TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-01-23, n. 202100030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2021-01-23, n. 202100030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202100030
Data del deposito : 23 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2021

N. 00030/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2017, proposto da:
Di M L S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. T P e F P, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché presso lo studio dell’avv. M G in Pescara, viale Pindaro n.27;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;

per l'annullamento

della determinazione n. DPC025/169 del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA, Ufficio Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, della Regione Abruzzo, in data 5 settembre 2017, di aggiornamento dell'AIA n. 36/111 del 28 gennaio 2008 nella parte in cui (art. 4) ne indica come “invariati” obblighi, limiti e prescrizioni dichiarati inefficaci da

TAR

Abruzzo, Pescara, sentenza n. 507/2012.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;

Relatore nell'udienza pubblica da remoto del giorno 15 gennaio 2021 la dott.ssa R E I.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso iscritto al n. 383/2017, la Di M L s.r.l., quale installazione esistente ex art. 5 lettera i) quinquies del d.lgs. n. 152/2006, titolare dal 6 gennaio 2013 delle autorizzazioni ambientali per l’esercizio dell’attività di fornace ex allegato VIII parte II d.lgs. 152/2006, impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione n.DPC025/169 del 5.09.2017 di aggiornamento dell’AIA n.36/111 del 28.01.2008, comunicata via p.e.c. il 18.09.2017, con cui la Regione Abruzzo, indicava come “invariati” gli obblighi, limiti e prescrizioni dichiarati inefficaci dal T.a.r. Abruzzo con sentenza n. 507/2012.

Esponeva in fatto di:

-aver presentato un primo ricorso iscritto al n.r.g. 161/2008 con cui veniva impugnata l’autorizzazione integrata ambientale 28 gennaio 2008 n.36/111 nella parte relativa alle prescrizioni sulla dismissione del vecchio impianto di essiccazione, sulla frequenza quadrimestrale dei controlli, sulla estensione dei controlli sulle emissioni alla metà dei camini afferenti l’essiccatoio, e sulla ricerca, in corso di primo controllo, della presenza di ossido di tirene, diossine e piombo nelle emissioni del forno;

- aver comunicato all’amministrazione in data 18.02.2008 l’attivazione del nuovo forno EN2 servito dall’impianto di essiccazione discontinuo a celle statiche costituito dai 17 camini da E1 a E17 e, nell’agosto 2008, l’impossibilità di sostituire gli essiccatoi con un solo essiccatoio semicontinuo a tunnel come richiesto originariamente e prescritto dall’

AIA

36/111;

-aver presentato un secondo ricorso iscritto al n.r.g. 626/2008 avverso il provvedimento a.i.a. n.61/111 dell’8 ottobre 2008 con cui l’amministrazione, ritenendo obbligatoria la prescrizione di sostituzione degli essiccatoi, la aveva diffidata ad adempiervi entro sessanta giorni;

- aver inoltrato, in data 18.02.2009, domanda di aggiornamento dell’AIA per la modifica dell’impianto volta a portare da transitoria a regime la configurazione intermedia costituita dal nuovo forno e dai vecchi essiccatoi, di aver richiesto il 22.10.2009 una variante sostanziale per innalzamento limiti di emissione al camino, e di aver inviato all’Ufficio v.i.a. il 30.12.2010 una richiesta di presa d’atto della non significatività della modifica ai fini dell’impatto ambientale;

- aver impugnato con motivi aggiunti nel ricorso iscritto al n. r.g. 191/2008 la nota prot. 221/111 del 26 marzo 2012 con cui l’amministrazione, ex art. 29 decies comma 9 lettera a) d.lgs. n. 152/2006, l’aveva diffidata all’esecuzione delle prescrizioni relative alla gestione delle acque di prima pioggia, all’ emissioni in atmosfera, alle misure fonometriche ed agli interventi di piantumazione di cui al verbale della Conferenza di Servizi del 25.02.2011;

- aver impugnato con secondi motivi aggiunti nel medesimo ricorso n. 191 il provvedimento 18 giugno 2012 n.224/111 con cui, contestando l’inottemperanza alle prescrizioni sulla dismissione dell’impianto di essiccazione esistente, sulla mancata installazione di una centralina di monitoraggio in continuo delle emissioni, e sulla piantumazione e interventi acque di prima pioggia, l’amministrazione revocava l’AIA n. 36/111 con diffida alla immediata chiusura dello stabilimento;

