TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-05-09, n. 201304645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-05-09, n. 201304645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201304645
Data del deposito : 9 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07607/2011 REG.RIC.

N. 04645/2013 REG.PROV.COLL.

N. 07607/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7607 del 2011, proposto da:

L S e B A, rappresentati e difesi dagli avv.ti G T e M T, con domicilio eletto presso G T in Roma, v.le G. Mazzini, 11

contro

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
L’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. P B, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura dell’Azienda in Roma, Viale del Policlinico n. 155.

Per la condanna dell’Università alla ricostruzione di carriera, con adeguamento del trattamento economico-retributivo, conseguente al conferimento della dirigenza di I livello ai sensi dell'art. 85 bis dello statuto universitario e della convenzione con la regione Lazio siglata in data 20 luglio 1990;
e, in via subordinata, per l’esecuzione del giudicato di cui alle sentenze 1486/2001, 3365/2005, 12405/2006 e 646/2008 sezione terza Tar Lazio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 7607 dell’anno 2011, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere medici laureati in servizio presso l’università “La Sapienza”, e di aver proposto, nell’ottobre 1996, innanzi a questo Tribunale un ricorso con il quale impugnavano un decreto rettorale che aveva respinto una loro istanza intesa a ottenere il conferimento della dirigenza di I livello, ruolo assistenziale di aiuto, in base all’articolo 85-bis dello statuto universitario e della convenzione stipulata dall’università e dalla regione Lazio in data 20 luglio 1990;

che la reiezione era motivata dal rilievo che il riconoscimento chiesto dai ricorrenti fosse condizionato dalla necessità della previa stipula di un protocollo d’intesa tra la regione Lazio e l’università;

di aver chiesto l’annullamento del diniego e l’accertamento del loro diritto al trattamento economico corrispondente all’inquadramento (I livello dirigenziale, ruolo di aiuto) richiesto;

che, con sentenza n. 1486 del 27 febbraio 2001, passata in giudicato, la sezione: a) annullava il diniego nel presupposto che la ragione su cui esso si fondava (necessità della previa stipula del protocollo d’intesa) fosse giuridicamente insussistente;
b) dichiarava inammissibile la domanda di accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente al I livello dirigenziale nel presupposto che i ricorrenti – a fronte del potere dell’amministrazione di disporre il loro inquadramento - fossero titolari di posizioni di interesse legittimo;

di aver quindi proposto, data l’inerzia dell’amministrazione, un ricorso per l’esecuzione del giudicato;
tale ricorso era accolto e con la sentenza n. 3365 del 4 maggio 2005 con cui la sezione ordinava all’università di eseguire il giudicato (in pratica rideterminandosi motivatamente sulla istanza dei ricorrenti che era stata respinta con l’atto annullato dalla sentenza n. 1486 del 2001), procedendo alla nomina di un commissario per il caso di ulteriore inerzia;

che, con la successiva sentenza n. 12405 del 14 novembre 2006 la sezione procedeva alla nomina di un nuovo commissario (essendo nelle more quello nominato in precedenza deceduto);

che il nuovo commissario si insediava e con un provvedimento del 9 luglio 2007 conferiva ai ricorrenti il I livello dirigenziale con decorrenza giuridica dal 22 febbraio 1994;
di ciò la sezione prendeva atto con la sentenza n. 646 del 29 gennaio 2008 che, a integrazione di quanto già disposto, ordinava all’università di considerare “per quanto rilevante ai fini della ricostruzione della carriera degli istanti” i “precedenti incarichi di aiuto ricoperti … e attribuiti dal Consiglio di facoltà … al dottor B il 27 ottobre 1994;
al dottor L il 20 luglio 1995”.

Che, con il ricorso all’esame, i dottori B e L denunciano che l’Università ancora non ha provveduto alla ricostruzione della loro carriera omettendo di corrisponder loro le dovute differenze retributive, coi relativi accessori;

di aver dunque chiesto, in via principale, che l’università sia condannata a ricostruire la loro carriera tenendo conto degli incarichi di aiuto loro conferiti il 27 ottobre 1994 e il 20 luglio 1995, adeguando ora per allora il loro trattamento economico e corrispondendo sulle somme dovute gli accessori;
in via subordinata essi chiedono che la sezione adotti tutti i provvedimenti occorrenti all’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze della sezione n. 1486 del 27 febbraio 2001, n. 3365 del 4 maggio 2005, n. 12405 del 14 novembre 2006 e n. 646 del 29 gennaio 2008;

che, con ordinanza n. 9292 del 28 novembre 2001 la sezione: a) ordinava l’acquisizione al processo degli stati matricolari o certificati di servizio attestanti la posizione di status rivestita dai ricorrenti dal 1994 in poi;
b) nel presupposto che il ricorso cumulasse domande soggette a riti diversi e che pertanto dovesse applicarsi il “rito ordinario” ex articolo 32 cod. proc. amm. rinviava la trattazione all’udienza pubblica del 9 maggio 2012;

che, in data 4 gennaio 2012, l’Università degli studi “La Sapienza” ha trasmesso in segreteria la documentazione richiesta.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza dell’8.05.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione del d.lgs. 502/1992, atteso che – finché non vengono approvati i protocolli d’intesa – deve ritenersi vigente la convenzione del 20.07.1990;
orbene, l’Amministrazione, pur ritenendo vigente la predetta convenzione, nega ai ricorrenti il trattamento economico loro spettante.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Come correttamente eccepito tanto dall’Ateneo quanto dall’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, la sentenza n. 1486/2001 aveva riconosciuto la fondatezza del ricorso solo dal punto di vista giuridico, senza alcun riconoscimento dei conseguenti diritti economici: la domanda di accertamento del diritto al trattamento economico di I livello dirigenziale era stata espressamente dichiarata inammissibile.

Tale assunto era sostenuto anche dal commissario ad acta, nelle relazioni del gennaio e del luglio 2007;
sicché la pretesa dei ricorrenti è da ritenersi, in realtà, in contrasto con il giudicato.

Né può tale pretesa può essere esaminata come domanda principale (anziché come esecuzione del giudicato): proprio perché tale domanda concernente il trattamento economico-retributivo, conseguente al conferimento della dirigenza di I livello ai sensi dell'art. 85 bis dello statuto universitario e della convenzione con la regione Lazio siglata in data 20 luglio 1990 era stata già oggetto della predetta sentenza, non può essere riesaminata in questa sede, ostandovi il principio del ne bis in idem.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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