed errata interpretazione della fattispecie mediata , per non avere tenuto conto dei chiarimenti e della documentazione fornita dall’interessata anche a seguito del preavviso di diniego;

III. Eccesso di potere - errata e illogica motivazione , in quanto il processo valutativo posto in essere dall’Amministrazione resistente sarebbe incongruo, palesemente irragionevole, conducendo a conclusioni abnormi;
contesta infatti che l’assenza di mezzi di sussistenza possa far derivare il dubbio di un proficuo inserimento nella collettività nazionale della ricorrente, malgrado l’elevato livello di integrazione sociale già raggiunto.

Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio, contestata ogni deduzione ed argomentazione avversaria, chiede il rigetto del ricorso, cui la parte ha replicato producendo documenti e una memoria in cui ribadisce le deduzioni di cui al ricorso e insiste per l’accoglimento.

All’udienza pubblica del 14 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Si controverte sul mancato riconoscimento della cittadinanza italiana per mancanza di redditi sufficienti ad assicurare all’interessata un’adeguata capacità di sostentamento economico e di partecipazione alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali.

Giova premettere un richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia, come di recente sintetizzata dalla Sezione (

TAR

Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22;
n. 7980/2022;
n. 7889/2022;
n. 7888/2022), in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino.

L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.

La dilatata discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr.

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