- aver presentato in data 28.07.2012 istanza di rinnovo dell’a.i.a. 36/111 ai sensi dell’art. 29 octies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 introdotto dall’art. 2 comma 24 del d.lgs. n. 128/2000 nel testo all’epoca vigente, ferma restando l’istanza di modifica sostanziale proposta nel 18.02.2009, e non riproponendo l’istanza di innalzamento dei limiti di emissione del 22.10.2009;

- aver ottenuto da questo T.a.r. Abruzzo Pescara sentenza 28 novembre 2012 n.507 di accoglimento dei ricorsi, previamente riuniti, con cui venivano annullati l’autorizzazione integrata ambientale n.36/111 nella parte con cui è stato imposto il monitoraggio in continuo, ed il provvedimento di revoca dell’AIA n.36/111, e veniva dichiarata improcedibile l’impugnativa delle prescrizioni ritenute superate per effetto della presentazione della richiesta di nuova AIA in data 18.02.2019 non potendo peraltro il Collegio pronunciarsi in ordine a poteri non ancora esercitati ex art. 34 n.n. 2 e 3 c.p.a..

Impugnava pertanto la determina n.169/2017 nella parte in cui, all’art. 4, confermava come attuali, ovvero nuovamente imponeva come “prescrizioni analoghe” quelle date nell’AIA n. 36/111 e precisamente quelle relative alla dismissione del vecchio impianto di essiccazione, alla frequenza quadrimestrale dei controlli, ai controlli sulle emissioni della metà dei camini, all’innalzamento del camino a 20 metri dagli attuali 12,50.

A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:

Sulla determina n.169/2017.

Eccesso di potere per perplessità;

La determina impugnata viola il giudicato di cui alla sentenza n. 507/2012, che ha dichiarato inefficaci le prescrizioni imposte, e contrasta con il comportamento pluriennale poiché la società istante senza alcuna contestazione da parte dell’amministrazione non ha provveduto ad installare il nuovo essiccatoio unico semicontinuo in luogo dei 17 discontinui esistenti.

2) Sulla determina n.169/2017.

Eccesso di potere per sviamento, per irragionevolezza e per illogicità manifesta;

La determina impugnata è illegittima poiché conferma o nuovamente impone le misure di cui all’AIA n. 36/111 senza prima pronunciarsi sulle antecedenti istanze della società che, ove accolte, ne determinerebbero la caducazione. La ricorrente in data 18.02.2009, e con l’istanza di rinnovo del 28 luglio 2012 ex art.29 octies comma 1 d.l.gs n.152 cit., ha comunicato all’amministrazione, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 59/2009, le modifiche progettate dell’impianto, consistenti nel congelamento del completamento del piano di sviluppo industriale dell’impianto allo stadio intermedio caratterizzato dalla sola sostituzione del forno e dal mantenimento degli essiccatoi esistenti. L’amministrazione non può confermare le prescrizioni relative alla configurazione originaria dell’impianto senza previo accoglimento o rigetto delle istanze di modifica e di riesame.

3) Sulla prescrizione di dismissione del vecchio impianto di essiccazione.

Violazione di legge, eccesso di potere;

La temporizzazione contenuta nell’AIA n. 36/111 relativa alla sostituzione dell’impianto di essiccazione non costituisce una prescrizione dell’autorizzazione, ossia non è una misura ai sensi dell’art. 29 sexies del d.lgs. n. 152/2006, poiché sono prescrizioni solo quelle atte a garantire, alla stregua delle migliori tecniche disponibili, la conformità dell’impianto ai requisiti di emissione, o alla riduzione delle emissioni inquinanti all’interno dei valori limite di emissione. Nella riunione del 23.09.2008 l’A.r.t.a. ha dichiarato che allo stato attuale non ci sono elementi tali da poter fondatamente ritenere che dall’inadempimento della prescrizione citata possano derivare situazioni di pericolo per l’ambiente. Pertanto il mancato rispetto della tempistica di sostituzione tra vecchio e nuovo impianto non può costituire infrazione per l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29 decies e 29 quattordecies del d.lgs. n. 152/2006. Le attività di essiccazione sono comunque condotte nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni in materia di emissioni nell’atmosfera, con assoluta equivalenza e indifferenza ai fini ambientali dell’utilizzo dell’uno o dell’altro essiccatoio. Sicchè la clausola sulla tempistica, ove intesa come prescrizione, incorre nel vizio di nullità ex art. 21 septies della legge n.241/1990. Comunque l’art. 29 octies del d.lgs. n. 152/2006, in sede di procedura di rinnovo o di riesame, non riconosce alcun potere all’amministrazione di temporizzare il procedimento di messa in opera di un impianto autorizzato.

