TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2009-05-28, n. 200900540
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N. 00540/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01039/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2009, proposto da:
B E C e R T, rappresentati e difesi dall'avv. I C, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 35 del r.d. 26.06.24 n. 1054,
contro
Comune di Piazzola Sul Brenta in Persona del Sindaco p.t., e la Regione Veneto, in persona del presidente della G.R. p.t., non costituitisi in giudizio;
nei confronti di
D C, Papergraf S.p.A., in persona del rappresentantelegale p.t., non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria, datato 25/2/2009, n. 1865;
b) dell’ordine di demolizione e di remissione in pristino, datato 29/2/2009, n. 1741;
c) dell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG, allegata come norma precludente all'accoglimento dell'istanza di sanatoria;
d) del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241;
e) del parere della CEE, indicato come presupposto di riferimento;
f) in parte qua, della disposizione del PRG (norme tecniche di attuazione), addotta come presupposto dell'atto impugnato, nella parte in cui modifica il regime delle distanze tra costruzioni e/o l'aderenza, regolato dal codice civile e delle norme di esso integratrici (art. 9 D.M. 1144/1698)..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/05/2009 il dott. Italo Franco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato
Che, ad una delibazione sommaria, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus;
Ritenuto che non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 21 citato.