TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-11-07, n. 201401773
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Testo completo
N. 01773/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2005, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dagli avv. L M e B M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L C in Catanzaro, via Pascali, 6;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Alessandro Palasciano in Catanzaro, via A.Turco, 20/A;
per l'annullamento
dell’atto amministrativo (fasc. 7.569/2), datato 4.6.2004, con cui, “ vista la domanda di sanatoria presentata da G G, registrata il 3.11.1986, considerato che nella specie la domanda di sanatoria non può essere accolta in quanto: l’abuso risulta essere stato realizzato dopo l’1.10.1983, giusta verbale redatto dai VV.UU. di Lamezia Terme in data 12.05.1987 ” è stata respinta l’istanza di ammissione al condono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lamezia Terme;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2014 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 04.06.2004 in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Lamezia Terme ha rigettato la richiesta di sanatoria presentata dallo stesso, essendo stato accertato, con verbale redatto dai VV.UU. in data 12.05.1987, che l’abuso era stato realizzato dopo l’01.10.1983.
A sostegno del gravame, ha dedotto la formazione del silenzio assenso sull’istanza di sanatoria, perfezionatasi dopo il termine biennale; la carenza di potere dell’amministrazione nell’adottare l’atto impugnato (dopo quasi venti anni dalla relativa istanza); l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, atteso che la perizia giurata di parte del 26.5.87 dimostrerebbe che la costruzione contestata, all’epoca, era già perfettamente completata in tutte le sue parti.
Il Comune si è costituito per resistere.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2014, il ricorso è stato