4) Sulle prescrizioni relative alle emissioni.

Violazione di legge, artt. 29 bis e 29 sexies del d.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà, in relazione a tutte le prescrizioni denunciate;

Le prescrizioni dell’AIA, nel fissare i valori limite di emissione, devono fare riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, e l’amministrazione ha violato nella specie detta disposizione imponendo prescrizioni non supportate da alcuna motivazione, men che meno da validi fondamenti scientifici, specie tenendo conto che il nuovo impianto è ad impatto inferiore di quello preesistente per il quale le analisi non erano state prescritte.

5) Sulla prescrizione relativa ai controlli a regime con frequenza quadrimestrale.

Eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà;

Le Migliori Tecniche Disponibili in materia di prodotti ceramici prevedono soltanto un monitoraggio annuale, invece l’amministrazione ha imposto un monitoraggio tre volte più frequente rispetto a quanto prescritto in via regolamentare, in assenza di alcuna motivazione tecnico scientifica e implicano un ingiusto aggravio organizzativo ed economico per la società. All’interno del nuovo forno, al fine di ridurre i consumi energetici e garantire la qualità dei prodotti, il processo di cottura dei laterizi viene condotto in condizioni stazionarie con emissioni in atmosfera a valori pressori costanti, e comunque una serie di misuratori in continuo trasferiscono i dati registrati nel forno al sistema informatico che gestisce e regola la combustione.

6) Sulla prescrizione relativa al controllo sulle emissioni di metà dei camini dell’essiccatoio.

Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà;

Nella seconda seduta della Conferenza di Servizi, la società ricorrente ha evidenziato che l’essiccatoio preesistente ed autorizzato è conforme alle prescrizioni normative in tema di emissioni atmosferiche, ed è per questo in grado di garantire la salubrità dell’ambiente circostante.

La prescrizione che impone di svolgere un’analisi ogni trenta giorni per il forno e per la metà dei camini afferenti l’essiccatoio è priva di riferimenti scientifici, poiché l’essiccazione in celle specularmente pressocché uguali produce emissioni caratterizzate da sostanze in concentrazioni analoghe, per cui è manifestamente irragionevole imporre il controllo sulla metà dei camini, essendo sufficiente controllare solo uno dei camini anche a rotazione.

7) Sulla prescrizione relativa all’innalzamento dell’altezza del camino a metri 20 dagli attuali 12,50.

Eccesso di potere: difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità, illogicità, contraddittorietà.

L’interesse ad assicurare il rispetto dei valori limite di emissioni atmosferiche è già soddisfatto dal camino nell’altezza esistente di 12,50 metri, ed è irragionevole l’anteposizione della prescrizione senza prima aver acquisito i dati di esercizio.

Sulla base di tali motivi instava per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge quanto alle spese di giudizio.

La Regione Abruzzo si costituiva con atto formale del 5.12.2017 allegando documenti e relazione sui fatti di causa.

All’udienza pubblica di discussione del 15.01.2021, svoltasi in modalità da remoto, la causa veniva introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.

Nel giudizio è controversa la legittimità della determinazione DPC025/169 del 5.09.2017 con cui la Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, aggiornava l’autorizzazione integrata ambientale n.36/111 del 28.01.2008 rilasciata alla società istante per la categoria di cui al punto 3.5 dell’Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 15272006 per un impianto di produzione di laterizi nel Comune di Alanno, così come modificata dalla sentenza del T.a.r. Abruzzo n. 50772012, ed in dichiarata ottemperanza alla predetta pronuncia, all’art.2 dichiarava stralciate le seguenti parti del provvedimento AIA n.36/11:

-la nota (2) alla Tabella 1 del punto a) dell’Art.

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