TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-11, n. 202413975
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2024
N. 13975/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02671/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2671 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato K F S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Questura di Roma, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto del 14 febbraio 2020 della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari a permesso di soggiorno per motivi lavorativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2024 la dott.ssa A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 aprile 2020 e depositato il successivo 9 aprile 2020, il ricorrente impugna il provvedimento con cui, in data 14 febbraio 2020, la Questura di Roma ha respinto l’istanza dal predetto presentata per la “conversione del permesso di soggiorno .. da motivi umanitari a lavoro subordinato”, chiedendone l’annullamento.
In particolare, il ricorrente espone – in sintesi - quanto segue:
- di essere stato titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato dalla Questura di Rovigo in data 17.6.2016 e scaduto il 17.6.2018;
- di non avere trovato lavoro anche a causa dell’incapacità di parlare e/o comprendere una qualsiasi lingua diversa da quella di origine e di avere, pertanto, vissuto in stato di estrema povertà;
- atteso che tale circostanza lo poneva nelle condizioni di poter smarrire i documenti, “si è trovato nella necessità di chiedere ad un suo connazionale di custodirglieli”;
- “in un lasso di tempo successivo”, non era in grado di rintracciare il connazionale e, conseguentemente, di rientrare in possesso dei suoi documenti, il che gli impediva di rinnovare il permesso di soggiorno;
- nel 2019 riusciva finalmente a procurarsi una stabile attività lavorativa e a rintracciare il connazionale che, nel frattempo, si trovava in Francia;
- al rientro in Italia, veniva fermato per i controlli alla frontiera, “scoprendo suo malgrado di aver esibito un permesso di soggiorno che era stato contraffatto”;
- presentata istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro subordinato, la stessa veniva, pertanto, dichiarata “inammissibile” in quanto lo stesso era ritenuto