TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2012-02-17, n. 201200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2012-02-17, n. 201200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201200067
Data del deposito : 17 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00058/2012 REG.RIC.

N. 00067/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00058/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2012, proposto da:


Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana n. 3;


contro

Comune di Vibonati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto in Salerno, via Bottiglieri n. 5, presso l’avv. D'Ascoli;
Comandante Polizia Locale del Comune di Vibonati;

nei confronti di

Ditta Bulldozer Service di De Biase Saverio &
C. s.a.s.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 8988 dell’8.11.2011


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vibonati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’avvenuta esecuzione del provvedimento ha fatto venir meno l’interesse sotteso alla proposta istanza cautelare;

Ritenuto che la stessa debba invece essere accolta limitatamente al dispositivo, contenuto nel provvedimento impugnato, con il quale si ordina alla Regione Campania la futura manutenzione del corso d’acqua de quo , mirando esso a fronteggiare esigenze future, in quanto tali estranee all’ambito di quelle suscettibili di giustificare l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem ;

Ritenuto di statuire la compensazione delle spese di giudizio relative alla fase cautelare;

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