TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-05-28, n. 200900540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-05-28, n. 200900540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200900540
Data del deposito : 28 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01039/2009 REG.RIC.

N. 00540/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01039/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2009, proposto da:


B E C e R T, rappresentati e difesi dall'avv. I C, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26.06.24 n. 1054,


contro

Comune di Piazzola Sul Brenta in Persona del Sindaco p.t., e la Regione Veneto, in persona del presidente della G.R. p.t., non costituitisi in giudizio;

nei confronti di

D C, Papergraf S.p.A., in persona del rappresentantelegale p.t., non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria, datato 25/2/2009, n. 1865;

b) dell’ordine di demolizione e di remissione in pristino, datato 29/2/2009, n. 1741;

c) dell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG, allegata come norma precludente all'accoglimento dell'istanza di sanatoria;

d) del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241;

e) del parere della CEE, indicato come presupposto di riferimento;

f) in parte qua, della disposizione del PRG (norme tecniche di attuazione), addotta come presupposto dell'atto impugnato, nella parte in cui modifica il regime delle distanze tra costruzioni e/o l'aderenza, regolato dal codice civile e delle norme di esso integratrici (art. 9 D.M. 1144/1698)..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il dott. Italo Franco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato

Che, ad una delibazione sommaria, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus;

Ritenuto che non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 21 citato.

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