TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-11, n. 202413975

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-11, n. 202413975
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413975
Data del deposito : 11 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2024

N. 13975/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02671/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2671 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato K F S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Questura di Roma, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto del 14 febbraio 2020 della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari a permesso di soggiorno per motivi lavorativi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2024 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 aprile 2020 e depositato il successivo 9 aprile 2020, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 14 febbraio 2020, la Questura di Roma ha respinto l’istanza dal predetto presentata per la “conversione del permesso di soggiorno .. da motivi umanitari a lavoro subordinato”, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone – in sintesi - quanto segue:

- di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato dalla Questura di Rovigo in data 17.6.2016 e scaduto il 17.6.2018;

- di non avere trovato lavoro anche a causa dell’incapacità di parlare e/o comprendere una qualsiasi lingua diversa da quella di origine e di avere, pertanto, vissuto in stato di estrema povertà;

- atteso che tale circostanza lo poneva nelle condizioni di poter smarrire i documenti, “si è trovato nella necessità di chiedere ad un suo connazionale di custodirglieli”;

- “in un lasso di tempo successivo”, non era in grado di rintracciare il connazionale e, conseguentemente, di rientrare in possesso dei suoi documenti, il che gli impediva di rinnovare il permesso di soggiorno;

- nel 2019 riusciva finalmente a procurarsi una stabile attività lavorativa e a rintracciare il connazionale che, nel frattempo, si trovava in Francia;

- al rientro in Italia, veniva fermato per i controlli alla frontiera, “scoprendo suo malgrado di aver esibito un permesso di soggiorno che era stato contraffatto”;

- presentata istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato, la stessa veniva, pertanto, dichiarata “inammissibile” in quanto lo stesso era ritenuto privo dei requisiti richiesti dalla legge, tenuto conto del suo deferimento all’A.G. perché responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, dell’inoltro dell’istanza “ in stato di clandestinità ” e, ancora, della circostanza che, dall’esame del passaporto allegato all’istanza, “ non risulta che il richiedente si sia allontanato dal T.N. e ne abbia poi fatto rientro con un visto specifico per motivi di lavoro ”.

Avverso il provvedimento de quo il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1.Violazione di legge ex art. 97 Cost. – imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione ;

2. Eccesso di potere – difetto di istruttoria – violazione di legge ex artt. 7 – 10 bis L. 241/1990, atteso che, in virtù del rispetto delle garanzie procedimentali, “ esso avrebbe immediatamente presentato la documentazione che dimostrava il contrario ” di quanto contestato “ e la decisione finale sarebbe stata sicuramente diversa ”;

3. Violazione di legge ex art. 1, comma 1,lett. i), d.l. n. 113/2018 e art. 21 octies L. 241/90 – diritto del ricorrente alla conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato”, tenuto conto che lo stesso, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, ha scrupolosamente fornito tutta la documentazione necessaria in merito alla conversione, fornendo in particolare copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato e copia della comunicazione di dichiarazione di ospitalità.

In data 28 aprile 2020 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di mero stile.

In ottemperanza all’ordinanza interlocutoria del 20 maggio 2020, il successivo 25 maggio 2020 l’Amministrazione ha prodotto documenti e, segnatamente, una relazione connotata dal seguente contenuto: - “durante l’iter istruttorio finalizzato alla verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, emergeva che il titolo precedentemente rilasciato non era più in possesso dello stesso in quanto sequestrato ai sensi dell’art. 354 c.p.p. il 18.10.2019 dalla Polizia di Frontiera”;
- il ricorrente veniva, pertanto, deferito alla A.G. per il reato di cui all’art. 346 c.p.p.;
- il provvedimento è da ritenere, pertanto, legittimamente adottato in applicazione dell’art. 5, comma 8, d.lgs. 286 del 1998 nonché dell’art. 13 del medesimo decreto.

Con ordinanza n. 6936 del 2020 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All’udienza di smaltimento del 24 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2.1. Come si trae da quanto in precedenza esposto, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento con il quale il Questore di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza dal predetto presentata per la conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato, adottato in ragione dell’avvenuta presentazione alla frontiera di un permesso di soggiorno contraffatto nella data di scadenza, “la quale era stata alterata” (tanto da determinare il deferimento dello stesso all’A.G. in stato di libertà ai sensi dell’art. 347 del C.P.P.) e, ancora, del mancato riporto in esso di un allontanamento dal territorio nazionale, con successivo rientro “con un visto specifico per motivi di lavoro”.

2.2. Ciò detto, appare opportuno ricordare – sulla base del disposto di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, per quanto in questa sede di rilevanza – quanto segue:

- “la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda” (art. 4 comma 2);

- “il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico” (art. 5 comma 4).

Dal combinato disposto delle norme in esame emerge che per il rinnovo ma anche per la conversione del permesso di soggiorno è necessario il rispetto “delle condizioni previste per il rilascio” e, quindi, è indispensabile la veridicità della documentazione presentata a supporto della relativa richiesta a pena di automatica inammissibilità della richiesta stessa.

2.3. Stante quanto in precedenza riportato ed esaminati, ancora, gli atti prodotti in giudizio, il Collegio ritiene che sussistano validi motivi per affermare l’insussistenza delle condizioni richieste dalla legge n. 286 del 1998 per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, tanto più ove si tenga conto che tale insussistenza non risulta confutata nei giusti e dovuti termini da parte dell’interessato, con l’ulteriore evidenza che la stessa costituisce, di per sé sola, motivo ostativo non solo per il rilascio ma anche per il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 9788/23, n. 5607/23, n. 10397/22), con conseguente irrilevanza del possesso delle altre condizioni previste dalla normativa vigente per il rilascio del titolo.

Per fornire compiuto riscontro alle censure in trattazione, appare opportuno aggiungere che il provvedimento impugnato ha natura vincolata e, pertanto, stante anche la correttezza sostanziale del relativo contenuto, l’omissione dell’adempimento procedimentale di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90 non produce nella fattispecie alcun effetto caducante come previsto dall’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90.

2.4. In sintesi, il Collegio ravvisa validi motivi per affermare che il ricorrente formula sì determinate censure ma le stesse censure si rivelano, in concreto, inidonee a sconfessare le circostanze riportate nel provvedimento gravato ovvero le ragioni poste a fondamento della decisione adottata dall’Amministrazione.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto della costituzione da parte dell’Amministrazione con atto di mero stile, si riscontrano validi motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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