TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2019-10-29, n. 201905854

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2019-10-29, n. 201905854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905854
Data del deposito : 29 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2019

N. 02747/2014 REG.RIC.

N. 05854/2019 REG.PROV.PRES.

N. 02747/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2747 del 2014, proposto da
A B, rappresentato e difeso dagli avvocati V L, G M, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia.

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia.

per l'annullamento

del decreto del 05.12.2013 div. p.a.s.i. - cat. 11 e - 2013, del Questore di Piacenza, recante rigetto istanza di rilascio dell'autorizzazione di p.s. ex art. 88 t.u.l.p.s. per l'esercizio dell'attività di trasmissione dati inerenti scommesse a quota fissa su eventi sportivi in favore di Goldbet Sprotwetten gmbh, nei locali ubicati in Piacenza, via Alessandria, 33


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 marzo 2014;

Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 13 marzo 2019, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.


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