TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-07-11, n. 202414043
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2024
N. 14043/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03760/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3760 del 2020, proposto da
Mps Capital Services Banca per le Imprese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L, F C, E G, O V Sanseverino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F F, A P, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F F in Roma, via degli Scipioni 281;
nei confronti
Energetica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota del Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. prot. n. GSE/P20200004751 del 4 febbraio 2020 avente ad oggetto “ID Verifica 2016-10646 – Procedimento di verifica documentale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 790, sito nel Comune di Alcamo (TP) – Richiesta restituzione incentivi” nonché
della nota adottata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. prot. n. GSE/P20190074937 del 12 dicembre 2019 avente ad oggetto “Procedimento di verifica documentale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 790, di potenza pari a 47,52 kW, sito in Contrada Fico, nel Comune di Alcamo (TP). Soggetto Responsabile: Energetica s.r.l. Conclusione del procedimento” e di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;
e, in ogni caso, per l’accertamento dell’inesistenza in capo a Mps Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. dell’obbligo di restituire al GSE – Gestore Servizi Energetici s.p.a. l’importo richiesto dal medesimo GSE con la nota prot. n. GSE/P20200004751 adottata il 4 febbraio 2020 e recante come oggetto “ID Verifica 2016-10646 – Procedimento di verifica documentale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all’impianto fotovoltaico n. 790, sito nel Comune di Alcamo (TP) – Richiesta restituzione incentivi”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 maggio e depositato il 25 maggio 2020, la Mps Capital Services Banca per le Imprese s.p.a. impugna il provvedimento di decadenza dagli incentivi previsti dal D.M. 28 luglio 2005 per un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 47,52 kW, sito in Contrada Fico, nel Comune di Alcamo (TP), identificato con numero 790, nella titolarità della Energetica s.r.l., dante causa della ricorrente per un atto di cessione dei crediti derivanti dall’ammissione alla tariffa incentivante.
La decadenza è motivata da violazioni rilevanti, quali la presentazione al GSE di dati non veritieri in relazione alla richiesta di incentivi e l’insussistenza dei requisiti per l’accesso agli incentivi, nell’ambito del rilievo di un artato frazionamento della potenza di impianti fotovoltaici ubicati nel medesimo sito.
La ricorrente impugna contestualmente la successiva richiesta di restituzione degli incentivi, pari a euro 274.852,51.
1.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi in diritto:
(i) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 31 gennaio 2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, dei presupposti e di diritto. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta ”;
Ad avviso della ricorrente, l’atto di cessione di crediti in garanzia stipulato tra la medesima e il soggetto responsabile Energetica s.r.l. non giustificherebbe la richiesta di restituzione degli incentivi, che presupporrebbe una responsabilità in solido.
Non sussisterebbe un obbligo di garanzia della ricorrente per le obbligazioni assunte dalla Energetica s.r.l.
La cessione è stata stipulata a scopo di garanzia, con esclusione dell’effetto traslativo delle somme pagate nel tempo, dato anche che il pagamento degli incentivi è avvenuto su un conto intestato alla Energetica s.r.l. anche dopo la cessione.
I crediti non sono quindi mai stati incassati dalla ricorrente, pur cessionaria.
Semmai, in corrispondenza della finalità di mera garanzia della cessione del credito, la ricorrente sarebbe stata legittimata ad azionare la garanzia solo nel caso di grave inadempimento da parte di Energetica s.r.l. delle proprie obbligazioni ai sensi del collegato contratto di finanziamento, a valere sui crediti da parte del GSE.
Sussisterebbero quindi difetto di motivazione di istruttoria, in ragione della mancata valutazione dello specifico contenuto della cessione dei crediti.
(ii) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 31 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 1260, 1198, 1703, 1353, 1360 del codice civile. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e della normativa ”;
Afferma la ricorrente che la cessione del credito è stata effettuata esclusivamente con causa di garanzia di una distinta obbligazione di pagamento sottostante, afferente al contratto di finanziamento, che permane in tutto e per tutto dovuta.
Inoltre, sin tanto che si dà luogo al rimborso del finanziamento secondo i termini previsti dal relativo piano di ammortamento, così determinando un adempimento parziale dell’obbligazione garantita dalla cessione del credito, si verifica una automatica risoluzione della cessione dei crediti con riferimento alle somme di volta in volta corrisposte dal GSE.
L’amministrazione non avrebbe considerato il predetto meccanismo di automatica e parziale risoluzione della cessione dei crediti, via via che le rate del finanziamento sono state rimborsate, con conseguente travisamento dei fatti e delle norme applicabili da parte del GSE.
(iii) “ Eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto sotto diverso profilo ”;
A fronte del collegamento negoziale tra la convenzione incentivante e l’atto di cessione di crediti, la decadenza dalla prima comporterebbe nullità sopravvenuta della cessione dei crediti, con conseguente impossibilità di affermare la derivazione di effetti restitutori dalla cessione stessa.
(iv) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”;
La ricorrente sostiene di essere impossibilitata a verificare la consistenza dei pagamenti effettuati dal GSE alla società ai sensi della convenzione, non essendo il relativo conto corrente nella propria disponibilità.
Né parte istante ha accesso ai dati di produzione e conseguente liquidazione degli incentivi di spettanza dell’impianto.
Sostiene ancora la ricorrente che spetta al GSE fornire una puntuale ricostruzione degli importi oggetto di richiesta, pena la totale frustrazione del diritto di difesa circa la verifica della corretta quantificazione degli stessi.
La ricorrente formula quindi anche istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a., avente a oggetto l’esibizione in giudizio di qualunque documento contenente i dati, i criteri, i metodi ed i calcoli utilizzati o elaborati dal GSE per quantificare l’importo pari ad Euro 290.151,43.
(v) “ eccesso di potere per travisamento di fatto e di