TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-02, n. 201700004
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Pubblicato il 02/01/2017
N. 00004/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2016, proposto da:
SAIS Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati B B, M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Benedetti, in Ancona, via Sandro Totti, 1;
contro
- Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M B R, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;
- Comune di Pesaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M B e I G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Gvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
- Comune di Fano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Menditto, in Ancona, corso Stamira, 10;
- Comune di Fermignano non costituito in giudizio;
- Comune di Monteciccardo non costituito in giudizio;
- Comune di Petriano non costituito in giudizio;
Comune di Vallefoglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati I G, M B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Gvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
nei confronti di
Tundo Vincenzo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Riccardo Leonardi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Riccardo Leonardi, in Ancona, corso Stamira, 49;
per l'annullamento
previa sospensione
- della determinazione n. 1023 del 23/6/2016 della Provincia di Pesaro e Urbino di “Approvazione risultanze gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico 1 settembre 2015 - 31 agosto 2021 Comuni di Pesaro - Vallefoglia - Fermignano - Petriano - Fano e Monteciccardo”;
- dell'avviso risultati procedura del 12 luglio 2016 prot. n. 34537;
- dell'avviso aggiudicazione appalto trasmesso l’11/7/2016;
- del bando di gara;
- del capitolato speciale di appalto;
- del disciplinare di gara;
- di ogni altro atto della procedura;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto,
e per la condanna al risarcimento danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, dei Comuni di Pesaro, Fano e Vallefoglia e di Tundo Vincenzo S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2016 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ditta ricorrente, che opera da anni nel settore del trasporto pubblico locale (TPL), agisce in questa sede per conseguire l’annullamento degli atti relativi alla procedura di gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) istituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore dei Comune di Pesaro, Fano, Fermignano, Vallefoglia, Monteciccardo e Petriano per il periodo 2015/2021. SAIS Trasporti chiede altresì la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
2. La ricorrente espone quanto segue.
All’esito della pubblicazione del presente bando, SAIS riteneva di non poter partecipare alla gara per carenza del requisito di capacità economica richiesto dal punto III.2.2.) della lex specialis (“ Fatturato globale d’impresa…non inferiore a € 12.000.000,00…, di cui € 8.500.000,00 per servizi nel settore oggetto di gara prestati nei confronti di committenti pubblici e/o privati ”) - avendo svolto nel triennio 2012/2014 solo servizi di trasporto pubblico locale - e dunque non presentava la relativa domanda.
Successivamente, essa ricorrente veniva a conoscenza di un chiarimento che la stazione appaltante aveva reso ad altro concorrente;in tale chiarimento (non pubblicato né nelle forme degli atti di gara né sul sito istituzionale) la S.U.A. comunicava che tra i servizi analoghi utili a raggiungere la predetta soglia era da includere anche il trasporto pubblico locale.
3. SAIS Trasporti – dopo aver premesso di essere in possesso di un fatturato superiore a quello minimo indicato dal bando, seppure conseguito unicamente in servizi di TPL - evidenzia che tale modus operandi si pone in contrasto con le più elementari regole che informano le procedure ad evidenza pubblica, visto che:
- la S.U.A. ha sostanzialmente modificato il bando di gara, ammettendo alla partecipazione anche imprese che non erano in possesso del requisito di fatturato in servizi analoghi indicato dalla lex specialis (e ciò in quanto esiste una differenza normativa e ontologica fra il servizio di trasporto scolastico e il TPL);
- seppure in generale alla stazione appaltante è consentito di modificare in corsa la lex specialis , è però necessario che qualsiasi modifica sia pubblicata negli stessi modi del bando e che i termini di presentazione delle domande siano opportunamente prolungati, in modo da consentire la partecipazione ad operatori che, confidando sulla formulazione del bando originario, avevano ritenuto in buona fede di non essere in possesso dei requisiti minimi di ammissione.
4. Con decreto n. 246/2016 è stata respinta la domanda di concessione di misure cautelari inaudita altera parte ed è stata fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 16 settembre 2016.
Si sono costituiti la Provincia di Pesaro e Urbino, i Comuni di Pesaro, Fano e Vallefoglia, e la ditta Tundo, risultata aggiudicataria della gara.
Alla camera di consiglio del 16 settembre 2016 è stato chiesto l’abbinamento al merito della fase cautelare;la trattazione della causa è stata quindi differita all’udienza pubblica del 16 dicembre 2016.