TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2014-04-09, n. 201401673
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N. 01673/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03351/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3351 del 2014, proposto da R S, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. A Z presso il cui studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 18, è elettivamente domiciliata;
contro
Istituto Nazionale Per Le Malattie Infettive Ircss "L S", in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V D M presso il cui studio in Roma, via Pompeo Magno, 7, è elettivamente domiciliato;
nei confronti di
Soc Ossigas Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cocozza presso il cui studio in Roma, via Sicilia, 50, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione di aggiudicazione definitivo del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione necessario alle esigenze dell'istituto L S;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Istituto Nazionale per Le Malattie Infettive Ircss "L S" e di Soc Ossigas Srl;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto ad una sommaria delibazione che le dedotte doglianze non appaiono assistite da adeguato fumus, avuto presente che:
a) la società controinteressata ha espletato il contratto di punta previsto nel periodo di cui al bando;
b) la mancata produzione della dichiarazione di impegno a stipulare in caso di aggiudicazione una polizza assicurativa per la responsabilità civile a favore della stazione appaltante non era prevista tra la cause di esclusione;
c) come già affermato da questa Sezione con sentenza n.9435/2013 il prezzo determinato dall’AIFA per l’ossigeno terapeutico non poteva essere considerato un prezzo imposto e tanto meno inderogabile;
c1) il capitolato di gara, non impugnato dalla società ricorrente, non richiamava il prezzo AIFA;